CITTA' DI PIOSSASCO


REGOLAMENTO EDILIZIO

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I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)
Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
Art. 7 Richiesta di concessione e autorizzazione edilizia - Progetto municipale
Art. 8 Rilascio di concessione e autorizzazione edilizia
Art. 9 Diniego di concessione e autorizzazione edilizia
Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori
Art. 11 Voltura di concessione e autorizzazione edilizia
Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori - Richiesta del certificato di abitabilità, agibilità e usabilità

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
Art. 14 Altezza della costruzione (H)
Art. 15 Sagoma limite
Art. 16 Numero dei piani della costruzione (Np)
Art. 17 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
Art. 18 Superficie coperta della costruzione (Sc)
Art. 19 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
Art. 20 Superficie utile netta della costruzione (Sun)
Art. 21 Volume della costruzione (V)
Art. 22 Superficie fondiaria (Sf)
Art. 23 Superficie territoriale (St)
Art. 24 Rapporto di copertura (Rc)
Art. 25 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Art. 26 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Art. 27 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Art. 28 Indice di densità edilizia territoriale (It)

TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 29 Salubrità del terreno e della costruzione
Art. 30 Allineamenti
Art. 31 Salvaguardia e formazione del verde
Art. 32 Requisiti delle costruzioni
Art. 33 Inserimento ambientale delle costruzioni
Art. 34 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
Art. 35 Interventi urgenti
Art. 36 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 37 Altezza interna dei locali abitativi
Art. 38 Antenne
Art. 39 Chioschi e mezzi pubblicitari
Art. 40 Coperture, canali di gronda e pluviali
Art. 41 Cortili e cavedi
Art. 42 Intercapedini e griglie di aerazione
Art. 43 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
Art. 44 Muri di sostegno
Art. 45 Numeri civici
Art. 46 Parapetti e ringhiere
Art. 47 Passaggi pedonali e marciapiedi
Art. 48 Passi carrabili
Art. 49 Piste ciclabili
Art. 50 Portici e "pilotis"
Art. 51 Prefabbricati
Art. 52 Ricoveri per attrezzi agricoli
Art. 53 Rampe
Art. 54 Recinzioni e cancelli
Art. 55 Serramenti
Art. 56 Servitù pubbliche
Art. 57 Soppalchi
Art. 58 Sottotetti
Art. 59 Sporgenze fisse e mobili
Art. 60 Strade private
Art. 61 Terrazzi
Art. 62 Verande

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 63 Prescrizioni generali
Art. 64 Richiesta e consegna di punti fissi
Art. 65 Disciplina del cantiere
Art. 66 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 67 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali Art. 68 Scavi e demolizioni
Art. 69 Rinvenimenti
Art. 70 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 71 Vigilanza e coercizione
Art. 72 Violazione del regolamento e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi acci-dentali
Art. 74 Deroghe

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APPENDICE ALL'ART. 32

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 32.
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 32.
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

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ALLEGATI

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)
Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
Modello 4 Concessione edilizia
Modello 5 Autorizzazione edilizia Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori
Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
Modello 10 Certificato di abitabilità

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), disciplina:

  1. la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
  2. gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
  3. i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
  4. l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
  5. le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
  6. l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
  7. la vigilanza e le sanzioni.

2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

  1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio e si esprime, in particolare, in merito alla valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed al controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni.
  2. La Commissione è composta da cinque componenti, eletti dal Consiglio Comunale, oltre al Presidente. Essa è presieduta dal Dirigente dell’Ufficio competente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente individuato per ordine di anzianità d’età.
  3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due dovranno essere in possesso di diploma di laurea nelle suddette materie; i membri nominati dal Consiglio Comunale non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.
  4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, né i consiglieri comunali.
  5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
  6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
  7. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4, ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
  8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
  9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, su:

