CITTA' DI PIOSSASCO |
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Art. 1
Nettezza urbana dell'abitato ART. 15 - Abusive occupazioni del suolo pubblico ART. 16 - Norme generali Art. 17 - Sgombero della neve Art. 18 - Accumulo di spazzature Art. 19 Condotte di scarico di acque sudicie Art. 20 - Manutenzione dei fabbricati Art. 21 - Divieti vari Art. 22 - Spurgo delle latrine e dei pozzi neri Art. 23 Art. 24 - Scarico materiali di rifiuto. Art. 25 - Raccolta e trasporto di immondizie Art. 26 - Edifici pubblici e privati
DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO Art. 27 - Oggetti sui davanzali Art. 28 - Esposizione del bucato e pulizia tappeti Art. 29 - Circolazione sui marciapiedi Art. 30 Art. 31 Art. 32 - Cani Art. 33 - Transito con oggetti pericolosi Art. 34 - Accensione dei fuochi Art. 35 - Camini Art. 36 - Bagni nei laghi, fiumi o torrenti Art. 37 - Lavatura del bucato e fontane pubbliche Art. 38 - Accattonaggio, questue Art. 39 - Esposizioni immorali o ripugnanti Art. 40 - Fanciulli e deficienti Art. 41 - Insegne e pubblicità Art. 42 - Viali e giardini pubblici Art. 43 - Canti, bestemmie Art. 44 Art. 45 - Nettezza delle case Art. 46 - Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili Art. 47 - Esposizione a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc. TITOLO
V Art. 48 - Canti, schiamazzi
e rumori molesti TITOLO
VI Art.
56 - Prevenzione incendi TITOLO
VII Art.
61 - Commercio fisso ed ambulante POLIZIA AMMINISTRATIVA Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 TITOLI
IX Art. 104 ART. 1 In attuazione di quanto previsto dall'art. 109 del Regolamento della Legge
Comunale e Provinciale 12.2.1911 e del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza18.6.1931
n. 773 il presente regolamento di polizia urbana tutela il suolo pubblico.
L'incolumità pubblica e privata, l'ordine e la quiete pubblica e la nettezza
urbana. ART.
2 ART.
3 ART.
4 ART.
5
ART. 6
ART. 7 - Sosta modalita' per carico e scarico di merci
ART. 8 - Giuochi in luoghi pubblici ART.
9 - Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici ART.
10 - Esposizione di merce all'esterno dei negozi ART.
11 - Occupazioni sul suolo pubblico con piante, tavoli, ecc.
ART. 12 - Tende ed infissi
ART. 13 - Condizioni per l'occupazione del suolo pubblico
ART.
14 - Pulizia del suolo
ART. 15 - Abusive occupazioni del suolo pubblico TITOLO
III
ART. 16 - Norme generali Art. 17 - Sgombero della neve I proprietari
di case hanno l'obbligo di curare per tutta la lunghezza dei loro stabili
la nettezza della pavimentazione dei partici e dei marciapiedi per corrispondente
tratto di suolo, e sgomberarli dalla neve, di rompervi e coprirvi con
materie antisdrucciolevoli il ghiaccio e di non gettarvi o spandervi acqua
che possa congelarsi. Art. 18 - Accumulo di spazzature E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case, sulle scale e sui pianerottoli, che devono essere sempre sgombri da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini. I proprietari di stabili sono tenuti a curare che i luoghi in uso comune a più inquilini siano sempre tenuti puliti e sgombri da ogni immondizia e che i sacchetti contenenti i rifiuti solidi urbani vengano depositati in luoghi interni alle proprietà, presso i passi carrai, in appositi contenitori metallici secondo le prescrizioni di igiene. Art. 19 Condotte di scarico di acque sudicie I proprietari delle case, gli affittavoli e chiunque abbia il diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, orinatoi, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico. Tutti i rifiuti di scarico debbono essere incanalati nella comune conduttura di scarico oppure in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati. Art. 20 - Manutenzione dei fabbricati Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana dalle grondaie sui marciapiedi o sul suolo pubblico, o deterioramenti di materiale o d'intonaci che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico. Art. 21 - Divieti vari E' vietato nelle vie e piazze pubbliche:
Art. 22 - Spurgo delle latrine e dei pozzi neri Lo spurgo delle latrine e dei pozzi neri. Lo spurgo delle latrine delle case e dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e l'operazione di vuotatura e trasporto deve essere eseguita dalla mezzanotte alle ore 5,00 salvo l'osservanza delle altre prescrizioni del Regolamento Comunale d'igiene. Art. 23 E' vietato nelle vie e piazze pubbliche lasciare in sosta auto o autocarri in stato di evidente abbandono senza alcuna autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. Art. 24 - Scarico materiali di rifiuto I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere giacenti nei luoghi ove si compiono dette opere, ma debbono essere trasportati immediatamente nelle discariche indicate dall'Autorità comunale. Il trasporto deve avvenire con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio. Art. 25 - Raccolta e trasporto di immondizie Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature, della tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del Decreto Ministeriale 20.5.1928 per la lotta contro le mosche, nonché l'art. 236 del T.U. della legge sanitaria 27.7.1034 n. 1265. Art. 26 - Edifici pubblici e privati E' vietato di lordare o di deturpare in qualsiasi modo i monumenti, le lapidi, gli edifici pubblici e privati e loro attinenze ed i manufatti di qualsiasi specie. TITOLO
