CITTA' DI PIOSSASCO |
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| REGOLAMENTO
COMUNALE
Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1.1 Il presente Regolamento in conformità alle norme della Legge 4 gennaio 1990 n° 1 e della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n° 54 disciplina l'attività di: a) ESTETISTA, titolo che designa le attività comprendenti le prestazioni
e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni,
di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso
l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. 1.2 Tali attività possono essere esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito. 1.3 Non sono oggetto del presente Regolamento le attività di formazione operanti sul territorio alla data odierna e di aggiornamento professionale svolte per fini esclusivamente didattici dagli Enti o dalle Associazioni di comparto, autorizzati in locali e con attrezzature conformi alle norme urbanistiche e igieniche vigenti. Articolo 2 - Procedura di adozione 2.1 Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale, sentito il parere non vincolante delle organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2.2 Del Regolamento adottato viene chiesta l'omologazione ai sensi dell'articolo 2 della LR 30/82 all'Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti di Vita e di Lavoro ovvero agli organi dallo stesso Assessorato delegati. Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività 3.1 Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. 3.2 Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n° 713. 3.3 Tali attività possono essere svolte in modo saltuario ed eccezionale presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o da un loro dipendente incaricato, purché il servizio avvenga in normale orario di lavoro e si provino validi motivi di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede d'esercizio dell'estetista. 3.4
Tali attività possono altresì essere svolte in modo saltuario e eccezionale
presso enti, istituti, ospedali, alberghi piscine, palestre, ed altri
simili strutture, sempre che siano in possesso di regolare autorizzazione
amministrativa. 3.5 E' vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento senza il possesso di regolare autorizzazione a titolo di dimostrazione salvo che le iniziative non siano organizzate nel corso dell'attività di formazione e aggiornamento da scuole professionali che siano state autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato. 3.6 L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere secondo il dettato dell'Articolo15 della Legge Regionale 54/92, ma in questo caso devono essere disponibili locali separati, ovvero deve essere svolta in locali, pure appartenenti alla stessa struttura, ma separati rispetto a quelli ove si svolge l'attività di barbiere o parrucchiere. Articolo 4 - Autorizzazione d'esercizio - Superficie minima 4.1 L'esercizio dell'attività di estetista è soggetta ad autorizzazione amministrativa. 4.2 L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lettera
f) del D.L.vo 267/2000, dal Dirigente competente, entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda regolare e completa, e previo accertamento
di ognuno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 7 e 8 successivi. 5.1 La richiesta di autorizzazione d'esercizio deve essere inoltrate al Comune competente e deve contenere:
Alla domanda vanno allegati:
Articolo 6 - Accertamento dei requisiti di cui alla legge 443/85 ed altri 6.1 L'autorizzazione di cui all'Articolo 4, può essere rilasciata previo accertamento dei requisiti, di cui alla legge quadro sull'artigianato Legge 8 agosto 1985 n°443 effettuato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato. 6.2 L'accertamento non è richiesto se l'impresa risulta iscritta all'albo delle imprese artigiane. 6.3 Per le imprese societarie non aventi i requisiti di cui al primo comma, si accerta la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese. Articolo 7 - Accertamento dei requisiti igienici 7.1 L'autorizzazione di cui all'articolo 4, può essere rilasciata soltanto previo accertamento dei requisiti igienici dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività, nonché ai requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività secondo le norme e disposizioni vigenti in materia 7.2 L'accertamento spetta al Dirigente che si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale. 7.3 Per le attività di estetica, oltre ai requisiti generali, le pareti
divisorie interne di box o cabine devono essere d'altezza non inferiore
a m 2, la distanza tra parete e soffitto non inferiore a m 0,50, l'ampiezza
tale da garantire idonei spazi di movimento, secondo l'attività svolta
all'interno e l'ingombro rappresentato dalle attrezzature. I box dovranno
essere dotati di lavabo e di acqua calda e fredda.
