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REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 9.10.1970

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 101 del 18.12.1973

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 331 del 19.10.1978

Art. 1 – Carattere del servizio.

Art. 2 – Organizzazione del servizio.

Art. 3 – Provvedimenti nell’interesse del servizio.

Art. 4 – Servizi di interesse pubblico.

Art. 5 – Responsabilità.

Art. 6 – Facoltà di disporre della salma e di disporre dei fenerali.

Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico.

CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.

 

Art. 8 – Dichiarazione di morte.

Art. 9 – Adempimenti d’ufficio.

Art. 10 – Denuncia della causa di morte.

Art. 11 – Accertamenti necroscopici

Art. 12 – Referto all’autorità giudiziaria.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 – Termini.

Art. 14 – Provvidenze nel periodo di osservazione.

Art. 15 – Locali di osservazione.

Art. 16 – Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento.

Art. 17 – Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti.

Art. 18 – Riscontro diagnostico – Trapianto terapeutico

CAPO III - FERETRI

Art. 19 – Obbligo del feretro individuale.

Art. 20 – Chiusura del feretro.

Art. 21 – Feretro gratuito.

Art. 22 – Qualità e caratteristiche dei feretri.

Art. 23 – Apparecchi riduttori.

Art. 24 – Verifica feretri.

Art. 25 – Piastrine di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI

 

Art. 26 – Trasporto feretri.

Art. 27 – Trasporto dal luogo del decesso al luogo dei funerali.

Art. 28 – Deceduti per malattie infettive.

Art. 29 – Trasporto ai locali di osservazione.

Art. 30 – Trasporto per altri Comune e da altri Comuni

Art. 31 – Trasporti all’esterno o all’estero.

Art. 32 – Norme generali per i trasporti.

Art. 33 – Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio.

Art. 34 – Trasporto dei resti.

CAPO V - CIMITERO - SEPOLTURE - SERVIZI

 

Art. 35 – Obbligatorietà del servizio – Sepolture.

Art. 36 – Ammissione nel Cimitero.

Art. 37 – Ammissione nel reparto nati morti.

Art. 38 ABROGATO con deliberazione Consiglio Comunale n. 101 del 18.12.1973.

Art. 39 – Sepolture comuni e private.

art. 40 – Sepolture per inumazione e per tumulazione.

Art. 41 – Vari tipi di sepolture private.

Art. 42 – Deposito in loculi provvisori.

Art. 43 – Sistemazione definitiva – Rimborsi.

Art. 44 – Cellette.

Art. 45 – Camera mortuaria.

Art. 46 – Ossario.

Art. 47 – Soppressione del Cimitero.

Art. 48 – Costruzione e ampliamento del Cimitero.

Art. 49 – Esumazione ordinaria.

Art. 50 – Esumazione nati morti.

Art. 51 – Esumazione straordinaria.

Art. 52 – Estumulazione.

Art. 53 – Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Art. 54 – Incenerimento materiali.

Art. 55 – Salme aventi oggetti da recuperare.

Art. 56 – Disponibilità dei materiali.

Art. 57 – Concetto e limiti della concessione.

Art. 58 – Concessionari – Doveri generali.

Art. 59 – Vigilanza del Sindaco.

Art. 60 – Modalità di concessione.

Art. 61 – Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale.

Art. 62 – Decadenza.

Art. 63 – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza.

Art. 64 – Rinuncia di sepolture.

Art. 65 – Modalità di concessione.

Art. 66 – Costruzione delle opere – Termini.

Art. 67 – Doveri in ordine alla manutenzione.

Art. 68 – Gruppo familiare.

Art. 69 – Ammissione in sepoltura di famiglia.

Art. 70 – Ricordi funebri.

Art. 71 – Estumulazione – Vincolo di perpetuità delle salme.

Art. 72 – Trasmissione diritti d’uso.

Art. 73 – Cessione – Rinuncia.

Art. 74 – Prova della trasmissione di diritti.

