CITTA' DI PIOSSASCO


STATUTO COMUNALE
 
Art. 1   -  Il Comune
Art. 2   -  Finalità
Art. 3   -  Strumenti e metodi
Art. 4   -  Funzioni
Art. 5   -  Carta europea dell'autonomia locale
Art. 6   -  Consiglio Comunale dei Ragazzi e partecipazione dei giovani alla vita della collettività
Art. 7   -  Pubblicità
Art. 8   -  Elementi distintivi: territorio e sede comunale
Art. 9   -  Elementi distintivi: stemma e gonfalone
Art.10  -  Albo pretorio
Art.11  -  Archivio storico
Art.12  -  Toponomastica
Art.13  -  Cittadinanza onoraria
 
 
Art.14  -  Organi del Comune
Art.15  -  Il Consiglio comunale
Art.16  -  Prima seduta del Consiglio
Art.17  -  Presidenza del Consiglio
Art.18  -  Competenze del Presidente
Art.19  -  Competenze del Consiglio
Art.20  -  Consiglieri
Art.21  -  Organizzazione del Consiglio
Art.22  -  Gruppi consiliari
Art.23  -  Conferenza dei Capigruppo
Art.24  -  Commissioni consiliari
Art.25  -  Organismi collegiali  -  Pari opportunità
Art.26  -  Adunanze
Art.27  -  Consiglio aperto
Art.28  -  La Giunta Comunale
Art.29  -  Competenza della Giunta
Art.30  -  Funzionamento della Giunta
Art.31  -  Il Sindaco
Art.32  -  Competenza del Sindaco
Art.33  -  Vicesindaco e anzianità degli Assessori
Art.34  -  Assessori
 

Art.35  -  Segretario generale
Art.36  -  Vicesegretario
Art.37  -   Dirigenti
Art. 37/bis – Incarichi di direzione
Art. 37/ter – Il Direttore generale
Art.38  - Colleggiabilità dei Responsabili apicali
 

Art.39  -  Principi e criteri generali
Art.40  -  Disciplina dello status del personale
Art.41  -  Relazioni sindacali

Art.42  -  Titolari dei diritti di partecipazione
Art.43  -  Valorizzazione e promozione della partecipazione
Art.44  -  Albo delle associazioni
Art.45  -  Incentivi e contributi
Art.46  -  Diritti delle associazioni
Art.47  -  Consulte comunali
Art.48  -  Poteri delle Consulte
Art.49  -  Gli organi di partecipazione
Art.50  -  Partecipazione dei cittadini
Art.51  -  Partecipazione dei cittadini alle attività di sicurezza e protezione civile
Art.52  -  La Conferenza dei servizi
Art.53  -  Diritto di accesso
Art.54  -  Diritto di informazione e pubblicità degli atti
Art.55  -  Il Difensore civico
Art.56  -  Competenze e funzioni del Difensore civico
Art.57  -  Elezione del Difensore civico
Art.58  -  Il Referendum consultivo
Art.59  -  Efficacia del Referendum consultivo
Art.60  -  Comitato dei garanti

Art.61  -  Principi generali
Art.62  -  Regolamento dei servizi pubblici gestiti in
              economia
Art.63  -  Aziende speciali
Art.64  -  Istituzione
Art.65  -  Revoca degli organi delle aziende e delle
              istituzioni
Art.66  -  La partecipazione alla gestione dei servizi
              sociali
Art.67  -  Società a prevalente capitale pubblico
              locale
Art.68  -  Cooperazione e gestione associata dei
              servizi e delle funzioni
Art.69  -  Convenzioni
Art.70  -  Consorzi
Art.71  -  Accordi di programma
Art.72  - Forme di collaborazione tra Comune e
              Provincia
 

Art.73  -  Procedure negoziali
 

Art.74  -  Ordinamento della finanza locale
Art.75  -  Bilancio e attività di gestione
Art.76 -  Pareri, attestazione di copertura finanziaria,
              controllo e pubblicità dei provvedimenti
Art.77  -  Controllo di gestione
Art.78  -  Risultati di gestione
Art.79  -  La revisione economico-finanziaria
Art.80  -  Regolamento di contabilità
 

Art.81  -  Statuto
Art.82  -  Regolamenti
Art.83  -  Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute
Art.84  -  Modificazioni e abrogazione dello Statuto
Art.85  -  Ultrattività di norme abrogate
Art.86  -  Disposizioni finali e transitorie 

  

CAPO  I
PRINCIPI  FONDAMENTALI   E  ELEMENTI  COSTITUTIVI

Art. 1     IL COMUNE
1. Il Comune di Piossasco, Ente autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

