Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.
L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del D. Lgs. 42/2004):
- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo paesaggistico esistente.
Con Del. C.C. n. 50 del 16/07/2009 e n. 55 del 29/09/2009, è stata istituita, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Piossasco in forma singola, e pertanto il Comune di Piossasco è abilitato al rilascio della Autorizzazione Paesaggistiche ad esclusione degli interventi di cui all’art. 3 della medesima legge che restano in capo alla Regione.
Il soggetto richiedente dovrà pertanto presentare all’ente competente (Regione o Comune) istanza di domanda di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica corredata della documentazione di cui al D.P.C.M. 12/12/2005. E’ previsto per specifici interventi ricorrere a semplificazioni nei criteri di redazione della Relazione Paesaggistica.(Note_compilazione_Rel_Semplificata.pdf e Relazione_Paes_ordinaria.doc)
Si informa inoltre che a partire dal 10 settembre 2010 è in vigore il D.P.R. n. 139 del 9/07/2010 (G.U. n. 199 del 26 agosto 2010), “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità”.
Ai senso dell’Art. 1 c. 1 sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'Allegato 1.
Per tali interventi è necessario presentare istanza di domanda all’ente competente, su cui dovrà essere specificato il tipo di intervento (n. di cui all’allegato 1), corredata della documentazione tecnica e della relazione paesaggistica semplificata specifica (Relazione_Paes_DPR_139.doc).
Il procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell’art. 3 c. 1, si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.
MODULISTICA
>> Istanza
>> Relazione paesaggistica semplificata ordinaria
>> Relazione paesaggistica semplificata ( DPR 139/2010)
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