  1. gli interventi subordinati a permesso di costruire e/o denuncia di inizio di attività; il parere della Commissione Edilizia non è obbligatorio, e quindi può non essere richiesto, nei seguenti casi:
    • per gli interventi contemplati dall'art. 56, comma 1, lettere c), d), e), f), g), della L.R. n° 56/77, nonché quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di variante in corso d’opera ai sensi dellart. 22, comma 2, del D.P.R. n° 380/01, di realizzazione di recinzioni, di revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici e/o attrezzature esistenti, salvo che gli stessi rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. n°41/04, o siano gravati da vincolo di P.R.G.C. di tutela storica, artistica, paesaggistica, ambientale, o che per gli stessi sia richiesto espressamente il parere della Commissione da leggi specifiche di settore;
    • le occupazioni di suolo pubblico con ponteggi;
    • l'installazione di tende parasole al di fuori del Centro Storico;
    • l'apposizione di insegne e targhe e cartelli pubblicitari al di fuori del Centro Storico;
    • le opere necessarie per l'allacciamento ad infrastrutture esistenti;
    • l'installazione temporanea di dehors;
  2. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

  1. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
  2. convenzioni;
  3. programmi pluriennali di attuazione;
  4. regolamenti edilizi e loro modifiche;
  5. modalità di applicazione del contributo di concessione.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

  1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; la convocazione, corredata dell'ordine del giorno delle pratiche da esaminare estesa per conoscenza al Sindaco o all’Assessore dallo stesso designato, deve essere fatta per iscritto almeno tre giorni non lavorativi prima della data fissata per la riunione; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
  2. Il Dirigente dell’Ufficio competente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
  3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Può assistere ai lavori della Commissione senza diritto di voto, il Sindaco o l’Assessore dallo stesso designato.
  4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
  5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, e/o alla direzione dei lavori dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o di altro titolo abilitativo; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusi-va o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. Non vi è interesse all'argomento qualora il componente della Commissione assuma, su incarico dell'Amministrazione Comunale, la direzione dei lavori di un'opera pubblica oggetto di esame da parte della Commissione stessa.
  6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali o su richiesta degli interessati - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
  8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in rela-zione alle risultanze della relazione istruttoria.
  9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su apposite schede.
  10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
  11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dal membro più anziano ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o autorizzazione edilizia.

TITOLO II
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.)

  1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
  2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall'Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
    1. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
    2. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
    3. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
    4. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
    5. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
    6. i vincoli incidenti sull'immobile.
  3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

  1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richie-dente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
  2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
    1. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
    2. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
    3. le modalità d'intervento consentite;
    4. la capacità edificatoria consentita;
    5. i vincoli incidenti sull'immobile. Ai sensi dell'art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4, in caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente.
  3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 28 febbraio 1985, n. 47, la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici è resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato.

Art. 7 - Richiesta di concessione o autorizzazione edilizia - Progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale la concessione o autorizzazione edilizia, di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

2. L'istanza di concessione o autorizzazione edilizia è composta dei seguenti documenti:

  1. domanda in bollo, firmata dal richiedente, indirizzata all'Autorità comunale contenente:
    1. generalità del richiedente;
    2. residenza, recapito e numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
    3. nominativo, residenza, recapito e numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del progettista;
    4. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire e indi-cazione dell'oggetto dell'intervento;
  2. documenti comprovanti la proprietà alla data di presentazione della richiesta e/o altri titoli che abilitino a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
  3. progetto municipale sottoscritto da tecnico abilitato.

3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata, anche nelle successive fasi dell'iter, con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere, secondo i criteri specifici eventualmente adottati dal Comune e sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

