CITTA' DI PIOSSASCO


S T A T U T O
FONDAZIONE "ALESSANDRO CRUTO"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata " Alessandro Cruto " con sede legale in Piossasco, piazza Tenente Nicola 4. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione disciplinato dal Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

Art. 2 - Durata

La Fondazione è costituita per la durata di anni venti, al termine della quale tutto il patrimonio sarà devoluto al Comune di Piossasco.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione, costituita per volontà del Consiglio Comunale del Comune di Piossasco, intende prevalentemente perseguire lo sviluppo di attività culturali. La Fondazione opera per accrescere la formazione culturale delle persone, con attenzione al miglior utilizzo del tempo libero dalle occupazioni professionali, allo sviluppo delle capacità di iniziativa individuale ed associata in campo sociale e professionale e delle attività formative di professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro in evoluzione. La Fondazione riconosce e valorizza il contributo che le associazioni di volontariato le apportano per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 4 - Attività

La Fondazione attua i propri scopi mediante la gestione di servizi culturali e del tempo libero, l'organizzazione e la promozione di eventi quali rappresentazioni e manifestazioni culturali ed artistiche, corsi annuali o pluriennali, seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di approfondimento), progetti di ricerca, convegni e congressi, nonché l'offerta di beni e servizi massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni. Come struttura promotrice di attività culturali e del tempo libero, la Fondazione si propone di lavorare per la conservazione, l'arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio, anche mediante l'apertura al pubblico di archivi e biblioteche e l'organizzazione di rappresentazioni e incontri atti a favorire, tra l'altro, la circolazione e lo scambio delle idee e delle conoscenze. In particolare come struttura formativa, la Fondazione opererà in stretto collegamento e interazione tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro e delle nuove professionalità, integrandosi con le iniziative delle altre strutture pubbliche a supporto dell'occupazione, soprattutto giovanile, operanti sul territorio di riferimento, nonché con le imprese, rispetto alle quali può porsi come centro di servizio per la costruzione e lo sviluppo delle competenze. Quando i servizi gestiti siano affidati, in conformità alla normativa vigente, dal Comune o da altri enti pubblici, i rapporti di questi con la Fondazione sono formalmente regolati.

Art. 5 - Operazioni strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, ma a puro titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo temine; la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato, o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o a qualsiasi altro titolo posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività, sia culturali e formative che di supporto, quali la gestione delle strutture ricettive e di erogazione;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove opportuno, concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni sopra menzionate;

e) costituire o concorrere alla costituzione, diretta o indiretta, sempre in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali, purchè non prevalenti rispetto a questi ultimi, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali e, in generale, a tutte le attività organizzate dalla fondazione;

g) pubblicare atti e documenti relativi a tutti gli eventi organizzati dalla Fondazione stessa;

h) promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un contatto organico con le altre organizzazioni operanti negli stessi settori e con il pubblico di riferimento;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività nel settore dell'editoria, degli audiovisivi e della multimedialità in genere, purchè non prevalenti;

j) svolgere ogni altra attività diretta o di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

» dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti; il valore dei conferimenti immobiliari, ammissibile sia in regime di diritti reali che obbligazionari, compreso il comodato, che garantiscano la disponibilità di pieno utilizzo del bene per tutta la durata dell'attività della Fondazione, può essere considerato utile a garantire fino alla metà della disponibilità economica richiesta per il riconoscimento;
» dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
» dalle elargizioni di enti pubblici o soggetti privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
» dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
» dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o di altri enti pubblici.

Art. 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
» dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
» da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
» da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o d altri enti pubblici, non imputati a patrimonio;
» dai contributi dei fondatori o dei partecipanti, non imputati a patrimonio;
» dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire entro il 31 agosto. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno e sere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.
E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 - Fondatore

E' Fondatore Promotore il Comune di Piossasco.

Art.10 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, in denaro o in altra forma valorizzabile in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Partecipante Sostenitore è riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 11 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto a quanto previsto dal successivo art. 19.
I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi e centri di documentazione, frequentare laboratori e centri di formazione, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione medesima.

Art. 12 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

» inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
» condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi e gli altri partecipanti della Fondazione, nonché con le strutture organizzative della stessa;
» comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e persone giuridiche e società, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
» estinzione, derivante da qualsiasi causa o titolo;
» apertura di procedure di liquidazione;
» fallimento o apertura delle procedure prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Comune di Piossasco non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
» il Consiglio di Amministrazione
» il Presidente
» il Collegio dei Partecipanti
»· il Collegio dei Revisori

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, di cui uno nominato dal Collegio dei Partecipanti ai sensi del successivo art. 19 del presente Statuto, ed i restanti due o quattro nominati dal Fondatore Comune di Piossasco.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca precedente la scadenza del mandato da parte del soggetto che li ha nominati, che dev'essere dallo stesso comunicata all'interessato con almeno trenta giorni di anticipo. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i soggetti nominanti di cui al 1° comma procedono alla surrogazione con altro Consigliere, che resterà in carica fino allo spirare del termine triennale degli altri Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, tenuto conto degli eventuali indirizzi indicati dai soggetti di cui al 1° comma all'atto delle nomine;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Direttore Generale;

c) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili;

d) nomina il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti;

e) approva il regolamento interno della Fondazione;

f) nomina il Direttore Generale, determinandone le condizioni e la qualifica del rapporto;

g) attribuisce poteri di firma a singoli consiglieri ed al Direttore Generale; h) delibera eventuali modifiche statutarie, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio, in conformità all'art.2, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti;

j) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto. Il Consiglio può delegare parte di propri poteri a singoli Consiglieri. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate e sostenute.

Art. 15 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due o tre membri quando il Consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque membri; in seconda convocazione, la riunione è valida se sono presenti almeno il Presidente o chi lo sostituisce ed un altro membro. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto; quando siano presenti in riunione valida due membri, occorre l'unanimità dei voti favorevoli.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato anche tra i presenti, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito da uno dei Vicepresidenti da lui individuato, anche in forma durevole.

Art. 17 - Direttore Generale

Il regolamento interno della Fondazione prevede che Il Consiglio di Amministrazione nomini il Direttore Generale, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della stessa, precisandone le funzioni e le responsabilità.

Art. 18 - Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione di cui all'articolo 11 e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. E' convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede senza diritto di voto. Al collegio dei Partecipanti spetta il compito di nominare il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. Il Collegio dei Partecipanti opera in proporzione alle contribuzioni effettuate da ciascuno di essi nell'esercizio finanziario, secondo criteri stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi ed uno supplente, nominati dal Comune di Piossasco e scelti tra professionisti iscritti agli albi nazionali dei Dottori Commercialisti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori è organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I Revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 20 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine del Dottori Commercialisti di Torino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune di Piossasco per quanto riguarda gli immobili, mentre la liquidità verrà devoluta ad enti perseguenti finalità analoghe nel medesimo territorio.

Art. 22 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 - Norma transitoria

In sede di costituzione, il Fondatore Comune di Piossasco nominerà i primi componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente della Fondazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli organi così nominati potranno, nella pienezza dei poteri conseguente al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, immediatamente operare validamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo e resteranno in carica per il primo esercizio. Il Consiglio di Amministrazione sarà via via integrato con le successive nomine, secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto.