REGOLAMENTO
EDILIZIO
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I N
D I C E
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia
TITOLO
II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Art.
5 Certificato urbanistico (C.U.)
Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
Art. 7 Richiesta di concessione e autorizzazione edilizia - Progetto municipale
Art. 8 Rilascio di concessione e autorizzazione edilizia
Art. 9 Diniego di concessione e autorizzazione edilizia
Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori
Art. 11 Voltura di concessione e autorizzazione edilizia
Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori - Richiesta del certificato
di abitabilità, agibilità e usabilità
TITOLO
III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art.
13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
Art. 14 Altezza della costruzione (H)
Art. 15 Sagoma limite
Art. 16 Numero dei piani della costruzione (Np)
Art. 17 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine
(Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
Art. 18 Superficie coperta della costruzione (Sc)
Art. 19 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
Art. 20 Superficie utile netta della costruzione (Sun)
Art. 21 Volume della costruzione (V)
Art. 22 Superficie fondiaria (Sf)
Art. 23 Superficie territoriale (St)
Art. 24 Rapporto di copertura (Rc)
Art. 25 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Art. 26 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Art. 27 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Art. 28 Indice di densità edilizia territoriale (It)
TITOLO
IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Art.
29 Salubrità del terreno e della costruzione
Art. 30 Allineamenti
Art. 31 Salvaguardia e formazione del verde
Art. 32 Requisiti delle costruzioni
Art. 33 Inserimento ambientale delle costruzioni
Art. 34 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
Art. 35 Interventi urgenti
Art. 36 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
TITOLO
V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Art.
37 Altezza interna dei locali abitativi
Art. 38 Antenne
Art. 39 Chioschi e mezzi pubblicitari
Art. 40 Coperture, canali di gronda e pluviali
Art. 41 Cortili e cavedi
Art. 42 Intercapedini e griglie di aerazione
Art. 43 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
Art. 44 Muri di sostegno
Art. 45 Numeri civici
Art. 46 Parapetti e ringhiere
Art. 47 Passaggi pedonali e marciapiedi
Art. 48 Passi carrabili
Art. 49 Piste ciclabili
Art. 50 Portici e "pilotis"
Art. 51 Prefabbricati
Art. 52 Ricoveri per attrezzi agricoli
Art. 53 Rampe
Art. 54 Recinzioni e cancelli
Art. 55 Serramenti
Art. 56 Servitù pubbliche
Art. 57 Soppalchi
Art. 58 Sottotetti
Art. 59 Sporgenze fisse e mobili
Art. 60 Strade private
Art. 61 Terrazzi
Art. 62 Verande
TITOLO
VI - ESECUZIONE DELLE OPERE
Art.
63 Prescrizioni generali
Art. 64 Richiesta e consegna di punti fissi
Art. 65 Disciplina del cantiere
Art. 66 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 67 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
Art. 68 Scavi e demolizioni
Art. 69 Rinvenimenti
Art. 70 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
TITOLO
VII - VIGILANZA E SANZIONI
Art.
71 Vigilanza e coercizione
Art. 72 Violazione del regolamento e sanzioni
TITOLO
VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
73 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad
eventi acci-dentali
Art. 74 Deroghe
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APPENDICE
ALL'ART. 32
1. Specificazioni
delle esigenze indicate all'art. 32.
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate
all'art. 32.
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento
dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.
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ALLEGATI
Modello
1 Certificato Urbanistico (C.U.)
Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
Modello 4 Concessione edilizia
Modello 5 Autorizzazione edilizia Modello 6 Comunicazione di Inizio dei
Lavori
Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
Modello 10 Certificato di abitabilità
ESTREMI
DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
1. Il
Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della
legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"),
disciplina:
- la formazione,
le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
- gli adempimenti
inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio
e le relative procedure;
- i parametri e
gli indici edilizi ed urbanistici;
- l'inserimento
ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
- le prescrizioni
costruttive e funzionali per i manufatti;
- l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
- la vigilanza e
le sanzioni.
2. Il
Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere
redatti gli atti dei procedimenti.
Art.
2 - Formazione della Commissione Edilizia
-
La Commissione
Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico
ed edilizio e si esprime, in particolare, in merito alla valutazione
dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed al
controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni.
-
La Commissione è composta da cinque componenti, eletti dal Consiglio Comunale, oltre al Presidente. Essa è presieduta dal Dirigente dell’Ufficio competente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente individuato per ordine di anzianità d’età.
-
I membri elettivi
sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio
dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di
adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti
all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente,
allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due dovranno essere in
possesso di diploma di laurea nelle suddette materie; i membri nominati
dal Consiglio Comunale non sono rieleggibili per più di due mandati
consecutivi.
-
Non possono far
parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti,
i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato;
parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per
legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti,
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte
alla Commissione, né i consiglieri comunali.
-
La Commissione
resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta:
pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale,
la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
-
I componenti della
Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento,
dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in
carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
-
I componenti della
Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni
contemplate al precedente comma 4, ovvero per assenza ingiustificata
a tre sedute consecutive.
-
La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
-
I componenti della
Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque
giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la
decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
Art.
3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
1. La
Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in
cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, su:
- gli interventi subordinati a permesso di costruire e/o denuncia di inizio di attività; il parere della Commissione Edilizia non è obbligatorio, e quindi può non essere richiesto, nei seguenti casi:
- per gli interventi contemplati dall'art. 56, comma 1, lettere c), d), e), f), g), della L.R. n° 56/77, nonché quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di variante in corso d’opera ai sensi dellart. 22, comma 2, del D.P.R. n° 380/01, di realizzazione di recinzioni, di revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici e/o attrezzature esistenti, salvo che gli stessi rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. n°41/04, o siano gravati da vincolo di P.R.G.C. di tutela storica, artistica, paesaggistica, ambientale, o che per gli stessi sia richiesto espressamente il parere della Commissione da leggi specifiche di settore;
- le occupazioni di suolo pubblico con ponteggi;
- l'installazione di tende parasole al di fuori del Centro Storico;
- l'apposizione di insegne e targhe e cartelli pubblicitari al di fuori del Centro Storico;
- le opere necessarie per l'allacciamento ad infrastrutture esistenti;
- l'installazione temporanea di dehors;
-
l'assunzione di
provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità
competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi
pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo
di motivare il proprio dissenso.
3. Il
Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri
alla Commissione in materia di:
- strumenti urbanistici,
generali ed esecutivi, e loro varianti;
- convenzioni;
- programmi pluriennali
di attuazione;
- regolamenti edilizi
e loro modifiche;
- modalità di applicazione
del contributo di concessione.
Art.
4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
-
La Commissione,
su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta
al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga
necessario; la convocazione, corredata dell'ordine del giorno delle
pratiche da esaminare
estesa per conoscenza al Sindaco o all’Assessore dallo stesso designato, deve essere fatta per iscritto almeno tre giorni
non lavorativi prima della data fissata per la riunione; le riunioni
della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente
la maggioranza dei componenti.
-
Il Dirigente dell’Ufficio competente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario
della Commissione, senza diritto di voto.
-
Assistono ai lavori
della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori
degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
Può assistere ai lavori della Commissione senza diritto di voto, il Sindaco o l’Assessore dallo stesso designato.
-
I componenti della
Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono
astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio,
allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve
essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
-
Vi è interesse
all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla
progettazione, anche parziale, e/o alla direzione dei lavori dell'intervento;
quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o autorizzazione
edilizia o di altro titolo abilitativo; quando sia proprietario o possessore
od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusi-va o in comunione
con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto
e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine
entro il quarto grado del richiedente o del progettista. Non vi è interesse
all'argomento qualora il componente della Commissione assuma, su incarico
dell'Amministrazione Comunale, la direzione dei lavori di un'opera pubblica
oggetto di esame da parte della Commissione stessa.
-
La Commissione
esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al
voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale
competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
-
La Commissione,
con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto,
ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti
in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali
o su richiesta degli interessati - di convocare e sentire i richiedenti
le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme
ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
-
La Commissione
deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in rela-zione
alle risultanze della relazione istruttoria.
-
Il Segretario
della Commissione redige il verbale della seduta su apposite schede.
-
Il verbale deve
indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi
dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento
puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o
la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della
votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
-
Il verbale è firmato
dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dal membro più anziano ed è allegato in copia agli atti relativi alla
concessione o autorizzazione edilizia.
TITOLO
II
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Art.
5 - Certificato urbanistico (C.U.)
- La richiesta del
certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario
o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere
attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente
e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile
a cui il certificato si riferisce.
- Il certificato
urbanistico è rilasciato dall'Autorità comunale entro sessanta giorni
dalla richiesta e specifica, in particolare:
- le disposizioni
vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato
l'immobile;
- l'area urbanistica
in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- i tipi e le
modalità d'intervento consentiti;
- le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie da osservare;
- le eventuali
prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare
per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- i vincoli
incidenti sull'immobile.
- Il C.U. è redatto
secondo il modello allegato al presente Regolamento.
Art.
6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
- La richiesta del
certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata
dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare
le generalità del richie-dente e riportare i dati catastali e di ubicazione
per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- Il C.D.U. è rilasciato
dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica
le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
- le disposizioni
vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato
l'immobile;
- l'area urbanistica
in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- le modalità d'intervento consentite;
- la capacità edificatoria consentita;
-
i vincoli
incidenti sull'immobile. Ai sensi dell'art. 18, L. 28 febbraio 1985,
n. 47, commi 3 e 4, in caso di mancato rilascio nel termine, il
C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante
o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della
domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area
secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza
di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno,
a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente.
-
Il C.D.U. è redatto
secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità
per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni
degli strumenti urbanistici. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 28 febbraio
1985, n. 47, la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici è resa dall'alienante o da un condividente,
in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato.
Art.
7 - Richiesta di concessione o autorizzazione edilizia - Progetto municipale
1. Il
proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni
e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento
di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale
la concessione o autorizzazione edilizia, di cui al Capo II del D.P.R.