4. Il progetto municipale è formato dai seguenti documenti:

  1. Breve relazione descrittiva del progetto sulla quale dovranno essere specificati:
    • l'ubicazione topografica dell'immobile oggetto dell'intervento e i relativi estremi catastali
    • l'area di P.R.G.C. interessata dall'intervento con il riferimento ai relativi articoli delle Norme di Attuazione
    • gli estremi di riferimento ad eventuali pratiche edilizie precedenti (compresi i condoni)
    • il sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile e di smaltimento delle acque
  2. Documentazione fotografica dello stato di fatto (non a sviluppo istantaneo e in formato min. cm. 10 x 15) per interventi su edifici esistenti o in corso di costruzione, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
  3. estratto planimetrico dello Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente di quello adottato) nella maggior scala disponibile ed esteso per un congruo raggio, su cui sia evidenziato in modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o l'edificio oggetto dell'intervento;
  4. estratto planimetrico catastale esteso per un congruo raggio, su cui sia evidenziato in modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o l'edificio oggetto dell'intervento;
  5. planimetria in scala 1:500 sulla quale siano indicati:
    • l'orientamento, la toponomastica, i confini di proprietà e l'eventuale indicazione dei nominativi dei proprietari delle aree contigue
    • le eventuali recinzioni esistenti
    • i fabbricati, i manufatti e le alberature esistenti, ancorché non riportati sulle mappe catastali, insistenti sul lotto di intervento e sulle proprietà contigue;
    • il nuovo fabbricato (o l'ampliamento, nel caso di intervento su un edificio esistente), nonché le eventuali nuove recinzioni, opportunamente evidenziati;
    • le distanze quotate tra il nuovo fabbricato (o l'ampliamento) ed i confini di proprietà;
    • le distanze quotate tra il nuovo fabbricato e i fabbricati limitrofi (anche quelli ricadenti sulla medesima proprietà)
    • le distanze quotate tra il nuovo fabbricato e il ciglio e l'asse delle eventuali strade adiacenti;
    • la larghezza delle eventuali strade adiacenti;
    • le quote altimetriche del lotto di intervento, dei lotti contigui e delle eventuali strade adiacenti;
    • l'area destinata a parcheggio privato opportunamente quotata;
    • il limite delle eventuali fasce di rispetto stradali e/o relative a corsi d'acqua opportunamente quotate;
    • l'indicazione di eventuali superfici da destinare a servizi pubblici opportunamente quotata;
    • l'indicazione degli accessi carrai, con le relative quote rispetto al ciglio stradale e ad eventuali incroci;
    • l'indicazione e la quantificazione delle superfici permeabili, con relative quote;
  6. planimetria in scala adeguata sulla quale siano indicati:
    • il tracciato delle infrastrutture primarie esistenti nel raggio di 100 metri dall'immobile oggetto dell'intervento, e la specificazione delle eventuali altre opere di urbanizzazione primaria esistenti;
    • gli schemi di allacciamento alle reti esistenti (fognatura, acquedotto);
  7. l'indicazione delle superfici territoriale e fondiaria del lotto di intervento:
  8. illustrazione dei calcoli svolti per la determinazione dei volumi, delle superfici utili e delle superfici coperte esistenti ed in progetto, supportata da schemi grafici dimostrativi opportunamente quotati;
  9. dimostrazione del soddisfacimento di tutti gli indici urbanistici ed edilizi prescritti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente da quello adottato);
  10. illustrazione dei calcoli svolti per la determinazione delle eventuali superfici da dismettere a servizi;
  11. piante, sezioni e prospetti quotati, in scala adeguata, relativi sia allo stato di fatto, sia alle previsioni progettuali (in ambedue i casi con la rappresentazione anche degli interrati, dell'eventuale piano sottotetto e delle coperture), con l'indicazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo locale;
  12. sulle sezioni dovranno essere indicati:
    • i profili naturali del terreno, con l'indicazione di eventuali muri di contenimento e recinzioni;
    • i profili del terreno a sistemazione avvenuta,
    • l'altezza massima dell'edificio;
    • le altezze interne di tutti i piani, dei parapetti, delle aperture;
    • la pendenza delle falde del tetto;
    • eventuali particolari costruttivi significativi;
    • i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, con l'indicazione degli eventuali elementi decorativi, di materiali, finiture, colori;
  13. calcolo dell'altezza media del piano sottotetto, determinata dividendo il volume netto per la superficie utile;
  14. calcolo della superficie aeroilluminante riferita ad ogni singolo locale e verifica del rapporto con la superficie di pavimento;
  15. sulle piante dovranno essere evidenziate in colore giallo le demolizioni, in colore rosso le nuove murature e, nel caso di varianti ad interventi concessi e non ancora ultimati, in colore azzurro le opere concesse e non più costruite, in colore verde le demolizioni autorizzate e non più realizzate;
  16. Relazione ex legge n° 13/89, nei casi in cui la suddetta legge ne faccia obbligo, per la dimostrazione dell'accessibilità/visitabilità/adattabilità degli edifici, corredata degli opportuni elaborati tecnici.

