CITTA' DI PIOSSASCO
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REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI
(Per le categorie delle tariffe si vedano le delibere delle tariffe) (L'articolo sulle sanzioni va inteso adeguato alle nuova normativa fissata coi D.Lgs. nn. 471-472 473/1997 e recepita con Delibera C.C. n. 35 del 17.4.1998) I N D I C E TITOLO
I
TITOLO
II
TITOLO
III
TITOLO
IV TITOLO
I Art. 1 Istituzione della tassa Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita nel Comune di Piossasco, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione e' disciplinata dal presente regolamento. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo del servizio, ne' essere inferiore al 50% dello stesso. Dal costo del servizio devono essere detratte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia; entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune delibera le tariffe da applicarsi nell'anno successivo. In mancanza restano confermate quelle in vigore. Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalita' di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. Nelle zone nelle quali non e' effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa e' dovuta nelle seguenti misure.
Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori. La tassa e' comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui e' istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio e' attuato. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarita' nell'erogazione del servizio ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo e' ridotto nei seguenti termini:
Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa e' dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio. Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni La tassa e' dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio e' istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all' abitazione ed al fabbricato. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nel caso di superfici ove si producano sia rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sia rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la superficie tassabile viene ridotta in proporzione alla quota di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi; Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nei casi di locali in multiproprieta'e di centri commerciali integrati, il soggeto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa e' dovuta dal proprietario. Art. 5 Commisurazione della tassa - Decorrenza dell'obbligazione La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
TITOLO II La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Art. 7 Locali ed aree tassabili Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
Art. 8 Locali ed aree non tassabili In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
Art. 9 Computo delle superfici La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Sono computate nella misura del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, quali parcheggi non a pagamento per sosta temporanea di autoveicoli al servizio di attività commerciali, uffici, insediamenti industriali, corsie di accesso o di transito di parcheggi scoperti o a pagamento per autoveicoli e simili; corsie di accesso agli impianti per la distribuzione di carburante; cortili al servizio di stabili ad uso abitativo e di uffici, nonché di insediamenti commerciali ed industriali che non siano utilizzati come deposito di merci o ricovero continuativo di autoveicoli. Sono computate al 50% le superfici e le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso La tariffa unitaria e' ridotta:
Art. 11 Agevolazioni e riduzioni Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
Sono concesse le seguenti agevolazioni:
Le esenzioni e riduzioni sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. Unica eccezione è per le persone assistite dal Consorzio intercomunale di servizi, per le quali, ai fini dell'accertamento del diritto all'esenzione o riduzione, il Consorzio medesimo comunica al servizio tributi l'elenco delle persone e delle famiglie ammesse al contributo. L'esenzione per le persone assistite in modo continuativo decorre dal mese in cui è stato concesso il contributo. L'esenzione compete anche per gli anni successivi, fino a che persistono le condizioni richieste. In tutti i casi in chi vengano a cessare le condizioni che danno diritto alla esenzione o alla agevolazione, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi la denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. 507/93. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi del'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
Art. 11 / bis Riduzioni tariffarie per attività produttive Su motivata istanza dei titolari delle attività, qualora l'attività stessa dia luogo a una produzione di rifiuti obiettivamente ed effettivamente destinata al recupero ed a condizione che il titolare ne dimostri l'incidenza sulla produzione ponderale complessiva in base a documentazione commerciale o presritta ai fini ambientali, è concessa una riduzione della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti recuperati. Art. 12 Classificazione dei locali ed aree Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione CATEGORIA
A CATEGORIA
B CATEGORIA
C CATEGORIA
D
CATEGORIA E
CATEGORIA F Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci piu rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Piossasco la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, ed è effettuato con apposito modello di versamento per le occupazioni autorizzate ovvero direttamente nei casi di mancata autorizzazione. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori Art. 14 Funzionario responsabile Il
Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione
ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita organizzativa e gestionale
relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti.
TITOLO III Art. 15 Denunce originarie e di variazione I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilita' l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al I comma. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o, comunque, non abbiano la capacita' di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge. Per i condomini, i locali di multiproprietà ed i centri commerciali integrati, l'amministratore deve trasmettere, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto fermo restando, in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi debbono denunciare l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti solidi urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisato in quale proporzione vengono prodotti tali rifiuti. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione di locali ed aree e per i fabbricati, l'indicazione del piano o della scala, la superfice e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate la data di inizio dell'occupazione e detenzione le modifiche intervenute, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
Art. 16 Denuncia di cessazione I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia la cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree. La denuncia di cessazione deve contenere:
Nella denuncia di cessazione presentata da societa' commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare il numero del contribuente, la denominazione, la sede, nonche' le persone che ne hanno la rappresentanza legale. Art. 17 Modalità di presentazione delle denunce
Le denunce originarie, di variazione o di cessazione vanno prodotte su
appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati e presentati
all'Ufficio Tributi, che ne rilascia ricevuta. Se spedite, si considerano
presentate nel giorno che risulta dal timbro postale.
L'importo della tassa ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denuncie presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 21 è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ogni anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. Nei ruoli suppletivi, sono di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche' quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27,28,29,30,31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29/09/73, n.602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988, n.43. Si applica l'art. 298 del R.D. 14/09/1931, n. 1175, e successive modificazioni. La denuncia di cessazione, nel corso dell'anno,dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicita' del fatto da parte del Comune, da diritto allo sgravio o al rimborso della tassa a favore del contribuente, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia stessa. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, si da luogo allo sgravio o al rimborso del tributo per gli anni successivi:
Dalla data di insediamento delle Commissioni Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/121992 n.545 e al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro lo avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Piemonte Sezione staccata di Torino. TITOLO
IV Art. 24 Disposizioni transitorie Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso ad eccezione di quelle previste dall' art. 2 comma 3 che ha decorrenza dal 01/01/1995 ed art. 4 commi 2,4, 5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 01/01/1996. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare la denuncia ai sensi dell'art.14, originarie, integrative, o di variazione, per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente entro il 30/09/1994 e il 20/01/1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonche' delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e dei locali in multiproprieta' di uso comune. Le denuncie integrative o modificative, anche di quelle gia prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, del D.Lgs. 507/1993 sono presentati entro il 30/09/1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni. TESTI PREVIGENTI DEGLI ARTICOLI MODIFICATI DEL REGOLAMENTO Art.
11 (1a versione) Agevolazioni e riduzioni Sono
esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti: Relativamente ai locali ed alle aree scoperte computate queste in ragione del 50 e del 25% delle superfici, a norma del precedente art. 9, a disposizione degli istituti scolastici (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori e superiori) la tassa viene applicata nella misura del 15%. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi del'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
Art. 11 (2a versione) Agevolazioni e riduzioni
Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi
vigenti:
Sono concesse le seguenti agevolazioni: Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, da presentare, entro il 31 marzo per l'anno 2000 entro il 20 gennaio per gli anni successivi. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi del'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. |
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