S
T A T U T O
FONDAZIONE "ALESSANDRO CRUTO"

Art.
1 - Costituzione
E' costituita
una Fondazione denominata " Alessandro Cruto " con sede legale in Piossasco,
piazza Tenente Nicola 4. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico
della fondazione disciplinato dal Codice Civile. La Fondazione non ha
scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione
si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.
Art.
2 - Durata
La Fondazione è costituita per la durata di anni venti, al termine della quale tutto
il patrimonio sarà devoluto al Comune di Piossasco.
Art.
3 - Scopi
La Fondazione,
costituita per volontà del Consiglio Comunale del Comune di Piossasco,
intende prevalentemente perseguire lo sviluppo di attività culturali.
La Fondazione opera per accrescere la formazione culturale delle persone,
con attenzione al miglior utilizzo del tempo libero dalle occupazioni
professionali, allo sviluppo delle capacità di iniziativa individuale
ed associata in campo sociale e professionale e delle attività formative
di professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro in evoluzione.
La Fondazione riconosce e valorizza il contributo che le associazioni
di volontariato le apportano per il raggiungimento dei suoi scopi.
Art.
4 - Attività
La Fondazione
attua i propri scopi mediante la gestione di servizi culturali e del tempo
libero, l'organizzazione e la promozione di eventi quali rappresentazioni
e manifestazioni culturali ed artistiche, corsi annuali o pluriennali,
seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di approfondimento),
progetti di ricerca, convegni e congressi, nonché l'offerta di beni e
servizi massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con
altre organizzazioni. Come struttura promotrice di attività culturali
e del tempo libero, la Fondazione si propone di lavorare per la conservazione,
l'arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico
del territorio, anche mediante l'apertura al pubblico di archivi e biblioteche
e l'organizzazione di rappresentazioni e incontri atti a favorire, tra
l'altro, la circolazione e lo scambio delle idee e delle conoscenze. In
particolare come struttura formativa, la Fondazione opererà in stretto
collegamento e interazione tra il mondo della formazione e il mondo del
lavoro e delle nuove professionalità, integrandosi con le iniziative delle
altre strutture pubbliche a supporto dell'occupazione, soprattutto giovanile,
operanti sul territorio di riferimento, nonché con le imprese, rispetto
alle quali può porsi come centro di servizio per la costruzione e lo sviluppo
delle competenze. Quando i servizi gestiti siano affidati, in conformità alla normativa vigente, dal Comune o da altri enti pubblici, i rapporti
di questi con la Fondazione sono formalmente regolati.
Art.
5 - Operazioni strumentali, accessorie e connesse
Per il
raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento
delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, ma
a puro titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui,
a breve o a lungo temine; la locazione, l'assunzione in concessione o
in comodato, o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di
immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili
nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate
opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione
stessa;
b) amministrare
e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o a
qualsiasi altro titolo posseduti, anche predisponendo e approvando progetti
e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
c) stipulare
convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività,
sia culturali e formative che di supporto, quali la gestione delle strutture
ricettive e di erogazione;
d) partecipare
ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività
sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi
analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove
opportuno, concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni sopra
menzionate;
e) costituire
o concorrere alla costituzione, diretta o indiretta, sempre in via accessoria
e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali, purchè non
prevalenti rispetto a questi ultimi, di società di capitali, nonché partecipare
a società del medesimo tipo;
f) erogare
premi e borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali
e, in generale, a tutte le attività organizzate dalla fondazione;
g) pubblicare
atti e documenti relativi a tutti gli eventi organizzati dalla Fondazione
stessa;
h) promuovere
tutte le iniziative idonee a favorire un contatto organico con le altre
organizzazioni operanti negli stessi settori e con il pubblico di riferimento;
i) svolgere,
in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali,
attività nel settore dell'editoria, degli audiovisivi e della multimedialità
in genere, purchè non prevalenti;
j) svolgere
ogni altra attività diretta o di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.