Nel caso di interventi relativi a:

  1. tinteggiature esterne
  2. manutenzione straordinaria del manto di copertura
  3. apposizione di insegne, targhe e cartelli pubblicitari
  4. installazione di tende parasole
  5. installazione temporanea di dehors
  6. occupazioni di suolo pubblico con ponteggi
  7. interventi di cui alla L.R. n° 56/77, art. 56, comma 1, lettera d)

è consentita la presentazione di un progetto municipale semplificato, formato dai seguenti atti:

  1. breve relazione descrittiva del progetto sulla quale dovranno essere specificati:
    • l'ubicazione topografica dell'immobile oggetto dell'intervento e i relativi estremi catastali (per tutti gli interventi)
    • l'area di P.R.G.C. interessata dall'intervento (per tutti gli interventi);
  2. documentazione fotografica dello stato di fatto (non a sviluppo istantaneo e in formato min. cm. 10 x 15) per interventi su edifici esistenti o in corso di costruzione, con riferi-mento al contesto insediativo adiacente (per gli interventi di cui ai n° 1, 2, 3, 4, 5);
  3. estratto planimetrico dello Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente di quello adottato) nella maggior scala disponibile ed esteso per un congruo raggio, su cui sia evidenziato in modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o l'edificio oggetto dell'intervento (per tutti gli interventi);
  4. estratto planimetrico catastale esteso per un congruo raggio, su cui sia evidenziato in modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o l'edificio oggetto dell'intervento (per tutti gli interventi);
  5. elaborati grafici in scala opportuna sulla quale siano indicati l'orientamento, la topono-mastica, i confini di proprietà ed ogni altro elemento utile a descrivere l'intervento (per gli interventi di cui ai n° 2, 5, 7);
  6. campione del colore da utilizzare per le tinteggiature esterne;
  7. bozzetto descrittivo della targa, insegna o cartello pubblicitario;
  8. dichiarazione di conformità ai sensi della legge n° 46/90, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di insegne o mezzi pubblicitari luminosi;
  9. certificato di collaudo, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di insegne o mezzi pubblicitari sospesi o aggettanti;
  10. dichiarazione di conformità ai sensi della legge n° 46/90 e certificato di collaudo, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di strutture ed impianti provvisori destinati all'intrattenimento.

Per le richieste di tinteggiature esterne e di apposizione di targhe non luminose non è necessaria la sottoscrizione da parte del tecnico abilitato. Gli elenchi di documenti ed elaborati di cui sopra sono comunque da intendersi indicativi e potranno variare, secondo le richieste dell'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione all'oggetto e all'entità dell'intervento.

5. L'istanza e il progetto municipale devono essere integrati, dietro richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale e prima del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità, ed in particolare:

  1. progetto degli impianti tecnologici (ex lege n° 46/90 art. 6 e n° 10/91) o, in alternativa, dichiarazione sottoscritta dal committente e dal professionista attestante che l'intervento non è soggetto alla presentazione del suddetto progetto;
  2. progetto di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi delle acque reflue, ai sensi della legge n° 13/90 e del vigente regolamento per il servizio delle fognature e degli scarichi civili;
  3. parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio;
  4. scheda parametrica ex D.M. 10/5/1977 n° 801, per la determinazione del costo di costruzione e della classe dell'edificio, debitamente compilata;
  5. indicazione del numero degli addetti, nel caso in cui l'oggetto dell'intervento sia un fabbricato industriale o artigianale;
  6. computo metrico estimativo delle opere, nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti;
  7. relazione geotecnica (ex D.M. LL.PP. 11/3/1988);
  8. atti di vincolo (ove richiesti) redatti in forma pubblica, registrati e trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari;
  9. documentazione attestante l'avvenuta richiesta di parere preventivo del Comando Provinciale dei VV.FF. ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n° 577/1982 o, in alternativa, dichiarazione sottoscritta dal committente e dal progettista attestante che il fabbricato oggetto della richiesta di concessione e autorizzazione edilizia non sarà adibito ad attività compresa nell'elenco di cui al D.M. 16/2/1982, e che pertanto non è soggetto al preventivo Nulla osta dei VV.FF;
  10. certificazione dell'avvenuto versamento del contributo di concessione (ex legge n° 10/77 art. 3);
  11. modello ISTAT/I/201 debitamente compilato;
  12. diritti di segreteria e bolli.

6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

7. La richiesta di variante alla concessione o autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

8. Per tutto quanto non indicato nei precedenti commi, riguardo alla documentazione da presentare nel prosieguo dell'iter di definizione delle pratiche edilizie, si fa riferimento agli specifici provvedimenti assunti dal Dirigente del settore competente.

9. Trascorso un anno senza che l'interessato abbia dato riscontro alle richieste di integrazione da parte del Comune, l'istanza verrà archiviata d'ufficio e l'esecuzione dei lavori sarà soggetta ad una nuova richiesta.

Art. 8 - Rilascio di concessione o autorizzazione edilizia

  1. Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall'Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
  2. Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
  3. Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie devono contenere:
    1. il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione e autorizzazione edilizia);
    2. il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato alla concessione o autorizzazione edilizia, della quale costituisce parte integrante;
    3. l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
    4. l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
    5. il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
    6. il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
    7. il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
    8. negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
    9. negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
    10. negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
    11. il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
    12. le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
    13. i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
    14. le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
    15. le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
    16. le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o autorizzazione edilizia;
    17. il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 9 - Diniego di concessione o autorizzazione edilizia

  1. Il diniego della concessione o autorizzazione edilizia è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
  2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.
  3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
  4. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.

Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori

  1. Il titolare della concessione o autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
  2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
    1. la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
    2. i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
  3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o autorizzazione edilizia, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
  4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
  5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
  6. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    1. denuncia all'ex Genio Civile (ex lege n° 1086/71 art. 4) per le opere in c.a. e metalliche o, in alternativa, autocertificazione sottoscritta dal professionista attestante che le opere non rientrano nei casi previsti dall'art. 1 della citata legge;
    2. certificato di corretto montaggio, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di strutture ed impianti provvisori destinati all'intrattenimento e di insegne o mezzi pubblicitari sospesi o aggettanti.

Art. 11 - Voltura di concessione o autorizzazione edilizia

  1. Il trasferimento della concessione o autorizzazione edilizia ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
  2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o autorizzazione edilizia.
  3. La voltura della concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
  4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori - Richiesta del certificato di abitabilità, agibilità e usabilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione edilizia per le opere mancanti, il titolare della concessione o autorizzazione edilizia deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento; la richiesta del certificato di abitabilità deve essere corredata della seguente documentazione:

a) collaudo statico

b) denuncia di accatastamento

c) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (ex lege n° 46/90) relativi a:

  • impianto elettrico
  • impianto TV, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • impianto di riscaldamento e/o climatizzazione
  • impianto gas · impianto idrosanitario
  • impianto di sollevamento persone (ascensore, montacarichi, scale mobili)
  • impianto di protezione antincendio per le attività soggette o dichiarazione da parte del direttore lavori nel caso di attività non soggette

d) dichiarazione finale relativa all'isolamento termico (ex lege n° 10/91)

e)autocertificazione da parte del direttore lavori ex D.P.R. n° 425/94 art. 4

f) autocertificazione da parte del direttore lavori ex lege n° 13/89

NOTE
- Le disposizioni richiamate al comma 2 sono attualmente contenute nel D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

