CITTA' DI PIOSSASCO
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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE, CON APPENDICE REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI Regolamento
di Polizia Rurale
I N D I C E Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Scopi del Regolamento Art. 3 Ambito di applicazione Art. 4 Incaricati della Vigilanza Art. 5 Agenti Giurati e Società private Art. 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria TITOLO
II Art.
7 Comunioni generali dei pascoli Capo
II
Art. 8 Divieto di pascolo CAPO
III
Art. 20 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi
fuoristrada CAPO
IV
Art. 25 divieto di spigolatura Art.
28 Rinvio CAPO
VI Art.
38 Rinvio e divieti CAPO
VII
Art. 39 Rinvio CAPO
VIII
Art. 42 Rinvio CAPO
IX
Art. 43 Divieto di appiccare il fuoco CAPO
X
Art. 51 Disciplina e limitazioni TITOLO
III
Art. 55 Canali di gronda CAPO
XI
Art. 60 Divieti Art.
65 Cotica erbosa superficiale
Art. 74 Prodotti del sottobosco
Art. 79 Formica Rufa Art.
82 Vigilanza Art.
87 Proventi TITOLO
IX Art. 88 APPENDICE
AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE Art.
1 TITOLO
II
Art. 13 Limitazioni e divieti TITOLO
III Art. 16 Proventi TITOLO
IV Art. 17 NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'articolo 110 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 Febbraio 1911 n. 297. Art. 2 Scopi del Regolamento Il presente regolamento ha lo scopo di dettare idonee a garantire, nel territorio comunale, la cultura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Art. 3 Ambito di applicazione
Il presente regolamento opera su tutto il territorio escluso il centro
abitato. Art. 4 Incaricati della Vigilanza
Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco o dall'Assessore delegato
a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato
dagli agenti municipali, dagli agenti volontari di polizia rurale e dagli
altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del
Codice di procedura Penale. Art. 5 Agenti Giurati e Società private Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite e delle Associazioni ittico venatorie e naturalistiche devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale. Art. 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria
Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari
devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di procedura Penale.
TITOLO II Art. 7 Comunioni generali dei pascoli Si dà atto che, nel territorio Comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".
Capo II Art. 8 Divieto di pascolo
Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso
del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. Art. 9 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne. Art. 10 Pascolo abusivo Il bestiame sorpreso, senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario fermo restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati. Art. 11 Custodia degli animali pascolanti Il
bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace
ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento, rechi
danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti. Art. 12 Pascolo notturno Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare le proprietà circostanti. Art. 13 Transito del bestiame Coloro
che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame,
non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve,
né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali e brucare lungo le
rive dei fossi e delle scarpate stradali. Art. 14 Ricetto ad armenti e greggi Coloro che nel Comune danno ricetto ad armenti e greggi provenienti da altri Comuni, sono tenuti a dare immediato avviso al Sindaco dell'arrivo dei medesimi. Art. 15 Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica E'
vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli
animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. Art. 16 Igiene delle stalle Il
bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, illuminate
e pulite, in buono stato di costruzione ed intonacate; inoltre il bestiame
stesso deve essere tenuto pulito. Art. 17 Allevamento dei bachi da seta Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare il Comune, denunciando la relativa partita. I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al R.D. 15.5.1927, n. 935, convertito in Legge 16.6.1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta. Art. 18 Osservanza delle Leggi
Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le Leggi
forestali ed i relativi regolamenti. Art. 19 Furti campestri Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereale ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.
CAPO III Art. 20 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada
E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui
anche se incolti e non muniti dei recinti e dei riparti di cui all'art.
637 del Codice Penale. Art. 21 Cani Agli escursionisti, villeggianti e turisti, al di fuori dei centri abitati e delle strade corrazzabili o nelle immediate adiacenze è vietato lasciare vagare incustoditi i cani; il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna ed alla proprietà privata. Art. 22 Uso di apparecchi sonori
E' vietato l'uso molesto di radio, mangiadischi e di qualunque altro apparecchio
o strumento atto a produrre suoni molesti, al di fuori dei centri abitati
e delle strade carrozzabili e delle immediate adiacenze. Art. 23 Esercizio del diritto di passaggio Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso. Art. 24 Campeggio
Il Comune determina appositi luoghi attrezzati per l'esercizio del campeggio
e per la sistemazione di roulottes, sia sui propri terreni, sia su quelli
privati in accordo con il proprietario.
Il campeggiatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme complete dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti.
CAPO IV Art. 25 divieto di spigolatura
Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere
altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.