Articolo 8 - Accertamento della qualifica professionale 8.1 L'autorizzazione di cui all'articolo 4, può essere rilasciata previo accertamento della qualifica professionale del richiedente secondo le norme contenute negli articoli 4 della Legge 1/90 e 4 della Legge Regionale 54/92. 8.2 L'accertamento si definisce con l'acquisizione dell'atto di certificazione di qualifica rilasciato dalla Commissione provinciale dell'artigianato. Articolo 9 - Accertamento della distanza minima tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti 9.1 La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di estetista viene determinata tenendo conto dei dati relativi alla superficie abitata, alla popolazione, agli esercizi in attività, al numero di addetti operanti sul territorio, ed al numero di addetti ritenuti necessari in relazione alla popolazione. 9.2 La popolazione di riferimento è quella residente secondo l'ultimo dato disponibile riferito all'anno precedente. 9.3 Ai fini del calcolo delle distanze minime sono considerati addetti i seguenti operatori: il titolare; i soci che prestano la loro opera in caso di società aventi i requisiti previsti dalla Legge 443/1985; il direttore tecnico in caso di società non aventi i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997; i dipendenti ed i coadiuvanti; 9.4 Il numero degli addetti in attività è accertato con una dichiarazione
annuale trasmessa da tutti gli esercizi presenti sul territorio con riferimento
al 31 dicembre dell'anno precedente. 9.5 La distanza minima richiesta tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti si determina utilizzando la seguente formula: Radice
quadrata di:
Per la determinazione della distanza minima il risultato ottenuto dalla sopraindicata formula viene poi diviso per tre. 9.6 Il calcolo della distanza minima è fissato annualmente con Determinazione dirigenziale entro il 31 marzo, e si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente. 9.7 La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale tra metà ingresso della sede richiesta e quello dell'esercizio preesistente avente la medesima specializzazione. 9.8 L'accertamento della distanza metrica lineare è affidato agli organi di polizia municipale. 9.9 Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico la distanza sarà misurata dalla porta di ingresso del fabbricato stesso. 9.10 Le disposizioni relative alle distanze non si applicano alle attività di estetica ubicate all'interno di alberghi, discoteche, centri commerciali, istituti di ricovero, case di cura e parrucchieri; per le attività qui elencate dovrà essere rispettato il solo vincolo che prevede di non superare 1 addetto ogni 1500 abitanti. Articolo 10 - Trasferimento degli esercizi - Nuova autorizzazione 10.1 Le aziende che intendono trasferire la loro sede operativa in un altro locale del territorio comunale, devono inoltrare domanda di autorizzazione e contestualmente dichiarare la disponibilità a restituire l'autorizzazione in essere, per consentire il rilascio di nuova autorizzazione. 10.2 L'attività di estetica trasferita deve mantenere una distanza minima dal più vicino esercizio con medesima specializzazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento. Articolo 11 - Cambio di titolarità 11.1 Il cambio di titolarità nell'attività di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali che incida sui requisiti igienico sanitari degli stessi, è subordinato ad una istanza di intestazione dell'autorizzazione in capo al soggetto richiedente dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività secondo le procedure fissate al precedente articolo 5. 11.2 Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo che sia stata presentata la richiesta del comma precedente. Articolo 12 - Sospensione temporanea dell'attività su richiesta dell'operatore - Ferie 12.1 La sospensione dell'attività di estetista per un periodo superiore a 30 giorni deve essere autorizzata dal Dirigente. 12.2 Tale sospensione può essere autorizzata fino a un anno prorogabile per il periodo e per i motivi di necessità o per altri gravi motivi da documentare in ogni caso. Articolo 13 - Cessazione dell'attività 13.1 Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare al Comune apposita comunicazione di cessata attività con l'esatta data del termine che dovrà avvenire entro 30 giorni da tale data restituendo contestualmente la relativa autorizzazione. Articolo 14 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione 14.1 L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di quindici giorni qualora venga formalmente accertato che l'esercizio effettua con continuità e senza giustificato motivo interruzioni giornaliere dell'attività. 14.2 L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
Articolo 15 - Esposizione delle tariffe 15.1 E' fatto obbligo ai titolari delle attività di estetista di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate. 16.1 L'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura
antimeridiana non oltre le ore 9,00 Nel
periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale la chiusura serale deve
avvenire entro le ore 21. 16.2
Il turno di riposo settimanale potrà essere fissato in giorni diversi
dal lunedì ed essere realizzato anche in due mezze giornate. 16.3 Nel periodo 1 giugno - 30 settembre di ogni anno le imprese potranno variare il proprio orario di apertura e chiusura sempre con i limiti di cui al punto 17.1 previa comunicazione al Comune. 16.4
E' prevista - salvo richiesta di deroga scritta da parte degli operatori
del settore - la chiusura totale delle attività nelle seguenti festività: 16.5 Qualora le festività di Capodanno e Natale cadano di lunedì o martedì, nel giorno precedente a dette festività sarà osservato orario normale. 16.6 Le giornate di chiusura e gli orari di lavoro devono essere comunicati al Dirigente. 17.1 Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di estetista. 18.1 L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa. 18.2 Possono essere adottate le seguenti sanzioni accessorie oltre a quelle indicate al primo comma:
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali 19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente. 19.2 Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio d'igiene pubblica competente, potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, le norme e le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature. 19.3 Le richieste di trasferimento o di nuove autorizzazioni presentate dagli operatori precedentemente alla data di adozione del presente regolamento, ed i cui procedimenti non risultino conclusi entro tale scadenza, saranno portate a termine seguendo i criteri contenuti nelle disposizioni del precedente regolamento. |
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