In caso di nevicata lo sgombero delle strade e dei marciapiedi comporta adempimenti sia a carico dei comuni che a carico del cittadino così come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana
- il trattamento antigelo sulla viabilità pubblica (con lo spandimento di sabbia e cloruri);
- lo sgombero della neve sulla viabilità pubblica che avviene secondo le seguenti priorità:
1) viabilità principale
2) in prossimità di edifici pubblici (uffici, scuole, mercato, ecc.)
3) strade comunali e vicinali
- lo sgombero della neve da marciapiedi solo se di fronte ad edifici pubblici
- lo sgombero della neve da marciapiedi e passi carrai di proprietà
La mancata osservanza dell'adempimento di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione da Euro 25,00 a Euro 250,00 oltre l'eventuale risarcimento per danni e lesioni subiti da cose o persone.
(art. 17 Regolamento di Polizia Urbana - Sgombero della neve)
"I proprietari di case hanno l'obbligo di curare per tutta la lunghezza dei loro stabili la nettezza della pavimentazione dei portici e dei marciapiedi per corrispondente tratto di suolo, e sgomberarli dalla neve, di rompervi e coprirvi con materie antisdrucciolevoli il gghiaccio e di non gettarvi o spandervi acqua che possa congelarsi.
Uguale obbligo di nettezza del suolo pubblico, spettante ai proprietari, è imposto a coloro che tengono botteghe edoccupano comunque locali a piano terreno o sono concessionari di aree pubbliche.
La pulizia dei marciapiedi e della pulizia dei portici deve essere compiuto in modo uniforme. Rendendosi necessaria la pulizia supplementare, questa deve essere eseguita in qualunque momento del giorno e della sera.
E' vietato ai titolari di negozi di portare sulle vie o piazza immondizie provenienti dalle loro botteghe."