Art. 75 – Condizione delle salme nelle cessioni.

Art. 76 – Decadenza.

Art. 77 – Condizione delle salme a seguito di decadenza.

Art. 78 – Consensi.

Art. 79 – Divisione e rinuncia.

Art. 80 – Disponibilità dei materiali.

Art. 81 – Fascicoli per le sepolture di famiglia.

CAPO VIII - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

 

Art. 82 – Orario.

Art. 83 – Divieto di ingresso.

Art. 84 – Riti religiosi.

Art. 85 – Circolazione di veicoli.

Art. 86 – Divieti speciali.

Art. 87 – Epigrafi.

Art. 88 – Facoltà di chiudere il collegamento di lapidi e di dettare epigrafi.

Art. 89 – Lapidi, ricordi, fotografie.

Art. 90 – Cippi

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 91 – Sanzioni

Art. 92 – Abrogazione precedenti disposizioni.

 

Art. 1 – Carattere del servizio.

Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, in conformità delle disposizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880, del D.P.R.10.6.1955, n. 854 e del presente Regolamento, salva la competenza demandata dalle citate leggi ed altri organi od Autorità (Consiglio Comunale, Prefetto, Medico Provinciale, Autorità Giudiziaria, ecc.).

In relazione alle norme di legge di cui sopra e del presente Regolamento, il Sindaco, all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie od opportune per il buon governo e per il decoro del Cimitero.

Art. 2 – Organizzazione del servizio.

Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:

  • L’Ufficio di Segreteria per i servizi amministrativi e per la coordinazione dell’attività degli altri uffici;
  • L’Ufficiale Sanitario, per la vigilanza sanitaria: artt. 21, 40, 337, T.U. Leggi sanitarie; artt. 4, 9, 17, 22, 44, 58, 62, 63, 66, 84, Regolamento Polizia Mortuaria;
  • L’Ufficio Tecnico: per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune che su quelle dei privati;
  • Il personale addetto ai cimiteri: per la polizia interna e la vigilanza generale.

Il numero del personale addetto al cimitero ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

Art. 3 – Provvedimenti nell’interesse del servizio.

In ogni tempo, il Sindaco, previa diffida e comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

  • Disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altre sepolture di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale.
  • Ordinare l’inumazione d’ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verifichino moleste esalazioni e perdite di materie organiche, salvo sia possibile l’intervento urgente degli interessati;
  • Far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del regolamento e all’autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

Art. 4 – Servizi di interesse pubblico.

Sono gratuiti, per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi d’interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comunale decennale.

Sono pure gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro nelle forme più semplici.

Art. 5 – Responsabilità.

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni, furti, ecc., come pure per l’impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, loculi, ecc.

Art. 6 – Facoltà di disporre della salma e di disporre dei fenerali.

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l’abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti.

L’ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazione, trasferimenti.

Il coniuge, passando in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre gli eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico.

Presso il Cimitero sono tenuti, perle esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all’art. 50 del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

  • copia del presente regolamento;
  • l’elenco dei campi di scadenza nell’anno;
  • l’elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

CAPO I: DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.

Art. 8 – Dichiarazione di morte.

La morte di persone, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all’Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane. La dichiarazione è fatta con apposito modulo all’ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell’Ufficio di Stato Civile incaricato. I decessi avvenuti in Ospedale, ospizi, collettività, sono notificati, con l’apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 9 – Adempimenti d’ufficio.

L’ufficio, ricevuta la dichiarazione di morta, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d’ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui gli artt. 10, 11 successivi. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell’atto di morte.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l’ufficio provvede, ai sensi dell’art. 145 Ordinamento Stato Civile – curando di esporre la salma sconosciuta (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l’abbigliamento ecc.

Art. 10 – Denuncia della causa di morte.