6 giugno 2001 n° 380 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia", per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione
urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. L'istanza
di concessione o autorizzazione edilizia è composta dei seguenti documenti:
- domanda in bollo,
firmata dal richiedente, indirizzata all'Autorità comunale contenente:
- generalità del richiedente;
- residenza,
recapito e numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso
si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
- nominativo,
residenza, recapito e numero del codice fiscale - o della partita
IVA nel caso si tratti di Società - del progettista;
- estremi catastali
e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire e indi-cazione
dell'oggetto dell'intervento;
- documenti comprovanti
la proprietà alla data di presentazione della richiesta e/o altri titoli
che abilitino a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
- progetto municipale
sottoscritto da tecnico abilitato.
3. Qualora
il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione,
la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata,
anche nelle successive fasi dell'iter, con una dichiarazione concernente
la disponibilità ad eseguire le opere, secondo i criteri specifici eventualmente
adottati dal Comune e sulla base di uno specifico progetto e di un apposito
capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli
organi comunali competenti.
4. Il
progetto municipale è formato dai seguenti documenti:
- Breve relazione
descrittiva del progetto sulla quale dovranno essere specificati:
-
l'ubicazione
topografica dell'immobile oggetto dell'intervento e i relativi estremi
catastali
-
l'area di
P.R.G.C. interessata dall'intervento con il riferimento ai relativi
articoli delle Norme di Attuazione
-
gli estremi
di riferimento ad eventuali pratiche edilizie precedenti (compresi
i condoni)
-
il sistema
di approvvigionamento dell'acqua potabile e di smaltimento delle
acque
-
Documentazione
fotografica dello stato di fatto (non a sviluppo istantaneo e in formato
min. cm. 10 x 15) per interventi su edifici esistenti o in corso di
costruzione, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
-
estratto planimetrico
dello Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente di quello
adottato) nella maggior scala disponibile ed esteso per un congruo raggio,
su cui sia evidenziato in modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o
l'edificio oggetto dell'intervento;
-
estratto planimetrico
catastale esteso per un congruo raggio, su cui sia evidenziato in modo
chiaro e inequivocabile il lotto e/o l'edificio oggetto dell'intervento;
-
planimetria in
scala 1:500 sulla quale siano indicati:
- l'orientamento,
la toponomastica, i confini di proprietà e l'eventuale indicazione
dei nominativi dei proprietari delle aree contigue
- le eventuali
recinzioni esistenti
- i fabbricati,
i manufatti e le alberature esistenti, ancorché non riportati sulle
mappe catastali, insistenti sul lotto di intervento e sulle proprietà contigue;
- il nuovo fabbricato
(o l'ampliamento, nel caso di intervento su un edificio esistente),
nonché le eventuali nuove recinzioni, opportunamente evidenziati;
- le distanze
quotate tra il nuovo fabbricato (o l'ampliamento) ed i confini di
proprietà;
- le distanze
quotate tra il nuovo fabbricato e i fabbricati limitrofi (anche
quelli ricadenti sulla medesima proprietà)
- le distanze
quotate tra il nuovo fabbricato e il ciglio e l'asse delle eventuali
strade adiacenti;
- la larghezza
delle eventuali strade adiacenti;
- le quote altimetriche
del lotto di intervento, dei lotti contigui e delle eventuali strade
adiacenti;
- l'area destinata
a parcheggio privato opportunamente quotata;
- il limite
delle eventuali fasce di rispetto stradali e/o relative a corsi
d'acqua opportunamente quotate;
- l'indicazione
di eventuali superfici da destinare a servizi pubblici opportunamente
quotata;
- l'indicazione
degli accessi carrai, con le relative quote rispetto al ciglio stradale
e ad eventuali incroci;
- l'indicazione
e la quantificazione delle superfici permeabili, con relative quote;
- planimetria in
scala adeguata sulla quale siano indicati:
- il tracciato
delle infrastrutture primarie esistenti nel raggio di 100 metri
dall'immobile oggetto dell'intervento, e la specificazione delle
eventuali altre opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- gli schemi
di allacciamento alle reti esistenti (fognatura, acquedotto);
- l'indicazione
delle superfici territoriale e fondiaria del lotto di intervento:
- illustrazione
dei calcoli svolti per la determinazione dei volumi, delle superfici
utili e delle superfici coperte esistenti ed in progetto, supportata
da schemi grafici dimostrativi opportunamente quotati;
- dimostrazione
del soddisfacimento di tutti gli indici urbanistici ed edilizi prescritti
dallo Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente da quello
adottato);
-
illustrazione
dei calcoli svolti per la determinazione delle eventuali superfici da
dismettere a servizi;
-
piante, sezioni
e prospetti quotati, in scala adeguata, relativi sia allo stato di fatto,
sia alle previsioni progettuali (in ambedue i casi con la rappresentazione
anche degli interrati, dell'eventuale piano sottotetto e delle coperture),
con l'indicazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo locale;
-
sulle sezioni
dovranno essere indicati:
- i profili
naturali del terreno, con l'indicazione di eventuali muri di contenimento
e recinzioni;
- i profili
del terreno a sistemazione avvenuta,
- l'altezza
massima dell'edificio;
- le altezze
interne di tutti i piani, dei parapetti, delle aperture;
- la pendenza
delle falde del tetto;
- eventuali
particolari costruttivi significativi;
-
i riferimenti
alle sagome degli edifici contigui, con l'indicazione degli eventuali
elementi decorativi, di materiali, finiture, colori;
-
calcolo dell'altezza
media del piano sottotetto, determinata dividendo il volume netto per
la superficie utile;
-
calcolo della
superficie aeroilluminante riferita ad ogni singolo locale e verifica
del rapporto con la superficie di pavimento;
-
sulle piante dovranno
essere evidenziate in colore giallo le demolizioni, in colore rosso
le nuove murature e, nel caso di varianti ad interventi concessi e non
ancora ultimati, in colore azzurro le opere concesse e non più costruite,
in colore verde le demolizioni autorizzate e non più realizzate;
-
Relazione ex legge
n° 13/89, nei casi in cui la suddetta legge ne faccia obbligo, per la
dimostrazione dell'accessibilità/visitabilità/adattabilità degli edifici,
corredata degli opportuni elaborati tecnici.