Art. 26 Frutti di piante sul confine
I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario
delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito
permesso. Art. 27 Cartelli indicativi per esche avvelenate
Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione
agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente
segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del
terreno medesimo. Art. 28 Rinvio La materia trova disciplina:
Art. 29 Divieto di alterazione E'
proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo,
della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali
e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, Art. 30 Espurgo dei fossi I fossi divisori tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. Art. 31 Potatura delle siepi I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolare le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva. Art. 32 Aratura terreni adiacenti strade I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi. Art. 33 Obblighi dei frontisti di strade
E' proibito di deporre, gettare o far cause che provochino la caduta,
sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito,
di pietre o altri materiali. Art. 34 Abbattimento di piante lungo le strade Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Art. 35 Denuncia obbligatoria delle malattie
E' fatto obbligo ai proprietari o chi per essi di denunciare la comparsa
di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri parassiti dannosi alle
piante, nonché malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo
queste essere determinate da parassiti malefici all'agricoltura) all'Autorità
comunale, perché questa possa eseguire le verifiche necessarie a prendere
i provvedimenti del caso. Art. 36 Spedizioni di piante e semi Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimento orticoli o stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi, o infine, commercianti di piante e semi, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali, di cui al R.D. 12.10.1933 n. 1700. Art. 37 Granoturco Al fine di evitare la propagazione della nottua e della pralide del granoturco, i tutoli ed i materiali del granoturco, ove non siano stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o distrutti entro il 15 del mese di aprile.
CAPO VI Art. 38 Rinvio e divieti La materia è compiutamente disciplinata:
E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade e le relative piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo che nei luoghi appositamente riservati ed indicati dall'Amministrazione Comunale.
CAPO VII Art. 39 Rinvio La materia trova compiuta disciplina:
Art. 40 Seppellimento di animali morti Il seppellimento degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospette di esserlo, dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria 10.5.1914, n. 583, del D.M. del 20.6.1914 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 8.2.1954, n. 320. Art. 41 Denuncia, obbligo
I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati
a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva
o diffusiva degli animali, o sospetti di esserlo.
CAPO VIII Art. 42 Rinvio La materia trova completa disciplina:
CAPO IX Art. 43 Divieto di appiccare il fuoco
Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppe a distanza minore
di 100 mt. dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle
siepi, da mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi
altro deposito di materia combustibile o infiammabile. Art. 44 Divieto di fumare nei boschi e loro adiacenze
Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi. E'
consentito soltanto fumare negli spiazzi e nelle vie principali di comunicazione
a fondo battuto. Art. 45 Terreni circostanti le borgate I proprietari di terreni circostanti alle borgate ancora abitate (stabilmente o stagionalmente), sono obbligati a ripulire i terreni medesimi per una distanza di almeno metri 100 (cento) dai fabbricati, salvo diversa prescrizione dell'Autorità Comunale, a procedere allo sfalcio dell'erba o alla successiva fienagione. Art. 46 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi
Nei fabbricati rurali, devono costituirsi adatti muri tagliafuochi, opportunamente
distribuiti e sporgenti almeno un metro oltre il tetto. Art. 47 Spegnimento degli incendi In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale, rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale. Art. 48 Articolo repressione degli incendi
Chiunque scopra un incendio ha l'obbligo di dare l'allarme, mediante il
suono della sirena, il cui interruttore è situato alla base del campanile
del centro del capoluogo e di dare avviso ai Vigili del Fuoco, alla Stazione
dei Carabinieri ed al Sindaco, in modo che possa venire organizzata la
necessaria opera di spegnimento. Art. 49 Richiamo a norme relative agli incendi Si richiamano espressamente le norme della Legge forestale, articolo 33, sull'intervento delle persone per lo spegnimento, degli incendi boschivi, la Legge 9.10.1967 n. 950, la Legge Regionale del 6.5.1974, n. 13 e la Legge 1.3.1975, n. 47. Art. 50 Fuochi artificiali e razzi E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificali, sollevamento di aerostati fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità locale di P.S. (Sindaco).
CAPO X Art. 51 Disciplina e limitazioni Ciascun
proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle
culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè
la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano
sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti. Art. 52 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi Chiunque intende impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e per la selezione dei semi deve ottenere l'apposita autorizzazione degli organi regionali competenti. Art. 53 Distanze per nuovi impianti di pioppi e piante Per la piantagione di pioppeti dovranno osservarsi le seguenti norme:
Art. 54 Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi deve attenersi alle disposizioni contenute nel R.D.L. 18.10.1925 n. 2033 e della Legge 16.5.1913 n. 88 e relativo regolamento. TITOLO
III Art. 55 Canali di gronda Le case coloniche e loro attinenze, situate lungo le strade provinciali e comunali, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle strade. Art. 56 Igiene delle case coloniche
Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e
non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile e depositi
di altro combustibile. Art. 57 Latrine delle case coloniche
Ogni casa deve essere fornita di latrina, la quale a mezzo di canne impermeabili,
deve sboccare in pozzi neri. Art. 58 Concimaie
Le concimaie vanno allestite a norma di legge ed a tenuta stagna, in modo
da non dover costituire danno alle altrui proprietà, né provocare inquinamenti
né ingombrare i passaggi di pubblica utilità. Art. 59 Cani da guardia I cani da guardia degli edifici rurali privi di recinto, durante il giorno devono essere tenuti legati da una catena. Se lasciati liberi in luoghi non recintati devono essere muniti di museruola. CAPO
XI Art. 60 Divieti
E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente,
rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque fluviali e sulle rive.
Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti Uffici Provinciali, sono obbligati a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione e al ripopolamento delle acque danneggiate. Art. 61 E' vietato immettere idrocarburi anche se parzialmente combusti, nelle acque dei fiumi e dei laghi o nella fascia di cui al precedente comma, in quantità superiore ai limiti di accettabilità definiti dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e della Legge Regionale 20 ottobre 1977, n. 49. Art. 62 Tutela delle acque da inquinamento
Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, e quelle
provenienti dalle attività artigianali, non possono essere scaricate direttamente
nei corsi d'acqua. Art. 63 E' fatto divieto di prelevare senza autorizzazione e fuori turno di irrigazione l'acqua dai canali consortili e relative diramazioni con qualsiasi mezzo (pompe - bocchetti di presa, ecc…). Art. 64 Uso dei diserbanti
Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture,
è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti di ogni genere, salvo nei
cimiteri. Art. 65 Cotica erbosa superficiale
La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere
asportati, trasportati e commerciati. Art. 66 Prodotti del suolo
I prodotti del suolo, anche se spontaneo, deve ritenersi appartenente
al proprietario del fondo che lo ha generato.
Art. 67 Vegetazione erbacea e arbustiva
La vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua e nei terreni di
ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta,
salvo che il suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio
della biocenosi e del regolare deflusso delle acque. Art. 68 E' vietato il taglio e comunque la raccolta di pini, abeti, piante ed arbusti ornamentali a chiunque non sia in possesso della relativa autorizzazione da parte delle competenti Autorità forestali. Art. 69 Flora spontanea protetta Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggiore diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura, e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo articolo 70. Art. 70
E' fatto divieto di raccolta, asportazione, danneggiamento e detenzione
anche solo di parti della specie floritiche soggette a protezione assoluta
di cui agli elenchi decretati dal Presidente della Giunta Regionale. Art. 71 Sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli I divieti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio delle specie protette a scopo di fienagione né di pascolo ad opera del bestiame quando sia effettuato o fatto effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente titolo su di esso. Art. 72 Piante officinali spontanee Sono
considerate protette ai fini del presente Regolamento le piante officinali
spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772. Art. 73 Esclusioni dai divieti
Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 70 e
72 le specie floreali che provengono da colture effettuate dal proprietario
o dall'avente titolo sul fondo, da colture industriali, giardini e orti
botanici. Art. 74 Prodotti del sottobosco Sono considerati prodotti del sottobosco:
Art. 75 Raccolta di funghi Per quanto riguarda la disciplina "Raccolta funghi" si fa riferimento al regolamento apposito allegato in appendice al presente. Art. 76 Altri prodotti del sottobosco Per gli altri prodotti di sottobosco è consentita la raccolta individuale giornaliera e salvo divieto del proprietario del fondo o dell'usufruttuario o del possessore a qualunque titolo di esso, da segnalare con apposite tabelle, nei seguenti quantitativi:
Il Sindaco del Comune può autorizzare la raccolta di quantitativi maggiori ai cittadini residenti che esplicano attività agricola a titolo principale. Art. 77 Modalità di raccolta E'
vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini,
o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero
del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della flora
di cui all'art. 70. Art. 78 Divieti E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante. Art. 79 Formica Rufa
E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo
formica rufa, o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti. Art. 80 Anfibi e molluschi
E' vietata nel territorio Comunale la raccolta e la distruzione di uova
e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura,
il trasporto e il commercio dei rospi del genere Bufo. Art. 81 Gamberi
E' vietata la cattura, il trasporto e il commercio di gamberi d'acqua
dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallìpes). Art. 82 Vigilanza
La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento, accertamento delle
violazioni relative sono affidati al personale del corpo forestale, alle
guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale,
e a guardie giurate volontarie. Art. 83 Permessi ed autorizzazioni Chiunque
intenda ottenere permessi, licenze od autorizzazioni di cui al presente
regolamento, deve presentare al Comune apposita domanda indirizzata al
Sindaco, redatta su carta da bollo e corredata dagli atti, caso per caso,
prescritti o comunque necessari ad illustrare chiaramente l'oggetto della
domanda. Art. 84 Sanzioni Amministrative Tutte
le trasgressioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato
contemplate dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali,
saranno accertate e punite a norma degli articoli 106, 107, 108, 109 e
110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383,
con le modifiche apportate dall'art. 9 della Legge 9.6.1947, n. 530. Art. 85 Violazione agli articoli Il
trasgressore che non abbia recato danni a terzi, è ammesso a pagare, all'atto
della contestazione della contravvenzione, le somme fissate determinate
di seguito.