Art. 2     FINALITÀ'
a)   Il Comune attua sul piano sociale una politica che intenda il cittadino soprattutto come fine dell'aggregazione civile, in completa sintonia con i principi di libertà, giustizia, solidarietà e uguaglianza enunciati dalla Costituzione italiana e individua le seguenti finalità della propria azione:
1  -  conseguimento del pieno sviluppo della persona e della sua effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
2  -   promozione della qualità della vita per cittadine, cittadini e ospiti; garanzia dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo e della attuazione delle pari e differenti opportunità uomo-donna, attraverso piani di azioni positive e il rispetto delle differenze di sesso, etnia, lingua e religione.
3  -   attenzione  particolare ai giovani,  principale risorsa del futuro della comunità, ai quali gli anziani possono fornire il prezioso patrimonio dell'esperienza, attraverso specifici progetti;
4  -   accoglienza e tutela della vita, adoperandosi per rimuovere le cause di rifiuto e le condizioni che inducono all' emarginazione; sensibilità ai problemi dei minori e degli anziani, al diritto dei portatori di handicap a una città accessibile e a una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;
5 - superamento delle condizioni di disagio economico-sociale attraverso la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona che si avvalga anche dell'attività delle organizzazioni di volontariato;
6  -   effettività del diritto allo studio, alla cultura e allo sport;
7  -  sviluppo e valorizzazione di una cultura di pace, di tolleranza,  di solidarietà e di cooperazione.
b) Nell'ambito dello Stato unitario, in sintonia con il dettato costituzionale, il Comune definisce e attua le politiche per la gestione e l'organico sviluppo del territorio in correlazione con la Regione, con i Comuni limitrofi, gli altri Enti locali territoriali, con l'area metropolitana secondo criteri di cooperazione, di coordinazione e di decentramento, volti a promuovere un sistema integrato e federalista tra una pluralità di centri autonomi.
Esso delinea i fondamenti normativi per attuare una politica di perequazione tra le sue realtà di base: urbana, agricola, industriale, turistica; stabilisce i programmi di interventi generali per stimolare scelte di sviluppo, secondo una scala di priorità conforme all'interesse comune e all'equilibrio del territorio; in particolare, cura lo sviluppo economico adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo.
Il Comune si fa carico della tutela e della valorizzazione di tutte le risorse umane, culturali e ambientali, naturali e materiali,  al fine di  non  trascurare   nessuna   potenzialità presente nel proprio territorio e di impedire forme di stagnazione dei beni necessari alla collettività e al miglioramento della qualità della vita.

Art. 3
     STRUMENTI E METODI
a)  -  Nel perseguire le finalità descritte il Comune potrà avvalersi anche dell'attività delle organizzazioni di volontariato.
b)  -  Il Comune attua le sue politiche seguendo una metodologia ispirata ai criteri di massima trasparenza, di efficacia dei provvedimenti, di economia nell'impiego delle risorse, mirando al potenziamento delle proprie funzioni e servizi in termini di efficienza e di utilità sociale.   
c)  -  Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.
d)  -  Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività e svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio e promuove con i suddetti soggetti intese e accordi, anche emanando direttive e fornendo indicazioni.
e)  -  Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
f)  -  Il Comune ha potestà normativa, che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.

Art. 4
   FUNZIONI
a)  -  Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e delle Regioni sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione, organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
b) -  Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.
c)  - Al di fuori delle funzioni proprie o delegate, il Comune può sempre assumere iniziative e attivarsi nelle opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi comunali.
d) -  Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e altri Enti locali territoriali.

Art. 5
  CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE
1. Il Comune persegue la finalità della "Carta Europea dell'autonomia locale", ratificata dall'Italia nel 1989, che valorizza le autonomie territoriali in collegamento con il processo di unificazione europea. A questo fine opera anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali di altri Stati, nei modi stabiliti dal regolamento.
2. Il Comune aderisce ai principi espressi nello Statuto dell'ONU, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e partecipa ad iniziative tese alla promozione di una cultura di pace e all'educazione, alla cooperazione e alla solidarietà locale, nazionale ed internazionale.

Art. 6
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DELLA COLLETTIVITA’
1. Il Comune, al fine di favorire la crescita della cittadinanza attiva di ragazzi e ragazze e la partecipazione degli stessi alla vita sociale, può promuovere l’elezione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Lo stesso ha il compito di realizzare i progetti approvati dai giovani aventi il diritto di voto per questo specifico organismo. Ha inoltre compiti propositivi e consultivi nelle materie individuate dall’apposito regolamento del C.C.R.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del C.C.R. sono stabilite da un apposito regolamento.
4. Il Comune favorisce la realizzazione di iniziative per l’associazionismo giovanile, coordinando interventi diretti e indiretti in campo economico, sociale, culturale per promuovere l’effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza. A tal fine recepisce e adotta la Carta per la partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale e la Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia.