Nel
caso di interventi relativi a:
- tinteggiature
esterne
- manutenzione straordinaria
del manto di copertura
- apposizione di
insegne, targhe e cartelli pubblicitari
- installazione
di tende parasole
- installazione
temporanea di dehors
- occupazioni di
suolo pubblico con ponteggi
- interventi di
cui alla L.R. n° 56/77, art. 56, comma 1, lettera d)
è consentita
la presentazione di un progetto municipale semplificato, formato dai seguenti
atti:
- breve relazione
descrittiva del progetto sulla quale dovranno essere specificati:
- l'ubicazione
topografica dell'immobile oggetto dell'intervento e i relativi estremi
catastali (per tutti gli interventi)
- l'area di
P.R.G.C. interessata dall'intervento (per tutti gli interventi);
- documentazione
fotografica dello stato di fatto (non a sviluppo istantaneo e in formato
min. cm. 10 x 15) per interventi su edifici esistenti o in corso di
costruzione, con riferi-mento al contesto insediativo adiacente (per
gli interventi di cui ai n° 1, 2, 3, 4, 5);
- estratto planimetrico
dello Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente di quello
adottato) nella maggior scala disponibile ed esteso per un congruo raggio,
su cui sia evidenziato in modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o
l'edificio oggetto dell'intervento (per tutti gli interventi);
- estratto planimetrico
catastale esteso per un congruo raggio, su cui sia evidenziato in modo
chiaro e inequivocabile il lotto e/o l'edificio oggetto dell'intervento
(per tutti gli interventi);
- elaborati grafici
in scala opportuna sulla quale siano indicati l'orientamento, la topono-mastica,
i confini di proprietà ed ogni altro elemento utile a descrivere l'intervento
(per gli interventi di cui ai n° 2, 5, 7);
- campione del colore
da utilizzare per le tinteggiature esterne;
- bozzetto descrittivo
della targa, insegna o cartello pubblicitario;
- dichiarazione
di conformità ai sensi della legge n° 46/90, ad opera di tecnico abilitato,
nel caso di insegne o mezzi pubblicitari luminosi;
- certificato di
collaudo, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di insegne o mezzi
pubblicitari sospesi o aggettanti;
-
dichiarazione
di conformità ai sensi della legge n° 46/90 e certificato di collaudo,
ad opera di tecnico abilitato, nel caso di strutture ed impianti provvisori
destinati all'intrattenimento.
Per
le richieste di tinteggiature esterne e di apposizione di targhe non luminose
non è necessaria la sottoscrizione da parte del tecnico abilitato. Gli
elenchi di documenti ed elaborati di cui sopra sono comunque da intendersi
indicativi e potranno variare, secondo le richieste dell'Ufficio Tecnico
Comunale, in relazione all'oggetto e all'entità dell'intervento.
5. L'istanza
e il progetto municipale devono essere integrati, dietro richiesta dell'Ufficio
Tecnico Comunale e prima del rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia, da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme
speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni
tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni
in materia di igiene e sanità, ed in particolare:
-
progetto degli
impianti tecnologici (ex lege n° 46/90 art. 6 e n° 10/91) o, in alternativa,
dichiarazione sottoscritta dal committente e dal professionista attestante
che l'intervento non è soggetto alla presentazione del suddetto progetto;
-
progetto di allacciamento
alla pubblica fognatura degli scarichi delle acque reflue, ai sensi
della legge n° 13/90 e del vigente regolamento per il servizio delle
fognature e degli scarichi civili;
-
parere preventivo
del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio;
-
scheda parametrica
ex D.M. 10/5/1977 n° 801, per la determinazione del costo di costruzione
e della classe dell'edificio, debitamente compilata;
-
indicazione del
numero degli addetti, nel caso in cui l'oggetto dell'intervento sia
un fabbricato industriale o artigianale;
-
computo metrico
estimativo delle opere, nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti;
-
relazione geotecnica
(ex D.M. LL.PP. 11/3/1988);
-
atti di vincolo
(ove richiesti) redatti in forma pubblica, registrati e trascritti alla
conservatoria dei registri immobiliari;
-
documentazione
attestante l'avvenuta richiesta di parere preventivo del Comando Provinciale
dei VV.FF. ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n° 577/1982 o, in alternativa,
dichiarazione sottoscritta dal committente e dal progettista attestante
che il fabbricato oggetto della richiesta di concessione e autorizzazione
edilizia non sarà adibito ad attività compresa nell'elenco di cui al
D.M. 16/2/1982, e che pertanto non è soggetto al preventivo Nulla osta
dei VV.FF;
-
certificazione
dell'avvenuto versamento del contributo di concessione (ex legge n° 10/77
art. 3);
-
modello ISTAT/I/201
debitamente compilato;
-
diritti di segreteria
e bolli.
