ORDINANZA SUI CANI
Ordinanza n. 65 del 4 maggio 2011
Con l'Ordinanza Sindacale n. 65 del 4 maggio 2011 l'Amministrazione Comunale fa obbligo ai detentori di cani di rispettare alcune norme e prescrizioni volte ad assicurare una corretta igiene delle aree di uso pubblico ed una migliore convivenza fra i cittadini ed estende alle Guardie Ecologiche della Provincia di Torino (GEV) l'incarico di far rispettare le prescrizioni previste nell'ordinanza.
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ordinanza sindacale n. 37 del 22/ 04/2002
IL SINDACO
- Considerato che pervengono segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la presenza nei parchi gioco, giardini pubblici, marciapiedi ecc. di deiezioni di animali;
- Dati i rilevanti problemi di igiene ambientale determinati dalle deiezioni canine su aree pubbliche in genere;
- Considerata la campagna di sensibilizzazione dei cittadini al maggior rispetto della pulizia delle strade intrapresa dall' Amministrazione Comunale;
- Tenuto conto del crescente numero di cani presenti nell'area urbana, con possibili ricadute sull'igiene della città;
- Vista la precedente ordinanza del 07.02.1996 n° 76/96 prot. 3256, la quale disciplina parzialmente il problema sopra lamentato;
- Ritenuto opportuno emanare nuovo atto tendente alla salvaguardia dell'igiene del territorio dalle deiezioni degli animali sulle aree pubbliche e alla tutela dell'incolumità dei cittadini da eventuali aggressioni da cani portati a passeggio;
Visto il D.P.R 08.02.1954 n. 320 " Regolamento di Polizia Veterinaria";
Visto il R.D. 27.7.1934 n. 1265 T.ULL.SS.;
Visto il parere del Servizio Veterinario territorialmente Competente;
Visto l'art. 33 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana;
Visto il Vigente Regolamento Comunale sulla Disciplina delle Sanzioni Amministrative;
Vista la legge 24.11. 1981 n°689; .
Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale;
Visto il TU.E.L. del 18.8.2000 n. 267 art. 50;
ORDINA
1) A tutti i proprietari o conduttori di cani nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, particolarmente su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per i bambini, parchi gioco e giardini pubblici :
a) di condurre i cani al guinzaglio;
b) di munirsi di apposita paletta o prodotto similare per la raccolta delle feci dei cani;
c) di rimuovere immediatamente le stesse feci;
d) di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei, nei cassonetti stradali o, là dove
mancano, nei cestelli porta rifiuti;
e) di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi circolanti nei luoghi pubblici durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi;
2) A Tutti i proprietari o affidatari di cani a qualunque titolo:
a) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;
b) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., per
prevenire eventuali aggressioni;
c) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo.
COMUNICA
che, ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954 n. 320, i cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; la medesima concessione è prevista per i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché per i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.
DISPONE
-- L'applicazione di una sanzione amministrativa pari a Euro 50,00, nel rispetto e con le modalità e i principi fissati dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per chiunque violi le disposizioni previste nella presente ordinanza.
-- La revoca dell'ordinanza n. 76/96;
-- La pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio nonché nei consueti modi e luoghi di diffusione;
-- Gli Agenti di Polizia Municipale e gli altri agenti di forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente;
-- E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente;
-- Le disposizioni della presente avranno efficacia dal 15° giorno successivo alla data della pubblicazione.
AVVERTE
- che a norma dell'art. 8 del1a Legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.
- che a norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Prefetto di Torino, oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).,
Dalla Residenza Municipale, 22/04/2002
Il SINDACO
LAURA OLIVIERO
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