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l’apposita scheda dell’Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa al Comune. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest’ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Art. 11 – Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall’Autorità giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell’autenticità di morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l’accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato, l’adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all’igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l’apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte. Per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, il Sindaco, udito l’Ufficiale Sanitaria, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medicocurante e dal Direttore sanitario

Art. 12 – Referto all’autorità giudiziaria.

Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361, 365 Codice Penale e dell’art. 4 codice procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Parimenti il Sindaco fa rapporto all’autorità giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra e di pezzi di cadavere o di ossa.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 – Termini.

Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presunta morta e quindi in periodo di osservazione.

In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta comunque ad applicazione in materia plastica per rilevarne l’effige.

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell’Ufficio Sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in casi di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

Art. 14 – Provvidenze nel periodo di osservazione.

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all’articolo seguente, anche con impiego, all’occorrenza, di mezzi idonei elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l’Ufficio sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

Art. 15 – Locali di osservazione.

Il Cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:

  • morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  • morte in seguito a qualsiasi accidente sulla via o in luogo pubblico;
  • sconosciuta, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9);
  • da sottoporsi ad autopsia.

L’ammissione è disposta dall’Ufficiale Sanitario e dell’Autorità giudiziaria. Nei locali di osservazione può essere vietata l’assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso.

Art. 16 – Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento.

Salvo il nulla osta di cui all’art. 12 precitato, la chiusura del feretro ed il ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall’autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall’ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 17 – Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti.

Le autopsia, salvo quelle ordinate dall’Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materia plastiche per la riproduzione dell’effige devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell’Ufficiale Sanitario, con l’osservanza delle norme di cui al paragrafo 7 Regolamento Polizia mortuaria.

Art. 18 – Riscontro diagnostico – Trapianto terapeutico

Il riscontro della diagnosi, le autopsie e i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento di polizia mortuaria art. 34 e 41 nonché del Regolamento municipale d’igiene. Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella scheda di denuncia (art. 10) devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa.

Se risulta come causa di morte una malattia infettiva, diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d’urgenza. Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste della Legge 3.4.1957 n. 235.

CAPO III - FERETRI

Art. 19 – Obbligo del feretro individuale.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. In ciascun feretro non si può rinchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell’atto del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo. Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell’art. 15 del Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 20 – Chiusura del feretro.

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l’assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 21 – Feretro gratuito.

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all’articolo seguente, lettera a), per le salme di persone che risultano povere.

Sono considerate povere le persone ammesse all’assistenza sanitaria gratuita o assistite dall’E.C.A. e quelle che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale

Art. 22 – Qualità e caratteristiche dei feretri.

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

  • per inumazione comune decennale – Il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti;

le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta; testata e fianchidi un solo pezzo, a incastro e col fondo bene aderente ai fianchi; il tutto tinteggiato di scuro;

  • per inumazione di fossa cinquantennale e perpetua – il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte, di spessore non superiore ai cm 4, cerchiato o non, come al comma precedente; per la inumazione perpetua si può anche impiegare il doppio feretro come per la tumulazione;
  • per tumulazione in loculo, cripta – la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere rinchiusa in duplice cassa, l’una di legno, preferibilmente esterna, l’altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti di cui all’art. 28 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803.
  • Per le salme da trasferire fuori comune – è prescritta la duplice cassa come alla lettera c) precedente; se però il percorso è inferiore al 25 Km., è sufficiente il feretro di legno, purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva. Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell’interno deve essere posto uno strato di segatura o di sostanza assorbente. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altre sepolture del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

Art. 23 – Apparecchi riduttori.

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in locali fuoriterra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero.

Art. 24 – Verifica feretri.

Ogni feretro, prima dell’impiego, deve essere sottoposto a verifica e a bollatura da parte del necroforo o di apposito incarico dell’ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell’igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Art. 25 – Piastrine di riconoscimento.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, confezionata a cura del Comune, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV -TRASPORTI

Art. 26 – Trasporto feretri.