6. Tutti
gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione
ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta,
la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
7. La
richiesta di variante alla concessione o autorizzazione edilizia segue
la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate
ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente
le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
8. Per
tutto quanto non indicato nei precedenti commi, riguardo alla documentazione
da presentare nel prosieguo dell'iter di definizione delle pratiche edilizie,
si fa riferimento agli specifici provvedimenti assunti dal Dirigente del
settore competente.
9. Trascorso un anno senza che l'interessato abbia
dato riscontro alle richieste di integrazione da parte del Comune, l'istanza
verrà archiviata d'ufficio e l'esecuzione dei lavori sarà soggetta ad
una nuova richiesta.
Art.
8 - Rilascio di concessione o autorizzazione edilizia
-
Le concessioni
edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall'Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato
al presente Regolamento.
-
Le concessioni
edilizie e le autorizzazioni edilizie sono pubblicate all'albo pretorio
del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della
legge regionale urbanistica.
- Le concessioni
edilizie e le autorizzazioni edilizie devono contenere:
-
il riferimento
alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data
di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle
domande di concessione e autorizzazione edilizia);
-
il riferimento
agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono
la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti
elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato alla
concessione o autorizzazione edilizia, della quale costituisce parte
integrante;
-
l'indicazione
del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
-
l'identificazione
catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione
(località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica
nella quale l'immobile è situato;
-
il riferimento
al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
-
il riferimento
agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto
per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate
le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
-
il riferimento
ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e
quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
-
negli atti
di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del
Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione
del contributo di concessione;
-
negli atti
di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione
del contributo di concessione e la determinazione delle relative
garanzie finanziarie;
-
negli atti
di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma
a cui è riferita la motivazione di gratuità;
-
il riferimento
all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno
di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo
totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e
l'assenso ad eseguire dette opere;
-
le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso
pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di
urbanizzazione;
-
i termini
entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
-
le prescrizioni
per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
-
le eventuali
prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle
opere;
-
le condizioni
e le modalità esecutive imposte alla concessione o autorizzazione
edilizia;
-
il riferimento
alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto
di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero
alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo
della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi
edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato
al presente Regolamento.
Art.
9 - Diniego di concessione o autorizzazione edilizia
- Il diniego della
concessione o autorizzazione edilizia è assunto dall'Autorità comunale,
previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
- Il provvedimento
deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di
regolamento, che impediscono il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia.
- Il provvedimento
di diniego è notificato al richiedente.
- Le disposizioni
dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego
dell'autorizzazione edilizia.
Art.
10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Il titolare della
concessione o autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto
all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio
stesso.
- La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve
menzionare:
- la data ed
il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della
pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
- i nominativi
e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione
e sorveglianza dei lavori.
-
Qualsiasi variazione
relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del
titolare della concessione o autorizzazione edilizia, entro il termine
di giorni otto dall'avvenuta variazione.
-
Per le nuove costruzioni,
gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su
richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati
o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio
dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
-
Qualora sia accertata
la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,
l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione
amministrativa.
-
La comunicazione
di inizio lavori deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- denuncia all'ex
Genio Civile (ex lege n° 1086/71 art. 4) per le opere in c.a. e
metalliche o, in alternativa, autocertificazione sottoscritta dal
professionista attestante che le opere non rientrano nei casi previsti
dall'art. 1 della citata legge;
- certificato
di corretto montaggio, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di
strutture ed impianti provvisori destinati all'intrattenimento e
di insegne o mezzi pubblicitari sospesi o aggettanti.
Art.
11 - Voltura di concessione o autorizzazione edilizia
-
Il trasferimento
della concessione o autorizzazione edilizia ad altro titolare (voltura)
deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione
dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
-
L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della
qualità di avente titolo alla concessione o autorizzazione edilizia.
-
La voltura della
concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata entro 30 giorni dal
deposito della relativa istanza.
-
Qualora sia accertata
la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo,
l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione
amministrativa.
Art.
12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori - Richiesta del certificato
di abitabilità, agibilità e usabilità
1. Entro
il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di
un'ulteriore concessione o autorizzazione edilizia per le opere mancanti,
il titolare della concessione o autorizzazione edilizia deve comunicare
all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei
lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente
o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se
dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi
stabiliti dalle norme vigenti.
3. La
comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato
di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento;
la richiesta del certificato di abitabilità deve essere corredata della
seguente documentazione:
a) collaudo statico
b) denuncia di accatastamento
c) dichiarazione
di conformità degli impianti tecnologici (ex lege n° 46/90) relativi
a:
- impianto elettrico
- impianto TV,
antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche
- impianto di
riscaldamento e/o climatizzazione
- impianto gas · impianto idrosanitario
- impianto di
sollevamento persone (ascensore, montacarichi, scale mobili)
- impianto di
protezione antincendio per le attività soggette o dichiarazione
da parte del direttore lavori nel caso di attività non soggette
d) dichiarazione
finale relativa all'isolamento termico (ex lege n° 10/91)
e)autocertificazione
da parte del direttore lavori ex D.P.R. n° 425/94 art. 4
f) autocertificazione
da parte del direttore lavori ex lege n° 13/89
NOTE
- Le disposizioni richiamate al comma 2 sono attualmente contenute nel
D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
TITOLO
III
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art.
