REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
CAPO
I NORME GENERALI
Art.
1 - Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 - Terreni considerati non fabbricabili
Art. 3 - Esenzione imposta per enti non commerciali
Art. 4 - Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti
Art. 5 - Pertinenze dell’abitazione principale
Art. 6 - Aree divenute inedificabili
Art. 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 8 - Fabbricati fatiscenti
CAPO
II VERSAMENTI
Art.
9 - Esecuzione dei versamenti
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti
CAPO III
ALIQUOTE
Art. 11 - Aliquote
e detrazioni
CAPO IV SANZIONI
Art. 12 - Sanzioni
CAPO
V DISPOSIZIONI FINALI Art.
13 - Crediti tributari di modesta entita’
Art. 14 - Compenso incentivante al personale addetto
Art. 15 - Norme di rinvio
Art. 16 - Entrata in vigore CAPO
I NORME GENERALI
ART.
1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano
l’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà
regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli artt.
52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, nonché dell’art. 50 della Legge
27.12.1997, n. 449. 3.
Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività
amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di
economicità , di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste
per i singoli procedimenti.
ART.
2 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI
Sono considerati non fabbricabili, pur avendo destinazione edificatoria,
ai fini delle applicazioni delle disposizioni del 2° periodo della lettera
b) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, i terreni coltivati direttamente
dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall’attività
agricola, almeno il 50% del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l’anno
precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno
200 giornate lavorative. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno
essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti, ai sensi
della Legge 04.01.1968, n.15. Tali condizioni andranno prese in considerazione
in aggiunta a quanto già previsto dal secondo periodo della lettera b)
del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992
ART.
3 - ESENZIONE IMPOSTA PER ENTI NON COMMERCIALI
1. L’esenzione di cui all’art.7 comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992,
concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore a titolo
di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario
finanziario.
2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
ART.
4 - ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI
Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota
ridotta e della detrazione per queste prevista, quelle concesse in uso
gratuito a parenti o affini entro il 1° grado.
ART.
5 - PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai fini delle agevolazioni ICI previste per l’abitazione principale, sono
considerate parte integrante della stessa le sue pertinenze ancorché
distintamente iscritte in catasto. I box, le cantine, le soffitte e quant’altro
costituisce pertinenza dell’abitazione principale usufruisce pertanto
delle agevolazioni previste per l’abitazione principale. Ad esse andrà
applicata la stessa aliquota prevista per l’abitazione principale, nonché
l’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell’abitazione principale. L’assimilazione opera a condizione che l’immobile
costituente pertinenza sia utilizzato direttamente dal proprietario o
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’immobile
stesso. La pertinenza deve essere durevolmente ed esclusivamente asservita
all’abitazione principale. L’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione
principale vengono riconosciute per una sola pertinenza, ovunque ubicata
nel territorio comunale e distintamente iscritta in catasto, per ciascuna
unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le disposizioni di
cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dall’Agenzia Territoriale per la casa.
ART. 6 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI
Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno
essere rimborsate a decorrere dall’anno di imposta corrispondente all’entrata
in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili.
Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell’interessato, da produrre
entro 3 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro
6 mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. L’Amministrazione con specifico provvedimento, determina, periodicamente
e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree
edificabili site nel territorio del Comune. Tali valori sono definiti
sulla base delle stime effettuate da parte dell’ufficio Tecnico dell’ente.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale
in comune commercio, come stabilito dall’art.6 c. 5, del D.Lgs. 504/1992,
non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore qualora l’imposta
sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito
ai sensi del precedente comma. Non si procederà ad alcun rimborso se l’imposta
è stata versata sulla base di un valore superiore rispetto a quelli definiti
dall’Ufficio Tecnico Comunale.
ART. 8 - FABBRICATI FATISCENTI
1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate
non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione
della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’art. 8, comma 1,
del decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall’art.
3, comma 55, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, quando, per l’esecuzione
dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal fabbricato, delle persone,
per almeno sei mesi. Il fabbricato dovrà presentare inoltre evidenti carenze
igienico-funzionali e di degrado strutturale. 2. Per ottenere le agevolazioni
di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile
del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta
semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15,
la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
CAPO
II VERSAMENTI
ART.
9 - ESECUZIONE DEI VERSAMENTI
I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta in autotassazione
nei tempi e nei modi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 10 del D. Lgs.
n.504 /1992 e successive modificazioni. L’importo di cui al comma 2 dell’art.
10 del D.Lgs. 504/1992 può essere corrisposto, in aggiunta al pagamento
tramite il concessionario della riscossione, mediante il versamento sul
conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, mediante il
versamento presso la tesoreria medesima nonché tramite il sistema bancario.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri proprietari dell’immobile, purché il
versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.
ART.
10 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI
I termini per i versamenti di cui al precedente art.8 sono differiti di
30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci
giorni precedenti la scadenza per i pagamenti, da gravi calamità naturali,
da altri eventi quali ricoveri ospedalieri o lutto di famiglia per la
morte di un convivente o di parente entro il secondo grado.
CAPO III ALIQUOTE
ART. 11 - ALIQUOTE E DETRAZIONI
Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, il Consiglio
Comunale stabilisce l’aliquota, in misura unica o differenziata, relativa
all’imposta per l’anno successivo ovvero per l’anno in riferimento al
quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo
alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. Con la medesima
deliberazione dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto
alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d’imposta per
il possessore o titolare di altro diritto reale sull’abitazione principale.
I soggetti che usufruiranno delle suddette maggiori detrazioni e/o riduzioni
dovranno presentare apposita dichiarazione I.C.I. l’anno successivo durante
il periodo di consegna della dichiarazione dei redditi. Si considerano
direttamente adibite ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota
e della detrazione prevista per le medesime, le unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili portatori di
handicap che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino
locate.
CAPO IV SANZIONI
ART. 12
Per l’applicazione delle sanzioni si rinvia alla normativa vigente ed
in particolare ai D. Lgs. 471/472/473 del 18.12.1997.
CAPO
V DISPOSIZIONI FINALI
ART.
13 - CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITA’
Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 146 dell’ 08.05.1998 e tenuto conto
dei costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e di riscossione,
gli importi inferiori a L. 20.000 accertati e liquidati, anche in termini
di rimborso, non sono dovuti. Il tributo è comunque dovuto o rimborsabile
per l’intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
ART.
14 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
In relazione al disposto dell’art. 5, comma 1 lettera p, del D.Lgs. 446/1997,
viene istituito un compenso incentivante al personale addetto al servizio.
Tale compenso il cui importo complessivo sarà annualmente pari allo 0,1
per cento del gettito complessivo dell’imposta, sarà finalizzato al miglioramento
del servizio dell’ufficio nei confronti del contribuente. L’attribuzione
del compenso sopracitato verrà deliberato dalla Giunta Comunale in base
ad un progetto di miglioramento del servizio presentato dall’ufficio Tributi.
Viene inoltre determinato un compenso pari al 10% della maggiore imposta
accertata, da distribuire tra gli addetti al servizio tributi.
ART. 15 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 504/1992, e successive
modificazioni, ed ogni altra normativa relativa al tributo.
ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento diventa esecutivo dopo il controllo preventivo
di legittimità. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano
per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d’imposta,
ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n.504 del 30 Dicembre 1992 e hanno effetto
dal 1° Gennaio 2000. |