Art.
6 - Patrimonio
Il patrimonio
della Fondazione è composto:
»
dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili
ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,
effettuati dai fondatori o da altri partecipanti; il valore dei conferimenti
immobiliari, ammissibile sia in regime di diritti reali che obbligazionari,
compreso il comodato, che garantiscano la disponibilità di pieno utilizzo
del bene per tutta la durata dell'attività della Fondazione, può essere
considerato utile a garantire fino alla metà della disponibilità economica
richiesta per il riconoscimento;
» dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo
alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme
del presente Statuto;
» dalle elargizioni di enti pubblici o soggetti privati con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio;
» dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del
Consiglio di amministrazione, possono essere destinate ad incrementare
il patrimonio;
» dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da
enti territoriali o di altri enti pubblici.
Art.
7 - Fondo di gestione
Il fondo
di gestione della Fondazione è costituito:
» dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle
attività della fondazione medesima;
» da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano
espressamente destinate al fondo di dotazione;
» da eventuali
altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o d altri
enti pubblici, non imputati a patrimonio;
» dai contributi dei fondatori
o dei partecipanti, non imputati a patrimonio;
» dai ricavi delle
attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite
e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della
Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.
Art.
8 - Esercizio finanziario
L'esercizio
finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun
anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il
bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro
il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari
esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire
entro il 31 agosto. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio
di esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati
dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio
dei Revisori.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti
del bilancio approvato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno e sere impiegati
per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per
il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni
strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.
E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi
e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art.
9 - Fondatore
E' Fondatore
Promotore il Comune di Piossasco.
Art.10
- Partecipanti Sostenitori
Possono
ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche,
singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che,
condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza
della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi,
annuali o pluriennali, in denaro o in altra forma valorizzabile in denaro,
con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente,
dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Partecipante Sostenitore è riconosciuta dal Consiglio
di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo
è stato regolarmente versato.
Art.
11 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione
La qualifica
di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal
tipo di apporto, dà diritto a quanto previsto dal successivo art. 19.
I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio
di Amministrazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della
medesima, come pure consultare archivi e centri di documentazione, frequentare
laboratori e centri di formazione, nonché partecipare alle iniziative
di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione medesima.
Art.
12 - Esclusione e recesso
Il Consiglio
di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei
membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento
degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via
esemplificativa e non tassativa:
» inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti
previsti dal presente Statuto;
» condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli
organi e gli altri partecipanti della Fondazione, nonché con le strutture
organizzative della stessa;
» comportamento
contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel
caso di enti e persone giuridiche e società, l'esclusione ha luogo anche
per i seguenti motivi:
» estinzione,
derivante da qualsiasi causa o titolo;
» apertura di procedure di liquidazione;
» fallimento o apertura delle procedure prefallimentari o sostitutive
della dichiarazione di fallimento. I Partecipanti possono, in ogni momento,
recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte. Il Fondatore Comune di Piossasco non può essere
escluso dalla Fondazione.
Art.
13 - Organi della Fondazione
Sono
organi della Fondazione:
» il Consiglio di Amministrazione
» il Presidente
» il Collegio dei Partecipanti
»· il Collegio dei Revisori
Art.