13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
-
Si definiscono
fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione,
compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
-
Si assume come
altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota,
misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero
tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto
ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi
o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano
nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
-
L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi
i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere
considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici
impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato,
sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori, quali torrini
dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici,
vani scala e vani degli ascensori, per le parti strettamente necessarie all’espletamento della funzione tecnica a cui gli stessi sono destinati. Nel caso in cui il solaio sovrastante l’ultimo spazio abitabile o agibile coincida con il tetto a falde inclinate, l’altezza del fronte è misurata all’estradosso del colmo.
-
Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano
oriz-zontale tangente al punto più basso della parte aggettante della
copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati
con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata
da una linea virtuale.
-
La linea di spiccato è data:
- nel caso di
terreni pianeggianti, dall'intersezione del piano orizzontale sito
alla quota del marciapiede o della strada d'accesso o in progetto,
ovvero del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie
della facciata della costruzione, escluse le parti pro-spicienti
a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
Il P.R.G.C. può consentire che, in determinate zone espressamente
previste dal medesimo, la linea di spiccato possa collocarsi a quota
superiore rispetto al piano del marciapiede, compresa entro una
livelletta del 10% e con un massimo assoluto di m. 1,00.
- nel caso di
terreni con pendenza naturale superiore al 5%, dall'intersezione
della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se
a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione,
escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata
di accesso ai piani interrati.
-
Nel caso in cui
l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento
complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale
della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio
di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali
e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v.
art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui
sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato
ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun
fronte.
-
Dal computo dell'altezza
dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario
collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari
degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere,
antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti
per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
Art.
14 - Altezza della costruzione (H)
-
L'altezza della
costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti,
determinate ai sensi del precedente art. 13. Nel caso di edifici a gradoni
o a piani sfalsati il computo dell'altezza va eseguito per singoli piani.
Sono esclusi dal computo dell'altezza i volumi tecnici (torrette ascensore,
vani scala, serbatoi acqua) e le costruzioni speciali (silos, torri
delle industrie chimiche e simili), per le parti strettamente necessarie all'espletamento della funzione tecnica a cui gli stessi sono destinati.
Art.
15 - Sagoma limite
Si intende
per sagoma lo spazio delimitato dai piani di facciata e dalla copertura
dell'edificio. Al di sopra del limite di altezza come definito dagli articoli
precedenti, la sagoma emergente (copertura, sottotetto) dovrà essere contenuta
entro un'inclinata del 60% condotta per l'estremo della linea di gronda
aggettante a non più di m. 1,50 dal piano verticale della facciata longitudinale.
Non rientrano nella sagoma limite i vani di corsa degli ascensori, le
torrette dei vani scala, per le parti strettamente necessarie all'espletamento della funzione tecnica a cui gli stessi sono destinati, gli abbaini, i timpani, le coperture degli avancorpi
sporgenti dall'edificio principale - quando non superino in altezza la
linea virtuale di colmo tracciata secondo il criterio indicato al precedente
paragrafo - e gli eventuali elementi decorativi.
Art.
16 - Numero dei piani della costruzione (Np)
-
Si intende per
piano edificato lo spazio edilizio compreso fra due orizzontamenti,
dove per orizzontamento si intende anche la superficie del terreno sistemato
a qualsiasi quota. Il numero dei piani della costruzione è il numero
dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte
e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali
per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello
di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque
dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
-
Dal computo del
numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti
interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m,
misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più
basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art.
13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
Sono altresì esclusi dal computo del numero dei piani, e conseguentemente dell'altezza, i sottotetti abitabili
collegati fisicamente e funzionalmente all'unità abitativa sottostante
che risultino legati alla medesima tramite atto di vincolo pertinenziale
o costituiscano con essa un'unica unità immobiliare.
Art.
17 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc),
della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
-
Le distanze di
cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite
al filo di fabbricazione della costruzione.
-
Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dalla linea perimetrale di massimo inviluppo di tutti gli elementi della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m rispetto alla stessa; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. Nel caso di porticati e tettoie aperte il filo di fabbricazione è costituito dal piano ideale, che unisce la faccia esterna dei pilastri o di altri elementi strutturali di sostegno
-
La distanza tra:
- filo di fabbricazione
di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione
(D),
- filo di fabbricazione
di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
- filo di fabbricazione
di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo,
ciglio di una strada (Ds)
è rappresentata
dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi
e tangente all'altro.
NOTE
- Comma 3: il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa
statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada
è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Art.
18 - Superficie coperta della costruzione (Sc)
1. La
superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione
orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno,
comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli
ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 2. Sono esclusi
dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni,
le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50
m dal filo di fabbricazione.
Art.