IV Art. 27 - Oggetti sui davanzali I vasi
di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e qualsiasi altro oggetto,
collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, dei terrazzi, devono
essere convenientemente e solidamente assicurati in modo da eliminare,
anche durante perturbazioni atmosferiche, qualunque pericolo di caduta. Art. 28 - Esposizione del bucato e pulizia tappeti E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade. E' pure vietato di stendere il bucato lungo le vie, sui passaggi e nei giardini pubblici. La pulizia dei tappeti delle stuoie e simili, nonché degli oggetti letterecci e personali dovrà farsi sempre, quando sia possibile, verso l'interno dei cortili e soltanto dalle ore 7,30 alle ore 9,00 antimeridiane. Art. 29 - Circolazione sui marciapiedi E' vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservati ai pedoni con oggetti voluminosi ed ingombranti o di soffermarsi a scopo di vendita ambulante. Art. 30 E' vietato il getto libero dai ponti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione e di altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramezze o canali di legno, dovranno essere ammucchiati nei cortili o dentro gli steccati e trasportati in modo che nessuna quantità di materia si sparga sul suolo pubblico. Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, evitando l'eccessivo sollevamento della polvere con sufficienti espersioni di acqua. Art. 31 Nei centri abitati del Comune, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, cortili o giardini di cani o altri animali che disturbino con prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente durante la notte la quiete pubblica. Art. 32 - Cani Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata e di museruola rispondente ai requisiti determinati nel Regolamento Comunale d'igiene. Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani senza museruola ed i cani randagi, saranno adottate le misure prescritte dall'art. 49 del Regolamento di Polizia veterinaria 10.5.1914 n. 533. E' vietato in modo speciale di lasciar vagare per le strade cagne in istato di calore. E' impedito infine di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessere per essere accalappiati. E' fatto obbligo a chi di ragione di evitare che gli animali di loro pertinenza soddisfino ai bisogni corporali sotto i portici, giardini pubblici e marciapiedi. Art. 33 - Transito con oggetti pericolosi I ferri contundenti o acuminati, gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante. I falciatori ed i mietitori nel percorrere le vie dell'abitato devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive. Art. 34 - Accensione dei fuochi Sia
all'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere
fuochi il fumo non immette in apposita conduttura. Art. 35 - Camini Le gole
dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i
condotti del fumo e del calore, devono essere regolarmente spazzati dalla
fuliggine ogni sei mesi, potendo provvedervi d'ufficio l'Autorità comunale
in caso di inesecuzione, a totale spesa degli inadempienti Art. 36 - Bagni nei laghi, fiumi o torrenti Coloro che volessero fare bagni nei laghi, nei fiumi e nei torrenti, dovranno vestire un apposito costume e tuffarsi solo nei luoghi che anno per anno saranno indicati dall'Autorità comunale. Art. 37 - Lavatura del bucato e fontane pubbliche. Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie
pubbliche, alle pubbliche fontanelle, né introdurvi oggetti di qualsiasi
natura e per qualsiasi scopo. Art. 38 - Accattonaggio, questue Art. 39 - Esposizioni immorali o ripugnanti E' vietato di sdraiarsi comunque alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe o deformità ributtanti. E' vietato inoltre mostrarsi in pubblico con vestiti ed attrezzi macchiati di sangue o comunque indecenti. Art. 40 - Fanciulli e deficienti E' vietato
soddisfare alle corporali esigenze fuori dei luoghi a ciò designati. Art. 41 - Insegne e pubblicità Le insegne
ed i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici non possono
essere esposti senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale. Le legende
devono essere redatte in corretta dizione e conservate pulite e decenti.
