Ordinanza n. 10/2024 - Pulizia dei terreni, taglio siepi, rami, manutenzioni ripe lungo le strade pubbliche

Pubblicato il 30 gennaio 2024 • Ambiente , Viabilità

Ordinanza n.10 del 30/01/2024.

Si ricorda che lungo le strade pubbliche e di uso pubblico (sia all’interno che al di fuori dei centri abitati) devono essere recisi e regolati periodicamente i rami degli arbusti, delle siepi, delle piante e della vegetazione cresciuta spontaneamente per non danneggiare la viabilità, compresa l’illuminazione pubblica laddove presente. Anche gli argini dei fossi irrigatori e delle cunette stradali devono essere mantenuti in perfetta efficienza e la vegetazione presente deve essere recisa annualmente per consentire il regolare deflusso delle acque al fine di evitare ostruzioni e restringimenti dell’alveo ed esondazioni sul sedime stradale.

I  proprietari delle aree e dei terreni agricoli siti in fregio alle strade pubbliche (Statali,  Provinciali, Comunali, Vicinali e private di uso pubblico)  sono tenuti ad effettuare periodicamente le sotto elencate lavorazioni, al fine di mantenere i cigli stradali sgombri durante l’intero arco dell’anno:

  • regolarizzare le siepi vive in modo che non restringano la strada danneggiando la viabilità, compromettendo la visibilità ed ostruendo le cunette laterali e le bealere adiacenti;
  • recidere i rami degli arbusti, delle siepi, delle piante nonché altra della vegetazione cresciuta spontaneamente che si protendono oltre la banchina ed il ciglio stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
  • rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
  • prevedere la dovuta manutenzione periodica delle alberature di alto fusto prossime alla sede stradale o in alternativa effettuare le necessarie verifiche periodiche di stabilità;
  • mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale ed intasare le cunette;
  • ripristinare, pulire e spurgare i fossi irrigatori e le cunette laterali ubicate lungo le strade;
  • adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

 

In caso di violazione, salvo i casi in cui la violazione ai disposti della presente ordinanza configuri fattispecie già contemplate da norme penali o amministrative, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Il Comando della Polizia Locale, la Stazione Carabinieri di Piossasco e gli altri Organi di vigilanza sono incaricati di verificare il rispetto di quanto disposto.

 

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