TITOLO III
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

  1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
  2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
  3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, vani scala e vani degli ascensori, per le parti strettamente necessarie all’espletamento della funzione tecnica a cui gli stessi sono destinati. Nel caso in cui il solaio sovrastante l’ultimo spazio abitabile o agibile coincida con il tetto a falde inclinate, l’altezza del fronte è misurata all’estradosso del colmo.
  4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano oriz-zontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
  5. La linea di spiccato è data:
    1. nel caso di terreni pianeggianti, dall'intersezione del piano orizzontale sito alla quota del marciapiede o della strada d'accesso o in progetto, ovvero del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti pro-spicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. Il P.R.G.C. può consentire che, in determinate zone espressamente previste dal medesimo, la linea di spiccato possa collocarsi a quota superiore rispetto al piano del marciapiede, compresa entro una livelletta del 10% e con un massimo assoluto di m. 1,00.
    2. nel caso di terreni con pendenza naturale superiore al 5%, dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
  6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
  7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14 - Altezza della costruzione (H)

  1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13. Nel caso di edifici a gradoni o a piani sfalsati il computo dell'altezza va eseguito per singoli piani. Sono esclusi dal computo dell'altezza i volumi tecnici (torrette ascensore, vani scala, serbatoi acqua) e le costruzioni speciali (silos, torri delle industrie chimiche e simili), per le parti strettamente necessarie all'espletamento della funzione tecnica a cui gli stessi sono destinati.

Art. 15 - Sagoma limite

Si intende per sagoma lo spazio delimitato dai piani di facciata e dalla copertura dell'edificio. Al di sopra del limite di altezza come definito dagli articoli precedenti, la sagoma emergente (copertura, sottotetto) dovrà essere contenuta entro un'inclinata del 60% condotta per l'estremo della linea di gronda aggettante a non più di m. 1,50 dal piano verticale della facciata longitudinale.
Non rientrano nella sagoma limite i vani di corsa degli ascensori, le torrette dei vani scala, per le parti strettamente necessarie all'espletamento della funzione tecnica a cui gli stessi sono destinati, gli abbaini, i timpani, le coperture degli avancorpi sporgenti dall'edificio principale - quando non superino in altezza la linea virtuale di colmo tracciata secondo il criterio indicato al precedente paragrafo - e gli eventuali elementi decorativi.

Art. 16 - Numero dei piani della costruzione (Np)

  1. Si intende per piano edificato lo spazio edilizio compreso fra due orizzontamenti, dove per orizzontamento si intende anche la superficie del terreno sistemato a qualsiasi quota. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
  2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
    Sono altresì esclusi dal computo del numero dei piani, e conseguentemente dell'altezza, i sottotetti abitabili collegati fisicamente e funzionalmente all'unità abitativa sottostante che risultino legati alla medesima tramite atto di vincolo pertinenziale o costituiscano con essa un'unica unità immobiliare.

Art. 17 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

  1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
  2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dalla linea perimetrale di massimo inviluppo di tutti gli elementi della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m rispetto alla stessa; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. Nel caso di porticati e tettoie aperte il filo di fabbricazione è costituito dal piano ideale, che unisce la faccia esterna dei pilastri o di altri elementi strutturali di sostegno
  3. La distanza tra:
    1. filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
    2. filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
    3. filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds)

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

NOTE
- Comma 3: il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 18 - Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 19 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

  1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
  2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
    1. ai "bow window" ed alle verande;
    2. ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative:
    3. ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala, con la sola eccezione di quelli ricavati internamente a singole unità immobiliari e loro accessori, ed ai vani degli ascensori;
    4. ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
    5. agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
    6. ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
    7. ai cavedi;
    8. alle cabine per infrastrutture (energia elettrica, gas, linee telefoniche).

Art. 20 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)

  1. La superficie utile netta, o superficie di calpestio, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
  2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 21 - Volume della costruzione (V)

  1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
  2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
  3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 22 - Superficie fondiaria (Sf)

  1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste, sia quelle da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle da assoggettare ad uso pubblico ai sensi della L.R. n° 56/77, art. 21, ultimo comma.

Art. 23 - Superficie territoriale (St)

  1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte previste, sia quelle da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle da assoggettare ad uso pubblico ai sensi della L.R. n° 56/77, art. 21, ultimo comma.

Art. 24 - Rapporto di copertura (Rc)

  1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 25 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

  1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

Art. 26 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

  1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

Art. 27 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)

  1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

Art. 28 - Indice di densità edilizia territoriale (It)

  1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].