Il trasporto di feretro vuoto a domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

Art. 27 – Trasporto dal luogo del decesso al luogo dei funerali.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove, la salma viene trasferita poco prima dell’ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l’Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto nell’interno dell’abitazione o all’obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.

Art. 28 – Deceduti per malattie infettive.

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui i precedenti artt. 13 e 14, può, nell’interesse dell’igiene e della sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al Cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

Art. 29 – Trasporto ai locali di osservazione.

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all’art. 15, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Art. 30 – Trasporto per altri Comune e da altri Comuni

Il trasporto di salma in cimitero di altro Comune è subordinata all’autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854.

A tal fine gli interessati devono presentare la domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e dell’ufficiale sanitario, che restano allegati all’atto di autorizzazione. Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero. Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato come all’art. 23 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria: D.P.R. 21.10.1975 n. 803. Per i morti di malattie infettive diffusive, si osservano le speciali norme di cui all’art. 23 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Art. 31 – Trasporti all’esterno o all’estero.

Il trasporto di salme per o da un altro Stato è stato regolato dagli artt. 25 e 28 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803, delle norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvato con R.D. 1.7.1937, n. 1369 e dall’art. 30 del D.P.R. 10.6.1955 n. 854.

Il trasferimento di salma all’estero, negli stati aderenti alla convenzione di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Prefetto e vistato dal Console dello Stato nel quale la salma è diretta; l’introduzione invece dai detti Stati è autorizzata dal Prefetto ai sensi dell’art. 30 precitato.

Il trasferimento all’estero, negli stati non aderenti alla Convenzione, richiede anzitutto l’autorizzazione del Console dello Stato nel quale la salma è diretta, quindi del Prefetto; l’introduzione invece è autorizzata dal Ministero della Sanità, da chiedersi attraverso il Console italiano all’estero.

Art. 32 – Norme generali per i trasporti.

In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all’art. 28 Regolamento Nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1979 n. 803 e del precedente art. 22; inoltre alla salma è da praticare il trattamento igienico di cui all’art. 30 del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l’altra da restituire con l’attestazione del compimento delle operazioni.

Art. 33 – Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio.

La rimessa delle vettura funebri deve essere in località apportata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 34 – Trasporto dei resti.

Per il trasporto di resti, per esumazione ordinaria, si applica quanto disposto all’art. 32.

CAPO V CIMITERO – SEPOLTURE – SERVIZI

Art. 35 – Obbligatorietà del servizio – Sepolture.

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune (Cimitero del capoluogo). E’ vietato il seppellimento in luogo diverso del cimitero, ….salve le autorizzazioni di cui all’articolo che segue. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui all’articolo 58 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai 10 anni. L’area per tali campi, l’utilizzazione delle fosse, il loro ordine d’impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. 71, 72, 73 e 83 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803; compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell’art. 68 Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 36 – Ammissione nel Cimitero.

Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.

Art. 37 – Ammissione nel reparto nati morti.

I nati morti per i quali non è da compilare l’atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione sono accolti in reparti a ciò destinati. Per questi ultimi, pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all’art. 1, si fa obbligo della consegna per la inumazione.

In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all’art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed i resti anatomici, che fossero consegnati dagli ospedali.

Art. 38 ABROGATO con deliberazione Consiglio Comunale n. 101 del 18.12.1973.

Art. 39 – Sepolture comuni e private.

Le sepolture si distinguono in comuni e private e ancora per inumazione e per tumulazione. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggior distinzione; possono essere perpetue e temporanee. Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli artt. 68 e 71 del Regolamento di Polizia mortuaria e di esse si dice al Capo VII.

Art. 40 – Sepolture per inumazione e per tumulazione.

Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse: esse possono essere comuni e private.

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie – locali o cripte – costruite dal Comune o in sepoltura di famiglia, secondo le norme di cui all’art. 55 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria. Le sepolture per tumulazione sono solo private. In ogni caso, salva l’eccezione di cui al precedente art. 19, ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

Art. 41 – Vari tipi di sepolture private.