19 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- La superficie
utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici
utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile
o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
- Nel computo della
superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
- ai "bow window" ed alle verande;
- ai piani di
calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative:
- ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala, con la sola eccezione di quelli ricavati internamente a singole unità immobiliari e loro accessori, ed ai vani degli ascensori;
- ai porticati,
ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
- agli spazi
compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni
adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo
dei residenti o comunque pertinenziali;
- ai locali
cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
- ai cavedi;
- alle cabine
per infrastrutture (energia elettrica, gas, linee telefoniche).
Art.
20 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- La superficie
utile netta, o superficie di calpestio, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori
terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo
da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici
non destinate al calpestio.
- Le soglie di passaggio
da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente
considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità
massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde;
soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per
intero come superfici destinate al calpestio.
Art.
21 - Volume della costruzione (V)
- Il volume della
costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della
superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali
soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano
medesimo e del piano superiore.
- Per l'ultimo piano,
sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella
tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua
assenza l'estradosso della superficie di copertura.
-
Nel caso in cui
l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente
l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto
al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6
dell'art. 13.
Art.
22 - Superficie fondiaria (Sf)
- E' l'area del
terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili,
misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate
dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni
primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste, sia quelle da
acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle da assoggettare
ad uso pubblico ai sensi della L.R. n° 56/77, art. 21, ultimo comma.
Art.
23 - Superficie territoriale (St)
- E' l'area complessiva
di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente
le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte
previste, sia quelle da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione,
sia quelle da assoggettare ad uso pubblico ai sensi della L.R. n° 56/77,
art. 21, ultimo comma.
Art.
24 - Rapporto di copertura (Rc)
- Il rapporto di
copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie
coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie
fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie
coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.
Art.
25 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- L'indice di utilizzazione
fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata
e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta
il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o
edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].
Art.
26 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- L'indice di utilizzazione
territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata
e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta
il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile
per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].
Art.
27 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- L'indice di densità
edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile
e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri
cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di
superficie fondiaria [m3]/[m2].
Art.
28 - Indice di densità edilizia territoriale (It)
- L'indice di densità
edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o
edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il
numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro
quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].
TITOLO
IV
INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Art.
29 - Salubrità del terreno e della costruzione
-
E' vietato realizzare
nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito
di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.)
se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
-
Il giudizio concernente
l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria,
previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti
necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
-
Se il terreno
da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee
o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono
essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta
dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
-
In ogni caso devono
essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua
per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati
devono essere protette mediante la realizzazione di intercapedini, secondo
quanto prescritto anche dal successivo art. 41.
-
I pavimenti non
devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere
isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m.
che, in presenza di sovrastanti locali di abitazione, dovrà essere ventilato
tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
-
Il pavimento del
piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore
rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
-
Possono essere
ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene
Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista,
soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del
presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione
dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di
interventi sul patrimonio edilizio esistente.
-
Il solaio dei
locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore
a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema
fognario di scarico. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità a
soddisfare la predetta condizione, a causa della conformazione orografica
dei luoghi, sono ammesse soluzioni tecnologiche alternative, previo
assenso da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dei lavori Pubblici.
-
9. E' vietato
realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive
nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni
in quantità nocive alla salute.
Art.
30 - Allineamenti
-
L'allineamento
con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione
più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire
il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri
formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto
ad una cortina più avanzata. Prevalgono comunque gli allineamenti specifici
eventualmente indicate dal P.R.G.C. o dagli strumenti urbanistici esecutivi.
Art.
31 - Salvaguardia e formazione del verde
-
La conservazione,
la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla
proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori
di qualificazione ambientale.
-
L'Autorità comunale,
con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso
relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi,
arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
-
La vegetazione
può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo
quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al
medesimo.
-
E' fatto obbligo
ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via
pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata
la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della
segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
-
Qualora, per qualsiasi
causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti
a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel
più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
-
L'Autorità comunale,
può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano
potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche
o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
-
In tutte le aree,
con la sola eccezione di quelle con destinazione commerciale e/o produttiva
di tipo industriale/artigianale, almeno la metà del terreno libero da
fabbricati entro e fuori terra dovrà essere sistemata in modo da garantire
la naturale percolazione nel sottosuolo dell'acqua meteorica.
Art.
32 - Requisiti delle costruzioni
-
Chiunque diriga
ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione
di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di
fabbricati esistenti, di instal-lazione o modifica di impianti tecnologici
a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati
ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi
pert-nenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le
opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza
e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive
in vigore.
-
Le norme di settore
alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli
interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
- resistenza
meccanica e stabilità;
- sicurezza
in caso di incendio;
- tutela dell'igiene,
della salute e dell'ambiente;
- sicurezza
nell'impiego;
-
protezione
contro il rumore;
-
risparmio
energetico e ritenzione del calore;
-
facilità di
accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
Nell'"Appendice all'art. 32" sono riportati l'elenco delle principali
specificazioni di ogni esigenza e l'elenco delle principali leggi
di settore alle quali fare riferimento per l'individuazione dei
requisiti tecnici e prestazionali.
-
Se per il soddisfacimento
dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di
atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro,
presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato
ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio
pubblico competente.