Spetta all'Autorità comunale ordinare le necessarie riparazioni e sostituzioni. Art. 42 - Viali e giardini pubblici Nei
pubblici viali e giardini è vietato cogliere fiori, strappare fronde e
virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare o danneggiare
gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi,
lasciarvi entrare cani o altri animali, introdurvi veicoli. Art. 43 - Canti, bestemmie Sono vietati in pubblico i canti che recano offesa alla moralità, al buon costume, alle istituzioni ed alle personalità legalmente riconosciute. La bestemmia ed il turpiloquio, le offese al culto cattolico ed a quelle tollerati sono puniti a norma degli artt. 724 - 726 del C.p. e delle disposizioni contenute nel libro III del C.P. Art. 44 IL trasporto di qualsiasi materia, sia esso fatto con autocarri o altri attrezzi, deve essere eseguito in modo da evitare lungo il percorso ogni caduta ed ogni spandimento sul suolo pubblico ed ogni molestia o danni ai cittadini. Art. 45 - Nettezza delle case I proprietari di case devono curare che le parti delle case di uso comune a più inquilini (cortili, scale, pianerottoli, ecc.) siano regolarmente spazzate e pulite e sempre in buon stato di conservazione. Qualunque pericolo dovrà essere eliminato prontamente nell'interesse della pubblica incolumità, in caso di inosservanza di procederà a norma di legge. Art. 46 - Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili Ferme restando le disposizioni in materia del Regolamento d'igiene, gli esercizi soggetti alla licenza dell'Autorità di P.S. devono rispondere dei seguenti requisiti (vedi T.U. legge sanitaria):
Art. 47 - Esposizione a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc. I generi alimentari, la frutta, i cocomeri, la verdura, ecc. che si espongono o si vendono nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere riparati con apposite gabbie di vetro o con altri mezzi idonei. TITOLO
V Art. 48 - Canti, schiamazzi e rumori molesti I servizi municipali
su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori
e promuovono gli ordini del Sindaco perché gli esercenti industrie o rumori
molesti provvedano ad eliminare i rumori stessi. Art. 49 - Mestieri rumorosi Sono considerati
mestieri rumorosi ed incomodi quello di calderaio, di lattoniere, di fabbro,
arrotino, industria molitoria e degli altri mestieri in cui l'uso di motori
o di altri congegni possano recare molestia al vicinato. L'Autorità comunale
provvederà con apposita ordinanza a disciplinare tale attività, visto
l'articolo 66 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773. Art. 50 - Combustibili, fumo, polveri, esalazioni E' vietato l'uso di combustibili che possano mandare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti. Art. 51 - Maltrattamento di animali E' vietato maltrattare
gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli e lanciare loro grida smodate
e scomposte. Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero pregiudicare la sicurezza o la tranquillità dei cittadini o del transito, devono essere condotti per le strade assicurati in materia tale che sia loro impossibile nuocere altrui. Art. 53 - Macellai,
salumieri e beccai Art. 54 - Esposizione di bestiame Non potranno esporsi nei luoghi all'uopo destinati dall'Autorità comunale, animali che non siano ben puliti, i quali dovranno essere condotti, preferibilmente, attraverso le vie meno frequentate. L'uso del pungolo è vietato. Art. 55 - Norme per trasporto degli animali al mercato, sul modo di pesarli e sulla loro uccisione fuori la vista del pubblico E' vietato trasportare
vitelli, agnelli, pennuti ed ogni sorta di bestiame caricato, sopra barrocci,
con le gambe strettamente legate e con la testa penzoloni. Detti animali
dovranno essere caricati in guisa da rimanere adagiati interamente. TITOLO