Le sepolture private possono consistere:

  • ABROGATOcon delibera Consiglio Comunale n. 331 del 19.10.1978
  • Nell’uso temporaneo per 50 anni dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche dell’aperto, per tumulazioni singole;
  • Nell’uso cinquantennale di cellette, predisposte dal Comune per la custodia di resti;
  • Nell’uso novantanovennale di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglie per tumulazione, consistente in cappella o edicola o portico, aventi o non camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita all’esterno di opportune opere in pietra. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Apposito piano da predisporsi dal Comune, determinerà per le sepolture private, l’ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipo di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc.

Art. 42 – Deposito in loculi provvisori.

A cura del Comune sono costruiti loculi destinati a deposito provvisorio. In essi sono ammesso salme che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s’intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere. La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massimo è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata , è effettivamente in corso di attuazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale, nonché al versamento del canone semestrale, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere in doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni. Sui loculi provvisori non possono essere ammesse decorazioni o ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepoltura di famiglia costituendo preventivamente il deposito cauzionale nella misura pari a quella fissata per i depositi provvisori in opere comunali.

Art. 43 – Sistemazione definitiva – Rimborsi.

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d’ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

Art. 44 – Cellette.

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti o conservati in cellette ossario della durata cinquantennale rientrano nelle concessioni di cui all’art. 39. Di massima, la concessione di celletta è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione decade con il rimborso previsto all’art. 64.

Art. 45 – Camera mortuaria.

Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita per altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 64 e 65 del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Art. 46 – Ossario.

Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e delle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all’art. 44, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

Art. 47 – Soppressione del Cimitero.

Il Cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche e di superficie, prescritte dal T.U. leggi sanitarie del Regolamento di polizia mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso. Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e adeguata costruzione. Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Le concessioni di sepolture perpetue, nel cimitero soppresso, si estinguono; i concessionari, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall’art. 99 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all’art. 73. Il concessionario che, avuto nel nuovo cimitero, l’area corrispondente in superficie alla concessione nel Cimitero soppresso non provvede alla nuova costruzione nel termine di cui all’art. 66, decade dalla concessione. Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall’ultima inumazione, può essere dissodato. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione.

Art. 48 – Costruzione e ampliamento del Cimitero.

La costruzione del Cimitero e così l’eventuale ampliamento sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche, morali meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli artt. 228 e 338 T.U. Leggi sanitarie 52 e seguenti del Regolamento nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803, nonché delle norme relative alla distribuzione dell’area per sepolture comuni o private, di cui agli artt. 58 e 91 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803 (deliberazione Consiglio Comunale n. 331 del 19.10.1978)

CAPO VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 49 – Esumazione ordinaria.

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

  • non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
  • non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di cui al precedente art. 41;

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dall’Amministrazione comunale e non richiedono speciale autorizzazione. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Art. 50 – Esumazione nati morti.

L’esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell’apposito reparto, può essere ridotta a cinque anni dalla data del seppellimento.

Art. 51 – Esumazione straordinaria.

L’esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest’ultima, è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso Cimitero o per traslazione ad altro Cimitero, o per cremazione nei limiti della legge.

L’esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell’Ufficiale Sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della Direzione cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l’art. 22 penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui agli artt. 84 e 85 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Art. 52 – Estumulazione.

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenza ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro. Non sono ammesse estumulazioni, salvo richiesta dell’Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme. Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all’art. 71.

Art. 53 – Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente, le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento della spesa effettiva sostenuta dal Comune. Per quelle richieste dall’Autorità giudiziaria, si applica la legge 23.12.1865 n. 270.

Art. 54 – Incenerimento materiali.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e delle estumulazione, sono raccolti e inceneriti in apposito apportato luogo, nell’interno del Cimitero. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione della Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 55 – Salme aventi oggetti da recuperare.