TITOLO IV
INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 29 - Salubrità del terreno e della costruzione

  1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
  2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
  3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
  4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la realizzazione di intercapedini, secondo quanto prescritto anche dal successivo art. 41.
  5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m. che, in presenza di sovrastanti locali di abitazione, dovrà essere ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
  6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
  7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
  8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità a soddisfare la predetta condizione, a causa della conformazione orografica dei luoghi, sono ammesse soluzioni tecnologiche alternative, previo assenso da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dei lavori Pubblici.
  9. 9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 30 - Allineamenti

  1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Prevalgono comunque gli allineamenti specifici eventualmente indicate dal P.R.G.C. o dagli strumenti urbanistici esecutivi.

Art. 31 - Salvaguardia e formazione del verde

  1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
  2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
  3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al medesimo.
  4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
  5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
  6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
  7. In tutte le aree, con la sola eccezione di quelle con destinazione commerciale e/o produttiva di tipo industriale/artigianale, almeno la metà del terreno libero da fabbricati entro e fuori terra dovrà essere sistemata in modo da garantire la naturale percolazione nel sottosuolo dell'acqua meteorica.

Art. 32 - Requisiti delle costruzioni

  1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di instal-lazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pert-nenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
  2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
    1. resistenza meccanica e stabilità;
    2. sicurezza in caso di incendio;
    3. tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
    4. sicurezza nell'impiego;
    5. protezione contro il rumore;
    6. risparmio energetico e ritenzione del calore;
    7. facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
      Nell'"Appendice all'art. 32" sono riportati l'elenco delle principali specificazioni di ogni esigenza e l'elenco delle principali leggi di settore alle quali fare riferimento per l'individuazione dei requisiti tecnici e prestazionali.
  3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
  4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art. 33 - Inserimento ambientale delle costruzioni

  1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
  2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
  3. In particolare, all'interno del Centro Storico dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Manuale degli interventi nel Centro Storico" e del Piano del Colore approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 10/11/1999.
  4. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. In particolare, nella zona delimitata a valle dalle Vie Piave, San Rocco, Mario Davide, Magenta, Battisti, Sacco e Vanzetti, Gorizia, Marchile Cappella, San Bernardino (Viassa) le costruzioni devono essere comprese in un cerchio del diametro massimo di metri 30.
  5. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
  6. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 34 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

  1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
  2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
  3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
  4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
  5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
  6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo di materiali o di rifiuti. L'abbruciamento di materiali è appositamente disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana.
  7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
  8. Gli alberi di particolare pregio ambientale esistenti non possono essere abbattuti o indeboliti, se non per ragioni di risanamento ecologico e previo conseguimento di autorizzazione, a norma dell'art. 56 della L.R. n° 56/77.

Art. 35 - Interventi urgenti

  1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, o ne risultino gravemente pregiudicati i requisiti di abitabilità sotto il profilo igienico e/o della sicurezza, o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" a mettere in atto senza indugio tutte le necessarie operazioni di carattere provvisionale atte a rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
  2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
  3. L'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la notizia che un edificio o manufatto presenta pericolo, o che un lavoro è condotto in modo da destare preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità, indica, dopo un sommario accertamento, al proprietario o ad altri aventi titolo i provvedimenti più urgenti da adottare.
  4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, l'autorità Comunale, su relazione dell'Ufficio Tecnico stesso, e fatti salvi i provvedimenti di contingenza ed urgenza richiesti a salvaguardia della pubblica incolumità, intima al Proprietario di provvedere immediatamente alla riparazione, o eventualmente allo sgombero od alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina.
  5. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 36 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

  1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
  2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni specifiche da parte del P.R.G.C. o dagli strumenti urbanistici esecutivi.
  3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
  4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
  5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
  6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
  7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
  8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.

NOTE
- Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO V
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 37 - Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".

2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di m. 0,50. A tale scopo il volume si ricava dalla sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:

  1. per le nuove costruzioni, nei casi di:
    1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
    2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
    3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
  2. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
    1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
    2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

NOTE
- Le disposizioni citate al comma 3 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.

Art. 38 - Antenne

  1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.