Art. 7
  PUBBLICITÀ
1. Devono essere pubblicizzate, in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento, lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Art. 8
  ELEMENTI DISTINTIVI : TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico derivato dalla continuità edilizia e dalle sotto elencate frazioni sparse sul territorio comunale:
Garola - Tetti Scaglia - Duis - Abate - Brentatori - Colomba - Lupi - Barboschi - Villaggio Nuovo - Giorda - Maritani - Mompalà - Tetti Olli - Campetto - Rivetta - Generala - Prese - Ciampetto - Gaj - Merlino, oltre a numerosi cascinali ubicati in diverse zone della campagna e denominati come di seguito elencato : Borgi - Stranea - Palazzina - Airale - Farnesa - Morella - Pavona - Albere Nuove - Priveri - Braida - Braidetta - San Bernardino - Ciamperia - Teresina - Rondello - Pautassa - Chiantore - Levrino.
a) Il territorio del Comune si estende per Kmq 39,99 ed è confinante con i Comuni di :
Bruino - Sangano - Trana, a Nord;
Volvera - Cumiana, a Sud;
Bruino - Rivalta, ad Est;
Cumiana ad Ovest.
b) Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro, già borgata, di Piossasco, che è il capoluogo. Presso di esso si riuniscono di norma la Giunta, il Consiglio e le commissioni, salvo casi o esigenze particolari.

Art. 9
  ELEMENTI DISTINTIVI : STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Piossasco e con lo stemma concesso con D.P.C.M. in  data 12 agosto 1951.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal D.P.C.M. del 12 agosto 1951.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per usi non istituzionali sono vietati. L'eventuale uso da parte di associazioni (Pro Loco, ecc.) è consentito previa esplicita autorizzazione da parte del Sindaco o, in sua assenza, del Vicesindaco.
4. Stemma: interzato in fascia d'azzurro, d'argento e di verde; caricato di tre merli al naturale l'azzurro, di due l'argento e di uno il verde. Ornamenti esteriori da Comune.
5. Gonfalone: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Piossasco". Le parti di metallo e i cordami saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri, tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.
Il gonfalone è stato inaugurato il 25 aprile 1955, 10° anniversario della Liberazione. Sono stati padrini i coniugi Angela Giorda e Cesare Baudino.

Art.10
  ALBO PRETORIO
1. Nel municipio è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità a tutti i cittadini e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

Art. 11
  ARCHIVIO STORICO
1. Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità in una adeguata sede dotata di idonee attrezzature.

Art. 12
   TOPONOMASTICA
1. La denominazione di strade, aree, edifici e altre strutture del Comune è deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere motivato o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione Comunale per la Toponomastica coincide con la Conferenza dei Capigruppo integrata con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma precedente.

Art. 13
   CITTADINANZA ONORARIA
1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere non residenti a Piossasco con propria mozione motivata, presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.
CAPO II
ORGANI  DEL  COMUNE

Art. 14  ORGANI  DEL  COMUNE
Sono Organi del Comune:

a) Il Sindaco
b) Il Consiglio Comunale
c) La Giunta Comunale

Art. 15
  IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è :
a) il massimo Organo istituzionale del Comune;
b) diretta espressione della sovranità popolare;
c) sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici della Comunità di Piossasco;
d) titolare di attività politico-amministrativa, di indirizzo e di controllo nei confronti dell'attività svolta dagli altri organi.
2. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
3. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri sono tenuti a dare pubblicità della propria situazione patrimoniale dei redditi e delle spese elettorali dell'anno precedente mediante deposito alla Segreteria Generale Comunale.

Art. 16
  PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
1. La prima seduta del Consiglio, convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.
2. Il Sindaco, nella prima seduta successiva all’elezione, comunica i nominativi dei componenti della Giunta; nella stessa seduta, e comunque non oltre 30 giorni da essa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 17
  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina, nel proprio seno, di un Presidente e di un vice-presidente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati e con schede separate.
2. Qualora non si raggiungesse la maggioranza di cui al comma 1 dopo due votazioni, si procederà in una seduta successiva del Consiglio Comunale alla nomina con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il Presidente entra in carica dal momento dell'elezione.
3. Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal Regolamento, il Presidente e il vice-presidente possono essere revocati, con la maggioranza e le modalità previste per la nomina, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati.
Il Presidente e il vice-presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, non è componente di Commissioni consiliari permanenti, cui peraltro può intervenire.