VI Art. 56 - Prevenzione incendi Nessuno potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione di incendio si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione. Tutte le persone idonee debbono, se richieste, concorrere all'opera di spegnimento d'incendi e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti privati utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuti il proprio aiuto o servizio sarà possibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 C.P. Art. 57 - Esplodenti ed infiammabili Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6.5.1940 n. 635, nell'abitato non è permesso tenere materiali esplodenti od infiammabili oltre il quantitativo occorrente per gli spacci giornalieri al minuto, per il quale occorre il permesso dell'Autorità comunale. Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento di cui sopra ed a quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 G.U. 28.9.1934 e 12.5.1937, circa le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali. Per l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di carburante, l'interessato oltre alle autorizzazioni Ministeriali o Prefettizie, dovrà pure munirsi di apposita licenza rilasciata dall'Autorità comunale. Art. 58 - Materiale cinematografico Chiunque a qualsiasi titolo detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloide deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28, lettera a) della legge 27.12.1941 n. 1570 e contenute nella circolare ministeriale n. 53 del 20.4.1949 che s'intende integralmente qui riportata. Art. 59 - Aziende industriali e commerciali Chiunque intenda attivare un esercizio o un deposito di merci insalubri o pericolose o moleste anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori, caldaie a vapore, recipienti di vapore, gassogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 giorni prima il nulla osta dell'Autorità comunale indipendentemente alle limitazioni e concessioni dell'Autorità provinciale di P.S., della Prefettura e del Ministero a secondo delle rispettive competenze. Non è necessario il nulla osta per i motori di forza inferiore a ½ Hp. Art. 60 - Rinnovazione - Revoca del nulla osta La rinnovazione del nulla osta deve essere chiesta quando risulti modificato lo stato di fatto; può essere disposta la revoca quando non siano state osservate ( le indicazioni date all'Autorità?). Ogni mutamento di proprietario deve essere notificato all'Autorità comunale. Art. 61 - Commercio fisso ed ambulante Per l'esercizio del
commercio fisso tutti i commercianti devono munirsi dell'apposita licenza
a norma del R.D. L. 16.12.1926 n. 2174, convertito nella legge 18.12.1927
n. 2501. Art. 62 - Spacci di carne fresca Gli esercenti spacci di carne fresca dovranno osservare le prescrizioni del R.D. 20.12.1928 n. 3298 approvate il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni e del R.D. L. 26.9.1930 n. 1458, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. Art. 63 - Panificazione Art. 64 - Latte La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle norme del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929 n. 994 e del vigente T.U. delle Leggi sanitarie. Art. 65 - Olii commestibili Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osservano le norme del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2033 e del R.D. L. 30 dicembre 1929 n. 2316. Art. 66 - Lotta contro le mosche Tutti i commercianti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 20 marzo 19 n. 858 del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche. Art. 67 - Carta per avvolgere i commestibili La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di qualsiasi sostanza minerale. Il compratore avrà diritto di far pesare la merce senza la carta. Gli strumenti che servano a pesare, a misurare le merci, devono essere mantenuti puliti e collocati in luoghi ben visibili ed illuminati. E' vietato porre sui piatti delle bilance o di altri simili strumenti fogli di carta od altri oggetti che non servano ad involgere la merce pesata. Art. 69 - Cartellini indicatori dei prezzi I commercianti sui
singoli generi esposti alla vendita dovranno apporre i cartellini indicanti
prezzi delle merci. Tali cartellini dovranno essere scritti in caratteri
uniformi e leggibili. Art. 70 - Surrogati I generi alimentari preparati con surrogati devono con la denominazione riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono. Art. 71 - Vigilanza sugli spacci di vendita e sulle industrie Spetta agli agenti
municipali di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare
che la merce, specie se di generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata
e siano osservate in proposito anche le vigenti disposizioni. Art. 72 - Merci emananti emanazioni disgustose I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazioni frequenti di essa, ecc.) Art. 73 - Acquisto di merci in luoghi non di mercato Tutti i generi destinati
al mercato non possono vendersi né comperarsi altrove che nelle località all'uopo destinate.