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all’ufficio prima dell’esumazione e possibilmente intervenire alla esumazione stessa. Comunque gli oggetti di valore o ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono dall’interratore essere consegnati all’Ufficio, dal quale, se richiesti, sono consegnati ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale; sono consegnati all’ufficio per l’impiego di cui all’articolo che segue, se destinati all’ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l’appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, o che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all’ufficio.

Art. 56 – Disponibilità dei materiali.

Venendo a scadere le sepolture private e ordinarie a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate per operedi miglioramento generale del Cimitero stesso,in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra ditte che svolgono attività nel Cimitero;l’importo relativo è impiegato come al comma precedente; può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al grado 4°, purchè nello stesso Cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico. Ricordi strettamente personali, possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

  • DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA.

Art. 57 – Concetto e limiti della concessione.

Il Cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d’uso, perpetuo o temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune, o su area, parte del Cimitero, da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.

Le sepolture individuali, perpetue e temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono trasferire ad altri.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell’opera e dell’area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purchè non venga compromesso l’uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio. La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta:

  • a revoca per esigenze di pubblico interesse, come detto all’art. 3, lettera a);
  • a decadenza nei casi di cui agli artt. 58, 62, 66, 76
  • a rinunzia come negli artt. 64, 73.

Art. 58 – Concessionari – Doveri generali.

Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme di persone prive della residenza nel Comune e ancorchè morte fuori del Comune. La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all’osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall’apposito atto di concessione, se stipulato.

Art. 59 – Vigilanza del Sindaco.

Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non autorizzate dal Sindaco. Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell’esercizio dei diritti d’uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda la trasmissione dei diritti d’uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

  • CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE.

Art. 60 – Modalità di concessione.

La sepoltura individuale nei vari tipi di cui all’art. 41 è concessa, di regola, solo a decesso della persona a cui è destinata e viene assegnata con possibilità di scelta, secondo l’ordine progressivo di presentazione delle relative domande. Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo le disponibilità degli stessi e l’età del richiedente, quando questo dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

Parimenti può essere fatta la concessione, in vita, al coniuge di persona pre-morta, che ne faccia esplicita richiesta.

In tali casi è dovuto il canone della tariffa in vigore all’atto della concessione ed il periodo di durata decorre della concessione stessa.

Art. 61 – Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale.

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento, per le fosse della durata fino a 50 anni; entro due, dal contratto e non oltre un anno dalla tumulazione, per le fosse perpetue.

Art. 62 – Decadenza.

La concessione della sepoltura privata individuale a tempo può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

  • non risulti sistemata nel termine stabilito,

come nell’articolo precedente.

  • quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte

della persona per la quale viene concessa.

  • quando risulti in stato di abbandono completo.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili. Nel caso di cui al numero 3), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all’albo, posto all’ingresso del cimitero, è pubblicato l’elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura della decadenza per abbandono. Decorsi due anni consecutivi dall’invio della diffida o dalla pubblicazione all’albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell’abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso in cui ai nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all’art. 64, che segue; nel caso di cui al n. 3 non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 63 – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l’osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell’ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell’ossario generale.

Art. 64 – Rinuncia di sepolture.

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è solo ammesso per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La pronuncia di decadenza di cui ai nn. 1) e 2) del precedente articolo 62 e la rinuncia alla concessione di loculo individuale nel caso che la sepoltura non sia stata ancora occupata da salma, dà diritto al rimborso nella misura dei 9/10 (novedecimi) della somma netta versata al Comune all’atto della concessione.

Qualora la sepoltura individuale sia già stata occupata e la salma venga trasferita per una diversa sistemazione, la rinuncia dà diritto al rimborso del 50% (cinquanta percento) della somma netta versata al Comune all’atto della concessione.