-
Nel caso di approvazione
condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato
ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento
rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le
condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere
copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
Art.
33 - Inserimento ambientale delle costruzioni
-
Tutte le costruzioni
devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
-
I fabbricati di
nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare
nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle
coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti
matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi,
nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone
le caratteristiche peculiari.
-
In particolare,
all'interno del Centro Storico dovranno essere osservate le indicazioni
contenute nel "Manuale degli interventi nel Centro Storico" e del Piano
del Colore approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51
del 10/11/1999.
-
L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. In particolare, nella zona delimitata a valle dalle Vie Piave, San Rocco, Mario Davide, Magenta, Battisti, Sacco e Vanzetti, Gorizia, Marchile Cappella, San Bernardino (Viassa) le costruzioni devono essere comprese in un cerchio del diametro massimo di metri 30.
-
L'Autorità comunale,
sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione
o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne,
decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche
ambientali.
-
I lavori e le
opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni
imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente
compiuti allo scadere del periodo fissato.
Art.
34 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
-
Le costruzioni,
le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere
mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica,
al decoro, all'igiene.
-
E' prescritta
la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica,
quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche
targhe e simili.
-
Il proprietario
ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e
di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura
delle costruzioni deterioratesi.
-
I prospetti architettonicamente
unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità
va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi
diversi e riguardano proprietà diverse.
-
La scelta del
colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo
di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti
presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
-
Le aree libere
inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni,
devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne
o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo
di materiali o di rifiuti. L'abbruciamento di materiali è appositamente
disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana.
-
Ove le condizioni
delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle
aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla
sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà
di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente;
in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese
devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto,
salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
-
Gli alberi di
particolare pregio ambientale esistenti non possono essere abbattuti
o indeboliti, se non per ragioni di risanamento ecologico e previo conseguimento
di autorizzazione, a norma dell'art. 56 della L.R. n° 56/77.
Art.
35 - Interventi urgenti
-
Nei casi in cui
ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni,
o ne risultino gravemente pregiudicati i requisiti di abitabilità sotto
il profilo igienico e/o della sicurezza, o si manifestino situazioni
di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente
e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili
interessati procede mediante un "intervento urgente" a mettere in atto
senza indugio tutte le necessarie operazioni di carattere provvisionale
atte a rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per
l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
-
E' comunque fatto
obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità
comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici
gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile,
comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso
necessari nelle normali condizioni di intervento.
-
L'Ufficio Tecnico
Comunale, ricevuta la notizia che un edificio o manufatto presenta pericolo,
o che un lavoro è condotto in modo da destare preoccupazioni nei riguardi
della pubblica incolumità, indica, dopo un sommario accertamento, al
proprietario o ad altri aventi titolo i provvedimenti più urgenti da
adottare.
-
In caso di mancata
osservanza delle disposizioni indicate, l'autorità Comunale, su relazione
dell'Ufficio Tecnico stesso, e fatti salvi i provvedimenti di contingenza
ed urgenza richiesti a salvaguardia della pubblica incolumità, intima
al Proprietario di provvedere immediatamente alla riparazione, o eventualmente
allo sgombero od alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina.
-
Ogni abuso in
materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale
accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
Art.
36 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
-
Le strade, le
piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno
del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea
allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle
stesse, sistemati nel sottosuolo.
-
E' vietata la
formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva
costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso
pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà,
l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione
in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello
S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di
sistemarlo in modo conveniente. Sono comunque fatte salve eventuali
prescrizioni specifiche da parte del P.R.G.C. o dagli strumenti urbanistici
esecutivi.
-
Chiunque intenda
occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire
lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica
concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le
opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque
regolata dalle leggi vigenti.
-
Salve restando
le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione
può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da
disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito
cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
-
La concessione
contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine
finale della medesima.
-
Scaduto il termine
di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo,
il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato
ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
-
In caso di inottemperanza,
il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario;
tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta;
in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge,
esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639.
-
I passi carrabili
sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza
degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo
per la circolazione.
NOTE
- Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il testo del "Nuovo Codice
della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
TITOLO
V
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Art.
37 - Altezza interna dei locali abitativi
1. Ai
fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale
la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri
[m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati,
l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel
caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale
sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza
interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale
per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio
da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di m. 0,50. A tale scopo il volume si ricava dalla sommatoria
dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente
scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
3. La
misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e
dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto
in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono
quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle
prescritte dalle leggi statali:
- per le nuove costruzioni,
nei casi di:
- ricostruzione
di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che
deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento
di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico
e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto
l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- ampliamento
di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per
cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- per le costruzioni
esistenti, nei casi di:
- interventi
edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione
abitativa;
- interventi
edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una
funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi
menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità
è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari
prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate
nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee
dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando
le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione
destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza
tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
NOTE
- Le disposizioni citate al comma 3 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio
1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in particolare,
comma 2, lettera b) ed ultimo comma.
Art.
38 - Antenne
-
Nelle nuove costruzioni
ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di
assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente
Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque
possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi
con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in
opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare,
per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela
dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione
armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
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