Tutti coloro che
portano merci, derrate e generi sul mercato, dovranno uniformarsi agli
ordini che verranno loro impartiti a mezzo degli Agenti municipali e venditori
e compratori non potranno rifiutarsi di dare agli agenti le notizie che
venissero loro richieste sul prezzo, sulla qualità e quantità dei generi
e delle derrate vendute o comprate. L'Autorità comunale, qualora ragioni di necessità lo richiedono può stabilire l'orario di apertura e chiusura delle diverse categorie di negozi, salva la disciplina degli esercizi pubblici, regolata dall'art. 96 del T.U. 18.6.1931 n. 773. Art. 76 Sono vietate come contrarie alla pubblica quiete le grida dei venditori di giornali, di merci e di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico o di cortili di fabbricati. Art. 77 Aree di occupazione per mercato. Le aree disposte per l'occupazione del mercato settimanale dovranno a cura degli esercenti essere lasciate in perfette condizioni di pulizia. TITOLO
VIII Art. 78
Le autorizzazioni,
le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato condanne
per delitti contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le presone
commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona
a scopo di rapina o di estorsione o per violazione o resistenza all'autorità
e che è stato diffidato dall'Autorità di P.S.. Art. 79 Le autorizzazioni,
le licenze, le iscrizioni sono personali; non possono in alcun modo essere
trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente
previsti dalla Legge. Art. 80 Le autorizzazioni
di polizia amministrativa, salvo che siano implicite con la ricezione
di avvisi o per espressa eccezione di legge o regolamenti, hanno carattere
recettizio. Art. 81 Presso gli uffici
comunali che esercitano l'istruttoria sulle domande di autorizzazione
amministrativa debbono essere tenuti, in libera visione a chiunque ne
faccia richiesta, gli elenchi della documentazione necessaria a corredo
delle domande di autorizzazione e loro rinnovo. Art. 82 Le autorizzazione, le licenze, le istruzioni possono essere revocate e sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata. Art 83 Chiunque voglia impiantare
e tenere in esercizio ascensori per trasporto di persone o di materiali
accompagnati da persone deve farne domanda al Sindaco ed ottenere preventiva
licenza. Le domande dovranno essere presentate corredate dalla seguente documentazione:
Art. 84 Chiunque voglia esercitare
mestieri di guida, da interprete di corriere, di portatore alpino deve
farne domanda al Sindaco (ove intende svolgere l'attività) e, ed ottenere
preventiva licenza. La licenza può essere rilasciata solo a coloro che
sono abilitati ai sensi della Legge 17.6.1937 n. 1249 e D.P.R. 14.1.1972
n. 6. Art. 85 Chi intende far eseguire
in luogo pubblico o aperto al pubblico riprese cinematografiche deve darne
preventivo avviso scritto al Sindaco.
Unitamente all'avviso
e onere dell'interessato disporre delle ulteriori necessarie autorizzazioni
in materia di occupazione di suolo pubblico o del consenso, nei casi previsti
dalla legge, del Ministero del Turismo e dello spettacolo, del Ministero
della Difesa e dei Capi dei compartimenti delle FF.SS. o di altre eventuali
autorità competenti. Art. 86 In occasione di fiere,
feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco
può concedere licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande
secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.M. 28.4.1976. Art. 87 Chiunque intenda
dare in luogo pubblico o aperto al pubblico, nell'esercizio di attività commerciali, rappresentazioni teatrali o cinematografiche accademie, feste
da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti (compresi
quelli sportivi) ovvero aprire ed esercitare circoli, sale da ballo e
sale pubbliche di audizione deve avere ottenuto la licenza dal Sindaco. Art. 88 Senza licenza del
Sindaco è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici
trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità: persone, animali, ed
oggetti di curiosità, ovvero dare audizione all'aperto. Art.89 Il Sindaco provvede,
ai sensi della legge 14.10.1974 n. 574, in ordine al rilascio delle licenze
per pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e
tenuto cono di quanto previsto dall'art. 92 del T.U.L.P.S. e dell'art.
79 del presente provvedimento; determina e rende noti inoltre gli orari
degli esercizi sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, sentite
le associazioni di categorie. Art. 90 Non possono esercitarsi, senza licenza del Sindaco:
Per quanto riguarda
le licenze di cui ai punti a) ed e) si tiene altresì conto di quanto previsto
dall'art. 92 del T.U.L.P.S. Art. 91 Il Sindaco non può
concedere la licenza per l'apertura di teatri o di luoghi di pubblico
spettacolo senza avere preventivamente fatto verificare dalla Commissione
provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione
del T.U.L.P.S. la solidità e la sicurezza dell'edificio, e l'esistenza
di uscite pienamente adottate a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio,
nonché all'osservanza nelle norme di disposizioni in materia, in particolare
dell'art. 11 del Decreto Ministero Turismo e spettacolo in data 22.1.1976,
se trattasi di apertura di nuove sale cinematografiche o dell'art. 1 della
circolare n. 16 del Ministero dell'Interno del 15.1.1951 in ogni altro
caso; delle circolari del Ministero dell'Interno 15.2.1951 n. 16, 24.1.1963
n. 12 e 1° marzo 1963 n. 28 ed anche della Legge 4.11.1965 n. 1213 e D.M.