Art. 18
  COMPETENZE DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente esercita le funzioni di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori del Consiglio, oltre a quelle attribuitegli dai Regolamenti.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal vice-presidente e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri comunali o il sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, assicura, nelle forme stabilite dal Regolamento, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 19
  COMPETENZE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita un'attività di controllo politico-amministrativo sull'amministrazione e di sindacato ispettivo e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
L'attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio Comunale si svolge collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e per iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni e interpellanze. Ad esse, come a ogni altra istanza di sindacato ispettivo, deve essere data risposta entro trenta giorni dal Sindaco o da Assessore da lui delegato.
Le modalità di presentazione e di risposta, in Consiglio o in Commissione, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento individua i casi in cui la risposta deve essere data con procedura d'urgenza.
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, Il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare il Sindaco e la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo e periodicamente sullo stato di attuazione del programma
3. Per ogni piano, programma, progetto o intervento deliberati dal Consiglio Comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, alla individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Art. 20
  CONSIGLIERI
1.      I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge.
 In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio  di tale  diritto allo scopo di conciliare le prerogative  dei  consiglieri con le esigenze della funzionalità  amministrativa. Inoltre,  i consiglieri hanno diritto di iniziativa  su ogni   questione  rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. I consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dalla Legge. Le dimissioni rese con atti separati dai consiglieri si intendono “contemporaneamente” presentate quando sono protocollate dall’Ente nello stesso giorno.
4. E' consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo  del    Consiglio, ha conseguito la   maggiore   cifra
individuale di voti. Non vanno considerati a tal fine il Sindaco neo-eletto e i candidati alla carica di Sindaco.
5. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono esercitate dai consiglieri che lo seguono nell'ordine di anzianità in conformità al precedente comma.
6. I Consiglieri comunali devono dichiarare entro due mesi dall'elezione la loro appartenenza ad associazioni che abbiano, anche sporadicamente, rapporti con il Comune.
7. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con le procedure stabilite dal regolamento. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano trascorsi inutilmente almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della possibile iscrizione della decadenza all'ordine del giorno del Consiglio, affinché possa produrre giustificazione.

Art. 21
  ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori sulla base di  quanto concordato nella Conferenza dei capigruppo.
Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento Consiliare.
2. Il Consiglio adotta il Regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.
3. Nell'ambito  del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.
4. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche e accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.
5. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia e effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indìce conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.
7. Quando il Consiglio Comunale è chiamato a eleggere rappresentanti, risultano eletti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. Quando debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, i Consiglieri possono esprimere un  numero massimo di preferenze pari a due terzi dei rappresentanti da eleggere.

Art. 22
  GRUPPI CONSILIARI
1. Ogni consigliere deve appartenere a un gruppo consiliare, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà.
3. Ogni  gruppo può chiedere, per particolari materie, risorse organizzative idonee   all'espletamento delle funzioni,   tenendo   conto   delle  esigenze  comuni  ai   vari
gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 23
  CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1. I capigruppo si  riuniscono  in una conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti e per definire, unitamente al Sindaco o a un Assessore suo delegato, la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. Alla Conferenza dei capigruppo partecipa il Sindaco. Della seduta della Conferenza dei capigruppo verrà redatto verbale ad opera di uno dei capigruppo, con il criterio della rotazione. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti  alla conferenza.
3. La Conferenza dei capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione e di Commissione permanente per le relazioni internazionali del Comune.
4. Il Presidente convoca entro cinque giorni la Conferenza dei capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o uno o più capigruppo che rappresentino complessivamente almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Art. 24
  COMMISSIONI CONSILIARI
1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza, nel rispetto dei princìpi che seguono.
3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.
4. Le commissioni permanenti hanno competenza congruente con quella delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame  preliminare, con funzioni referenti degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.
5. Le commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. Le prime svolgono attività finalizzata  alla  migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta  sui  temi assegnati. Le altre commissioni possono essere costituite per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni anomale nell'attività amministrativa.
6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, i quali sono tenuti a intervenire.
7. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi lo richiedano.