Per i loculi la cui concessione venne stabilita mediante versamento di un corrispettivo inferiore alle L. 50.000.=, al fine di tener conto della svalutazione intervenuta, ed agli effetti dei rimborsi previsti dagli ultimi comma del presente articolo, la percentuale di rimborso verrà calcolata su di una cifra pari a L. 50.000.=.

  • SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 65 – Modalità di concessione.

La sepoltura di famiglia, nei vari tipi di cui all’art. 41, può concedersi in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di unasepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1350 Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi per opere del Segretario del Comune. Con la stipulazione dell’atto, la concessione s’intende perfezionata. Nell’atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all’area, all’opera, al posto. Prima della stipulazione dell’atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell’area e versare l’importo presunto a sua carico.

Art. 66 – Costruzione delle opere – Termini.

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegno alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione, pena della decadenza della opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di concessione. Qualora l’area non sia ancora disponibile, quest’ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 10 mesi, scaduti i quali, si promuoverà la decadenza.

Art. 67 – Doveri in ordine alla manutenzione.

In concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusivi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso ai sensi dell’art. 55 del T.U. della Legge Comunale Provinciale e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano diventate poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l’interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

Art. 68 – Gruppo familiare.

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l’apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Art. 69 – Ammissione in sepoltura di famiglia.

“Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro. A tale fine, si intendono far parte della famiglia del titolare, o dei titolari: il coniuge, i discendenti e i coniugi di questi, gli ascendenti, i fratelli e sorelle, ed altri parenti e affini entro il terzo grado”.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l’ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione. Nessuno atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l’opposizione.

Le controversie fra i titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e normativa da parte del fondatore o divisione come all’art. 79, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è data dall’ordine di premorienza. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe. Nella sepoltura non possono essere accolte salme di numero superiore ai loculi autorizzati tenendo conto del rinnovo di cui all’art. 71 successivo.

Art. 70 – Ricordi funebri.

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondi gli usi, il culto verso i defunti, di fare celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In esse si possono anche ricordare i defunti, aventi diritto, sepolti altrove, o i cui resti siano già stati depositati nell’ossario generale, facendo rilevare nell’iscrizione tali circostanze.

Art. 71 – Estumulazione – Vincolo di perpetuità delle salme.

Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate, per disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 50 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette. Il Concessionario d’origine, nell’atto della concessine, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione. Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba.

Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura di famiglia di non minor decoro, purchè sia mantenuto lo stesso vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effettuato solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

Art. 72 – Trasmissione diritti d’uso.

I diritti d’uso per sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, jure ereditatis.

Art. 73 – Cessione – Rinuncia.

  • aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore nel Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all’atto della concessione.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in confronto alla nuova tariffa, il rimborso è nella misura di metà della nuova tariffa. Eccezionalmente, a giudizio dell’Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l’immediato inizio delle opere e l’ultimazione nei termini di cui all’art. 66.

  • aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha diritto al recupero delle opere di soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. A discrezione dell’Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l’area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall’art. 66.

  • aree con opere finite.

Nel caso di opere ultimante, la rinuncia deve essere obbligatoriamente fatta a favore del Comune, il quale può acconsentire o meno, alla rinuncia stessa. In tal caso, si farà luogo al rimborso nei limiti previsti dalla precedente lettera a) da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, per tenere conto della sistemazione del resti; le opere saranno valutate dall’ufficio tecnico del Comune, salvo contradditorio con il concessionario.

La cessione di sepoltura appartenente a più titolari deve essere fatta con l’adesione di tutti i concessionari.

Art. 74 – Prova della trasmissione di diritti.

La trasmissione del diritto d’uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

  • per successione: atto notorio notarile o per attestazione giudiziale, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi e l’attestazione espressa che non esistano altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia o estratto del testamento;
  • per cessione o rinuncia: contratto rogato dal Segretario del Comune stesso o del notaio se nell’interesse dei privati, da produrre in copia autentica. Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all’ufficio entro sei mesi dal verificarsi dalla rispettiva causa, per le necessarie variazioni. Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del rinunciante. I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura.