14 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio
di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, di cui uno nominato
dal Collegio dei Partecipanti ai sensi del successivo art. 19 del presente
Statuto, ed i restanti due o quattro nominati dal Fondatore Comune di
Piossasco.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre
anni, salvo revoca precedente la scadenza del mandato da parte del soggetto
che li ha nominati, che dev'essere dallo stesso comunicata all'interessato
con almeno trenta giorni di anticipo. Il Consigliere che, senza giustificato
motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione,
può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come
in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i soggetti
nominanti di cui al 1° comma procedono alla surrogazione con altro Consigliere,
che resterà in carica fino allo spirare del termine triennale degli altri
Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
a) stabilisce
le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi
e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli
3, 4 e 5, tenuto conto degli eventuali indirizzi indicati dai soggetti
di cui al 1° comma all'atto delle nomine;
b) approva
il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Direttore
Generale;
c) delibera
in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché in ordine
all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili;
d) nomina
il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti;
e) approva
il regolamento interno della Fondazione;
f) nomina
il Direttore Generale, determinandone le condizioni e la qualifica del
rapporto;
g) attribuisce
poteri di firma a singoli consiglieri ed al Direttore Generale; h) delibera
eventuali modifiche statutarie, con la maggioranza di almeno i due terzi
dei componenti;
i) delibera
in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio,
in conformità all'art.2, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei
componenti;
j) svolge
tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto. Il
Consiglio può delegare parte di propri poteri a singoli Consiglieri. Le
cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Partecipanti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate
e sostenute.
Art.
15 - Convocazione e quorum
Il Consiglio
di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con lettera raccomandata
spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza,
a mezzo di telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta,
il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e
l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata
lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza
da questa.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione
con la presenza dei due o tre membri quando il Consiglio sia composto
rispettivamente da tre o cinque membri; in seconda convocazione, la riunione è valida se sono presenti almeno il Presidente o chi lo sostituisce ed
un altro membro. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta presenti,
fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto; quando
siano presenti in riunione valida due membri, occorre l'unanimità dei
voti favorevoli.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato anche tra i presenti,
steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo
libro delle società per azioni.
Art.
16 - Presidente
Il Presidente
della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale,
nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon
funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare,
il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche
e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di
collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In
caso di assenza o impedimento, egli è sostituito da uno dei Vicepresidenti
da lui individuato, anche in forma durevole.
Art.
17 - Direttore Generale
Il regolamento
interno della Fondazione prevede che Il Consiglio di Amministrazione nomini
il Direttore Generale, responsabile del buon andamento amministrativo,
contabile e finanziario della stessa, precisandone le funzioni e le responsabilità.
Art.
18 - Collegio dei Partecipanti
Il Collegio
dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione di cui
all'articolo 11 e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è validamente
costituito qualunque sia il numero dei presenti. E' convocato dal Presidente
della Fondazione, che lo presiede senza diritto di voto. Al collegio dei
Partecipanti spetta il compito di nominare il proprio rappresentante nel
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri consultivi e proposte
su attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci
preventivo e consuntivo. Il Collegio dei Partecipanti opera in proporzione
alle contribuzioni effettuate da ciascuno di essi nell'esercizio finanziario,
secondo criteri stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Art.
19 - Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio
dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi ed uno supplente,
nominati dal Comune di Piossasco e scelti tra professionisti iscritti
agli albi nazionali dei Dottori Commercialisti. Almeno uno dei membri
effettivi deve essere scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori
Contabili.
Il Collegio
dei Revisori è organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria
della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo
apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I Revisori
partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Collegio dei Revisori restano in carica quattro esercizi
e possono essere riconfermati.
Art.
20 - Clausola Arbitrale
Tutte
le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti
la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un
collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna
parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai
due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine
del Dottori Commercialisti di Torino, al quale spetterà altresì la nomina
dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri decideranno
in via irrituale e secondo equità.
Art.
21 - Scioglimento
In caso
di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà
devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune
di Piossasco per quanto riguarda gli immobili, mentre la liquidità verrà
devoluta ad enti perseguenti finalità analoghe nel medesimo territorio.
Art.
22 Clausola di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni
del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Art.
23 - Norma transitoria
In sede
di costituzione, il Fondatore Comune di Piossasco nominerà i primi componenti
del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente della Fondazione
e il Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli organi così nominati
potranno, nella pienezza dei poteri conseguente al riconoscimento della
personalità giuridica della Fondazione, immediatamente operare validamente
nella composizione determinata nell'atto costitutivo e resteranno in carica
per il primo esercizio. Il Consiglio di Amministrazione sarà via via integrato
con le successive nomine, secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente
Statuto.
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