Art. 25
    ORGANISMI COLLEGIALI - PARI OPPORTUNITA'
1. Il Comune,  riconoscendo nella differenza donna-uomo un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all'istituzione di un apposito organismo che rediga piani finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.
2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende e in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere a equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Art. 26
   ADUNANZE
1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Il Regolamento del Consiglio stabilirà i tempi e le materie delle sessioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, formula l'ordine del giorno, sulla scorta di quanto definito nella conferenza dei capigruppo unitamente al Sindaco.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quarantotto ore per la trattazione delle questioni urgenti presentate dal  Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri.
5. Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di impossibilità da parte del Presidente, sono assolti dal vice-presidente e, nei casi specificatamente previsti, dal Consigliere Anziano.
6. Gli Assessori hanno la facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo le ipotesi indicate dal Regolamento. In ogni caso, non sono pubbliche la trattazione e la votazione su argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone.
8. Il Regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27
  CONSIGLIO APERTO
1. La conferenza dei capigruppo, di concerto con il Sindaco, può convocare  Consigli  Comunali  aperti,  qualora questioni di importante interesse generale lo richiedano. Le decisioni del Consiglio Comunale aperto non danno luogo ad atti formalmente vincolanti per  il Consiglio Comunale, ma avranno funzione di stimolo per l'azione amministrativa.
2. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali, previste nel presente articolo, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo avere interrotto  i lavori e  resa l'adunanza nella forma del Consiglio aperto.

Art. 28
  LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori fino ad un massimo di quelli assegnati dalla Legge stabilito dal Sindaco.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.
3.Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni Pubbliche.
4. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli assessori sono disciplinati dalla legge.
5. Deve essere certificata l'inesistenza di cause ostative alla assunzione della carica di assessore prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento programmatico o nella prima seduta utile o dopo la “vacatio”.
6. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci e irrevocabili dal momento della presentazione.
7. La revoca degli assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.

Art. 29
  COMPETENZE DELLA GIUNTA
1. La Giunta
    a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo;
    b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e predispone gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
    c) dà attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del responsabile del procedimento nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;
   d) riferisce sulla propria attività al Consiglio con frequenza semestrale e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso;
   e) adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. Alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco, dal vice Sindaco ovvero da assessore appositamente delegato. Inoltre, gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco e comunque quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco. Gli assessori possono partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti e devono farlo nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 30
  FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni:
a)  a regolamentare le modalità di convocazione;  
b) a determinare l'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
3.  Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31
  IL SINDACO
1. La legge disciplina i  requisiti  e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, nonché il suo status.
2.      Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinati dalla Legge.
Le modalità per la sottoscrizione e presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla Legge.

 
Art. 32  COMPETENZE DEL SINDACO
1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
  a) rappresenta l'Ente;
  b) assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo;
 c) esercita i poteri e le altre funzioni  attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 d)   interpreta e esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio Comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori;
 e) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;
 f) nomina, nell'ambito delle dotazioni organiche, i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce, su proposta del Segretario Generale, gli incarichi dirigenziali. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle forme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;
  g) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;
  h) firma gli atti nell'interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario o ai dirigenti comunali;
  i) presiede le assemblee e le riunioni istituzionali;
  l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive e indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
 m) promuove e assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società, di cui il Comune fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;
n) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni anche riservate;
  o) vigila sulle funzioni assegnate ai responsabili dei servizi. Per rendere effettiva e costante tale attività, salvo ulteriori previsioni regolamentari, gli atti adottati dai responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze sono periodicamente comunicate al Sindaco;
 p) partecipa alla conferenza dei capigruppo consiliari;
  q) risponde direttamente o tramite assessore da lui delegato alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
2. Quale ufficiale di governo, il Sindaco:
a) esercita le funzioni attribuitegli;
b)  sovrintende all'attività svolta dai responsabili dei servizi;
c) adotta direttamente ordinanze contingibili e urgenti nelle materie indicate dalla legge;
 d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle attribuzioni dei responsabili dei servizi.
3. Il Sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate alle lettere h), i), l), m), o), p) del comma 1 del presente articolo.
4. Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal Sindaco con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'articolo 39 del presente Statuto.

Art. 33
  VICESINDACO E ANZIANITA'  DEGLI ASSESSORI
1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco e sostituisce quest'ultimo nei casi previsti dalla legge.
2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'assessore anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

Art. 34
  ASSESSORI
1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.
2. Agli stessi assessori  il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l'adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge o dallo Statuto.
CAPO III
SEGRETARIO  E  RESPONSABILI  DI  SETTORE

Art. 35   SEGRETARIO  GENERALE
1.      Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore Generale contestualmente al provvedimento di nomina di quest’ultimo, disciplina, secondo l’ordinamento del Comune, i rapporti tra il Segretario e lo stesso Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale. Il Segretario inoltre:

a)               partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza allle riunione del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)               può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;
c)              esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 36
   VICESEGRETARIO
1.                Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, viene prevista la figura  del vicesegretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, per un periodo che non può superare i sessanta giorni lavorativi, nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 37
   DIRIGENTI
1. I dirigenti coadiuvano, nell’ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della corrett