La trasmissione del diritto d’uso deve risultare da deliberazione della Giunta Municipale; in essa può anche subordinare la trasmissione all’esecuzione di opere necessarie alla tomba.

Art. 75 – Condizione delle salme nelle cessioni.

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa.

Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 50 anni, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservati nell’ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

Art. 76 – Decadenza.

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

  • per inadempienza di doveri di cui all’art. 66 in ordine ai termini per la costruzione delle opere. In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all’art. 73;
  • Per soppressione al cimitero, come ai precedenti articoli 47 e 76, osservate le norme di cui agli artt. 76 del Regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento;
  • Per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto. La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all’art. 63 n. 3, in più, decorso il primo dei due anni di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive su almeno due giornali più diffusi in loco.

La decadenza, per qualunque altro titolo, è adottata con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

Art. 77 – Condizione delle salme a seguito di decadenza.

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell’ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, in nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta, per ogni resto. Se la sepoltura è ridotta in stato di dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell’area per nuove concessioni.

Art. 78 – Consensi.

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria a mente e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 42 la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo.

All’estremo della tomba può porsi il nome della salma accolta. Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustifichino. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, ai sensi dell’art. 68 precedente.

Art. 79 – Divisione e rinuncia.

Più titolari di una tomba possono, se d’accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all’Ufficio per le variazioni, procedere alla divisione di vari posti o all’assegnazione di quote. In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri titolari, costituisce accrescimento e non cessione, essa deve risultare come sopra.

Art. 80 – Disponibilità dei materiali.

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque venissero rimossi, sono soggetti alle norme di cui all’art. 56.

Art. 81 – Fascicoli per le sepolture di famiglia.

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall’ufficio del quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

CAPO VIII - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 82 – Orario.

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e affisso all’ingresso. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, l’apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del personale addetto.

Art. 83 – Divieto di ingresso.

E’ vietato l’ingresso:

  • – depennato –
  • alle persone di stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
  • alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
  • a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 84 – Riti religiosi.

Nell’interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generale, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 85 – Circolazione di veicoli.

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell’interno del Cimitero. Per motivi di salute o di età, si può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di automobile semprechè ciò sia compatibile con la dislocazione del Cimitero stesso.

Art. 86 – Divieti speciali.

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

  • fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  • introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
  • toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;
  • buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
  • portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  • calpestare, danneggiare aiuole tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  • disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed inspecie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
  • prendere fotografie di cortei, tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
  • eseguire i lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l)chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l’ora;

  • – depennato –

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

 

Art. 87 – Epigrafi.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricorsi, simboli, secondo le forme, misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Comune e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono premesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè eseguite dalla traduzione in italiano. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e la data di nascita e di morte. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art. 88 – Facoltà di chiudere il collegamento di lapidi e di dettare epigrafi.

La facoltà di chiudere il collegamento di lapidi e di dettare epigrafi è riconosciuta, come all’art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Art. 89 – Lapidi, ricordi, fotografie.

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l’impiego quali portafiori, di barattoli di recupero se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all’art. 3.

Art. 90 – Cippi

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera del Comune a seguito immediato della inumazione; essi recano il numero progressivo, il cognome e il nome, la data di morte del defunto. Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi purchè questi rechino inciso nel retro, lato destro, all’altezza di 10 cm. dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91 – Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale e degli artt. 344 e 358 T.U. leggi sanitarie e successive modifiche, artt. 108 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria D.P.R 21.10.1975 n. 803. Ai fini dell’osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi della legge. A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Nei casi di violazione alle norme di cui al Capo VIII, il predetto personale e gli agenti municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

Art. 92 – Abrogazione precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento regola l’intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute al riguardo in atti precedenti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento municipale d’igiene, non contemplate nel presente. L’entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell’albo, dopo intervenuta approvazione della G.P.A.