22.1.1976. Art. 92 Il Consiglio Comunale
delibera in ordine al Regolamento per il vizio d'ordine e di sicurezza
nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo. Art. 93 Non si può esercitare
senza licenza rilasciata dal Sindaco l'arte tipografica, litografica,
o un'altra qualunque arte di stampa o di riduzione meccanica o chimica
in molteplici esemplari. Art. 94 Avverso i provvedimenti
del Sindaco in ordine all'impianto ed all'esercizio di manifatture, fabbriche
e depositi di materie insalubri e pericolose è ammesso ricorso al Consiglio
Comunale. Art. 95 Gli stranieri che
vogliano esercitare un mestiere di cui al punto 14) dell'art. 19 del D.P.R.
24.7.1977 n. 616, debbono ottenere preventivamente dal Sindaco apposita
licenza subordinata all'accertamento che l'interessato sia in possesso
di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Art. 96 Non possono essere
esercitati mestieri ambulanti di saltimbanco, contente, suonatore, servitore
di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo,
lustrascarpe e mestieri analoghi senza aver ottenuto la preventiva iscrizione
in apposito registro del Comune, salva l'applicazione delle norme di Regolamenti
speciali già in vigore per singoli mestieri. In particolare, nella materia
dovranno essere osservare le norme di cui agli artt. 224 e seguenti del
Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., e di cui all'art. 669 del
C.P. Art. 97 Salvo quanto è disposto
in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del
Sindaco, raccolte di fondi e di oggetti, collette e questue nemmeno con
il mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione. Art. 98 E' vietato mendicare
in luogo pubblico o aperto al pubblico. Art. 99 I portieri di case, di abitazioni, di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti, di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro tenuto dal Sindaco. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. I proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti e uffici sopra indicati, rispondono a qualsiasi titolo qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode che non è iscritto del registro di cui sopra. Rientrano nei mestieri di cui sopra quelli indicati dall'art. 111 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. ed in particolare:
Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi occupazione. Art. 100 Salvo la compatibilità
della presente norma con le disposizioni in materia di commercio derivanti
dalla Legge 11.6.1971 n. 426 e successive modificazioni, non può esercitarsi
il commercio di cose antiche o usate senza averne fatte preventiva dichiarazione
al Sindaco. Art. 101 Coloro che intendono
installare, variare ( in diminuzione o in aumento) le installazioni esistenti
di distributori di carburanti, debbono presentare domanda indirizzata
al Sindaco ed attendere il rilascio della relativa autorizzazione. Art. 102 Fatte salve le norme,
relative alle occupazioni si suolo pubblico, il Sindaco predispone, in
accordo con le categorie interessate, un piano di ristrutturazione dell'apparato
di distribuzione dei giornali e riviste. Art. 103 Coloro che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigiane debbono fare richiesta al Sindaco per ottenere dallo stesso l'istruzione degli atti e la relativa certificazione. TITOLI
IX Art. 104 Ai fini del presente
regolamento sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico
sociali gli allestimenti gestiti da Enti o da privati che non abbiano
finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale
e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi,
i villaggi turistici, le case per ferie, in genere tutti gli altri allestimenti
concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute
dal Regio Decreto legge 18.1.1937 n. 975; convertito nella legge 30.12.1937
n. 2641 e successive modificazioni. Art. 105 Le sopra citate modifiche
al regolamento di Polizia Urbana entreranno in vigore il primo giorno
del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art.
62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 modificato con l'art. 21 della Legge
9.6.1947 n. 530. Art. 106 Sanzioni Amministrative. Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383, con le modifiche apportate dall'art. 9 della legge 9.6.1947 n. 530. Art. 107 - Misura delle oblazioni Il trasgressore che
non abbia recato danni a terzi, è ammesso a pagare, all'atto della contestazione
della contravvenzione, le somme fisse determinate di seguito.
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