- Art. 8 L. 20.000 Art. 86 Procedura amministrativa
Della violazione è redatto, a cura dei soggetti di cui al 1° comma dell'art.
82, apposito verbale. Art. 87 Proventi Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono introitate nel Bilancio del Comune ed utilizzate al raggiungimento degli scopi di cui al presente Regolamento, dandone annualmente notizia alla Regione. TITOLO
IX Art. 88
Le presenti disposizioni regolamentari entreranno in vigore il primo giorno
del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art.
62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 382, modificato con l'art. 21 della Legge
9 giugno 1947 n. 530.
APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE I Scopi del Regolamento Il presente regolamento ha scopo di disciplinare nel territorio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Sangano, Trana, Piossasco, Valgioie) la raccolta di funghi in applicazione degli artt. 20, 21 e 22 della Legge Regionale 6.11.1978 n. 68: "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale". Art. 1 Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale e l'economia delle zone rurali, per la raccolta dei funghi spontanei (epigei) anche se non commestibili, i residenti ed i non residenti nella Comunità Montana Val Sangone dovranno essere in possesso di apposita autorizzazione (Tesserino) rilasciata dai singoli Comuni su modello predisposto a cura della Comunità Montana. Art. 2 L'autorizzazione consente la raccolta dei funghi solo alle persone intestatarie e nei limiti dei confini geografici della Comunità Montana Val Sangone. Art. 3 Il
tesserino viene rilasciato o rinnovato dietro versamento della somma di
L. 1.000 per i residenti nel territorio della Comunità Montana e di L.
10.000 per i non residenti. Art. 4 La raccolta dei funghi per i non residenti è limitata ai giorni: giovedì, sabato e domenica. Art. 5 La raccolta dei funghi è vietata a tutti ed in tutto il territorio nel giorno di lunedì. Art. 6 La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. Art. 7 La quantità di raccolta è limitata a Kg. 1 (uno) giornaliero per ogni raccoglitore. Art. 8 La limitazione quantitativa non si riferisce alla specie Armillaria Mellea (chiodini o famigliola buona). Art. 9 I residenti nei Comuni della Comunità per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale possono essere autorizzati dal Sindaco del Comune di Residenza a raccogliere funghi senza le limitazioni di cui all'art. 7. Art. 10 Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo ed ai loro famigliari, nell'ambito dei territori di loro proprietà o dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso. Art. 11
I proprietari dei fondi che voglio interdire la raccolta al pubblico sui
propri fondi dovranno rendere noto il divieto mediante l'apposizione di
cartelli tabelle esenti da qualsiasi tassa od imposta, posti tra metri
1,50 e metri tre di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ed
ad una distanza tale che essi siano leggibili da ogni punto di accesso
e, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. Art. 12 Modalità di raccolta Per la raccolta dei funghi, dovranno essere osservate le seguenti norme:
TITOLO
II Art. 13 Limitazioni e divieti Con Decreto del Presidente Giunta Regione Piemonte, sentita la competente Commissione Consiliare, la raccolta dei funghi può essere impedita a chiunque, ivi compresi i soggetti di cui all'art. 9, qualora venissero a prevedersi e a manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fatti biotici od abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco. Art. 14 Sanzioni Chiunque, nell'ambito delle zone di vegetazione dei funghi o delle relative strade di accesso, non essendo in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento è in possesso di funghi, oppure violi le disposizioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 (diecimila) a L. 1.000.000 (unmilione) e della confisca amministrativa dei funghi. Art. 15 Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti
Coloro che vanno alla ricerca e raccolta di funghi, sono tenuti a fermarsi
all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione
e l'accertamento delle violazioni in materia di polizia rurale, nell'ambito
delle zone di vegetazione dei funghi e delle relative strade di accesso. TITOLO
III Art. 16 Proventi Le somme riscosse sono introitate per l'80% nel Bilancio della Comunità Montana e per il rimanente 20% nel Bilancio del Comune e saranno utilizzate al raggiungimento degli scopi di cui al presente regolamento dandone annualmente notizia alla Regione Piemonte. TITOLO
IV Art. 17 Le
presenti disposizioni regolamentari entreranno in vigore il primo giorno
del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art.
62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383, modificato con l'art. 21 della Legge
9 giugno 1947 n. 530. |
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