Attestazione di soggiorno permanente per cittadini UE

Ultima modifica 13 aprile 2021

L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito di soggiorno regolare e continuativo in Italia per almeno 5 anni (art. 14 D.Lgs. 6.2.2007 n. 30). Il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver posseduto i requisiti di iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5). La richiesta può essere presentata per sé stessi e per i figli minori. Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno.

Modalità di richiesta

E' necessario fissare un appuntamento

La richiesta può essere unica per genitore e figlio minore.

Il giorno dell'appuntamento occorre portare il modulo di richiesta compilato (scaricabile dalla sezione Modulistica/Affari Generali/Certificati) e i seguenti documenti (originali e fotocopia):

  • 2 marche da bollo da € 16,00
  • un documento di identità valido per l'espatrio per sè stessi e qualora la richiesta riguardi anche i figli minori i loro documenti di identità validi per l'espatrio
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purchè il lavorate abbia mantenuto il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007)**
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*), la documentazione che attesti la condizione di lavoratore del familiare e la dichiarazione di vivenza a carico firmata dal familiare lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente.
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche e dell'assicurazione sanitaria.

NB: il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare.

Costo

  • Per la richiesta: 1 marca da bollo € 16,00
  • Per il rilascio dell'attestato: 1 marca da bollo € 16,00

L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Qualora l'attestazione sia un documento necessario alla definizione di altre pratiche (mutui, richieste di invalidità ecc.) vi preghiamo di tenere in considerazione sia i tempi necessari a fissare l'appuntamento che i tempi per il rilascio dell'attestazione.

Note

*Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all'estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.

Tutti le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Pesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Per approfondire vedi link: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html

** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito